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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13406/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con sentenza del 28 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni di reclusione in relazione ai reati meglio descritti in imputazione; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; ritenuto che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla mancata applicazione di una circostanza attenuante; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con sentenza del 28 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni di reclusione in relazione ai reati meglio descritti in imputazione; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; ritenuto che: il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla mancata applicazione di una circostanza attenuante; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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