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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 1973

Cassazione n. 37081/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.7.1973 avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 15.2.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 15.2.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'opposizione, formulata nell'interesse di ZANNI Marco, avverso la decisione con cui lo stesso Tribunale in data 26.10.2023 aveva respinto una istanza di riabilitazione in relazione a due sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (una di patteggiamento c.d. allargato del g.u.p. del Tribunale di Roma del 3.12.2008 per un centinaio di reati di truffa, falso, ricettazione, e una del g.i.p. del Tribunale di Roma del 17.6.2011 per reati di cui agli artt. 640, 367, 490, 334 cod. pen.).

Il provvedimento impugnato premetteva che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza in data 26.10.2023 - dando atto che fossero trascorsi tre anni dall'estinzione delle pene, che il condannato avesse dato prova di buona condotta e che non risultavano a carico del condannato obbligazioni derivanti da pena pecuniaria - aveva rilevato che tuttavia risultassero quattro partite di credito pendenti e che al mero deposito giudiziario di 20.000 euro da parte del condannato non potesse essere riconosciuta efficacia solutoria delle obbligazioni derivanti dalle decine di reati cui si riferivano le condanne: dal che ne era derivato il rigetto della istanza per non avere Zanni dimostrato il saldo delle obbligazioni scaturite dalla sentenza.

In sede di opposizione, il condannato eccepiva che al deposito di 20.000 euro potesse riconoscersi il valore di presupposto legittimante la concessione della riabilitazione (il fatto che nessuna delle persone offese, secondo attestazione di cancelleria, avesse avanzato istanza di assegnazione dell'importo, non poteva addebitarsi a lui) e che comunque non avrebbe potuto versare altre somme, come dimostrato dalla sua ultima dichiarazione di un reddito annuale di 6.650 euro.

Il tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che, secondo le risultanze comunicate dalla cancelleria, figurassero tuttora insolute le obbligazioni al pagamento delle spese processuali risultanti da quattro partite di credito e che, in mancanza di dichiarazioni di quietanza o di nulla a pretendere da parte delle persone danneggiate, il deposito giudiziario non costituisse adempimento delle obbligazioni derivanti dai reati.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 179, comma 6, cod. pen. e 445, comma 1, cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, che le spese processuali della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Roma del 2008 risultano annullate, mentre con riferimento alla sentenza del g.i.p. del Tribunale di Roma del 2011 non erano dovute spese processuali ai sensi dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen.

Peraltro, osserva che l'art. 179, comma 6 cod. pen., fa riferimento alle "obbligazioni derivanti dal reato", rimandando agli artt. 185 e 186 cod. pen. che non indicano le spese processuali. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.179 comma 6 cod. pen., in quanto il Tribunale di Sorveglianza di Firenze non ha tenuto conto che il condannato ha messo a disposizione la somma di 20.000 euro, peraltro versata da un terzo estraneo ai reati, a ristoro delle persone danneggiate dai reati, e che ha comprovato di avere un reddito di soli 6.640 euro con tre figli a carico.

In particolare, il provvedimento impugnato non spiega perché tale somma sarebbe da considerarsi insufficiente.

3. Con requisitoria scritta del 30.4.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza abbia diffusamente motivato circa le pendenti obbligazioni di pagamento delle spese processuali e la mancata formalizzazione di un'offerta reale, senza cui il deposito di 20.000 euro non può costituire adempimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni di seguito esposte.

2. Quanto al primo motivo, dalla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura del motivo di ricorso, è risultato che sulla sentenza del 3.12.2008 siano tuttora iscritte tre partite di credito, una sola delle quali (di 60 euro) risulta pagata, a differenza delle altre due (una di 1.063,52 euro e un'altra di 104,15 euro) che non sono state saldate.

Peraltro, emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che il difensore del condannato avesse già eccepito in sede di opposizione la invalidazione di due delle quattro partite di credito che risultavano pendenti alla cancelleria del giudice e che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze avesse ritenuto infondata la doglianza, «dovendo l'interessato attivarsi presso il competente ufficio per ottenere il discarico - che sarebbe peraltro insufficiente ai fini che interessano in questa sede - delle uniche due partite di credito di cui afferma l'avvenuta i nva I idazione».

Di conseguenza, il ricorso non si confronta affatto con i predetti rilievi del giudice (sia quanto alla necessità di attivarsi per ottenere l'invalidazione, sia quanto alla sostanziale irrilevanza della circostanza dedotta ai fini della decisione) e si limita a reiterare la censura già disattesa in sede di opposizione senza contrastare il rigetto con deduzioni diverse.

Qui, deve solo aggiungersi che, tra le obbligazioni civili derivanti dal reato, al cui adempimento l'art. 179, comma sesto, n. 2), cod. pen. subordina la riabilitazione, sono da ricomprendere anche le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni, che rientrano nel concetto di danno di cui all'art. 185 cod. pen. (Sez. 7, n. 1406 del 29/11/2001, dep. 2002, Rv. 220816 - 01), dando luogo ad una responsabilità civile che scaturisce dall'attività spiegata nel giudizio penale (Sez. 3, n. 557 del 28/4/1967, Rv. 104554 01).

A fronte dell'argomento di ricorso secondo cui l'art. 179 cod. proc. pen. non ricomprenderebbe le spese processuali, va ribadito che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali (Sez. 1, n. 1844 del 9/12/2008, dep. 2009, Rv. 242724 - 01).

3. Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che, in tema di riabilitazione, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile, tra l'altro, dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla condotta criminosa, richiesta dall'art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo e non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Rv. 261276 - 01; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421 - 01).

Su questo punto, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha ribadito quanto era stato già ritenuto nel provvedimento opposto, e cioè che non potesse riconoscersi efficacia solutoria delle obbligazioni derivanti dalle decine di reati cui si riferiva la condanna presupposta «al mero deposito giudiziario della somma di euro 20.000, la quale risulta tuttora in giacenza senza che ne risulti ancora stabilita l'effettiva destinazione», a maggior ragione «in mancanza di alcuna dichiarazione di quietanza o null'altro avere a pretendere delle persone danneggiate».

L'ordinanza impugnata ha a sua volta confermato che, <in mancanza di alcuna offerta reale o altra fattiva iniziativa in tal senso dell'interessato», il deposito giudiziario non costituisce adempimento delle obbligazioni derivanti dai reati.

Si tratta di un rilievo decisivo, che supera anche il profilo della eventuale impossibilità di adempiere le obbligazioni addotta dal condannato, in quanto comunque era stata messa a disposizione una somma di 20.000 euro: il punto, piuttosto, è che l'insufficienza di tale iniziativa non deriva dalla impossibilità di adempiere, ma dall'inadempimento dell'onere che grava sull'interessato di attivarsi per eliminare le conseguenze derivanti dal reato (anche sollecitando i danneggiati nelle forme previste dall'ordinamento).

L'interpretazione delle norme offerta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dunque, è conforme al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della riabilitazione, l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 43720 del 13/9/2021, n.nn.; sez. 1, n. 2903 del 2/10/2014, dep. 2015, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Rv. 231589 - 01).4.

Di conseguenza, nessuna violazione di legge, di quelle lamentate nel ricorso, è ravvisabile nel provvedimento impugnato, che, viceversa, è corredato da una motivazione congrua e logica, del tutto aderente ai parametri normativi di riferimento.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non può essere dato seguito, infine, alla richiesta - contenuta nel ricorso - di oscuramento ex art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, la quale deve essere fondata su "motivi legittimi", che nel caso di specie non sono stati in alcun modo esplicitati.

In ogni caso, è da escludersi che il presente provvedimento contenga dati sensibili come individuati dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 196 del 2003, e che la vicenda oggetto del giudizio si connoti per delicatezza, da intendersi collegata alla idoneità della diffusione dei dati ad essa relativi a riverberare conseguenze negative sulla vita dell'interessato: tanto dovrebbe dipendere dalla peculiarità del caso concreto (a ritenere diversamente, infatti, ogni processo penale dovrebbe comportare l'oscuramento dei dati personali), laddove invece nella vicenda di specie si è in presenza di addebiti mossi all'imputato a seguito evidentemente di denunce delle numerose persone offese, come tali espressione della facoltà dei cittadini di sollecitare la risposta dell'ordinamento statale nei casi di violazione della legge penale, e quindi non qualificabili di per sé negativamente (Sez. 6, n. 11959 del 15/2/2017, Rv. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.7.1973 avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 15.2.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 15.2.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'opposizione, formulata nell'interesse di ZANNI Marco, avverso la decisione con cui lo stesso Tribunale in data 26.10.2023 aveva respinto una istanza di riabilitazione in relazione a due sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (una di patteggiamento c.d. allargato del g.u.p. del Tribunale di Roma del 3.12.2008 per un centinaio di reati di truffa, falso, ricettazione, e una del g.i.p. del Tribunale di Roma del 17.6.2011 per reati di cui agli artt. 640, 367, 490, 334 cod. pen.). Il provvedimento impugnato premetteva che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza in data 26.10.2023 - dando atto che fossero trascorsi tre anni dall'estinzione delle pene, che il condannato avesse dato prova di buona condotta e che non risultavano a carico del condannato obbligazioni derivanti da pena pecuniaria - aveva rilevato che tuttavia risultassero quattro partite di credito pendenti e che al mero deposito giudiziario di 20.000 euro da parte del condannato non potesse essere riconosciuta efficacia solutoria delle obbligazioni derivanti dalle decine di reati cui si riferivano le condanne: dal che ne era derivato il rigetto della istanza per non avere Zanni dimostrato il saldo delle obbligazioni scaturite dalla sentenza. In sede di opposizione, il condannato eccepiva che al deposito di 20.000 euro potesse riconoscersi il valore di presupposto legittimante la concessione della riabilitazione (il fatto che nessuna delle persone offese, secondo attestazione di cancelleria, avesse avanzato istanza di assegnazione dell'importo, non poteva addebitarsi a lui) e che comunque non avrebbe potuto versare altre somme, come dimostrato dalla sua ultima dichiarazione di un reddito annuale di 6.650 euro. Il tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che, secondo le risultanze comunicate dalla cancelleria, figurassero tuttora insolute le obbligazioni al pagamento delle spese processuali risultanti da quattro partite di credito e che, in mancanza di dichiarazioni di quietanza o di nulla a pretendere da parte delle persone danneggiate, il deposito giudiziario non costituisse adempimento delle obbligazioni derivanti dai reati. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 179, comma 6, cod. pen. e 445, comma 1, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che le spese processuali della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Roma del 2008 risultano annullate, mentre con riferimento alla sentenza del g.i.p. del Tribunale di Roma del 2011 non erano dovute spese processuali ai sensi dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. Peraltro, osserva che l'art. 179, comma 6 cod. pen., fa riferimento alle "obbligazioni derivanti dal reato", rimandando agli artt. 185 e 186 cod. pen. che non indicano le spese processuali. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.179 comma 6 cod. pen., in quanto il Tribunale di Sorveglianza di Firenze non ha tenuto conto che il condannato ha messo a disposizione la somma di 20.000 euro, peraltro versata da un terzo estraneo ai reati, a ristoro delle persone danneggiate dai reati, e che ha comprovato di avere un reddito di soli 6.640 euro con tre figli a carico. In particolare, il provvedimento impugnato non spiega perché tale somma sarebbe da considerarsi insufficiente. 3. Con requisitoria scritta del 30.4.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza abbia diffusamente motivato circa le pendenti obbligazioni di pagamento delle spese processuali e la mancata formalizzazione di un'offerta reale, senza cui il deposito di 20.000 euro non può costituire adempimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni di seguito esposte. 2. Quanto al primo motivo, dalla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura del motivo di ricorso, è risultato che sulla sentenza del 3.12.2008 siano tuttora iscritte tre partite di credito, una sola delle quali (di 60 euro) risulta pagata, a differenza delle altre due (una di 1.063,52 euro e un'altra di 104,15 euro) che non sono state saldate. Peraltro, emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che il difensore del condannato avesse già eccepito in sede di opposizione la invalidazione di due delle quattro partite di credito che risultavano pendenti alla cancelleria del giudice e che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze avesse ritenuto infondata la doglianza, «dovendo l'interessato attivarsi presso il competente ufficio per ottenere il discarico - che sarebbe peraltro insufficiente ai fini che interessano in questa sede - delle uniche due partite di credito di cui afferma l'avvenuta i nva I idazione». Di conseguenza, il ricorso non si confronta affatto con i predetti rilievi del giudice (sia quanto alla necessità di attivarsi per ottenere l'invalidazione, sia quanto alla sostanziale irrilevanza della circostanza dedotta ai fini della decisione) e si limita a reiterare la censura già disattesa in sede di opposizione senza contrastare il rigetto con deduzioni diverse. Qui, deve solo aggiungersi che, tra le obbligazioni civili derivanti dal reato, al cui adempimento l'art. 179, comma sesto, n. 2), cod. pen. subordina la riabilitazione, sono da ricomprendere anche le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni, che rientrano nel concetto di danno di cui all'art. 185 cod. pen. (Sez. 7, n. 1406 del 29/11/2001, dep. 2002, Rv. 220816 - 01), dando luogo ad una responsabilità civile che scaturisce dall'attività spiegata nel giudizio penale (Sez. 3, n. 557 del 28/4/1967, Rv. 104554 01). A fronte dell'argomento di ricorso secondo cui l'art. 179 cod. proc. pen. non ricomprenderebbe le spese processuali, va ribadito che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali (Sez. 1, n. 1844 del 9/12/2008, dep. 2009, Rv. 242724 - 01). 3. Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che, in tema di riabilitazione, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile, tra l'altro, dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla condotta criminosa, richiesta dall'art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo e non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Rv. 261276 - 01; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421 - 01). Su questo punto, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha ribadito quanto era stato già ritenuto nel provvedimento opposto, e cioè che non potesse riconoscersi efficacia solutoria delle obbligazioni derivanti dalle decine di reati cui si riferiva la condanna presupposta «al mero deposito giudiziario della somma di euro 20.000, la quale risulta tuttora in giacenza senza che ne risulti ancora stabilita l'effettiva destinazione», a maggior ragione «in mancanza di alcuna dichiarazione di quietanza o null'altro avere a pretendere delle persone danneggiate». L'ordinanza impugnata ha a sua volta confermato che, <in mancanza di alcuna offerta reale o altra fattiva iniziativa in tal senso dell'interessato», il deposito giudiziario non costituisce adempimento delle obbligazioni derivanti dai reati. Si tratta di un rilievo decisivo, che supera anche il profilo della eventuale impossibilità di adempiere le obbligazioni addotta dal condannato, in quanto comunque era stata messa a disposizione una somma di 20.000 euro: il punto, piuttosto, è che l'insufficienza di tale iniziativa non deriva dalla impossibilità di adempiere, ma dall'inadempimento dell'onere che grava sull'interessato di attivarsi per eliminare le conseguenze derivanti dal reato (anche sollecitando i danneggiati nelle forme previste dall'ordinamento). L'interpretazione delle norme offerta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dunque, è conforme al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della riabilitazione, l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 43720 del 13/9/2021, n.nn.; sez. 1, n. 2903 del 2/10/2014, dep. 2015, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Rv. 231589 - 01).4. Di conseguenza, nessuna violazione di legge, di quelle lamentate nel ricorso, è ravvisabile nel provvedimento impugnato, che, viceversa, è corredato da una motivazione congrua e logica, del tutto aderente ai parametri normativi di riferimento. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non può essere dato seguito, infine, alla richiesta - contenuta nel ricorso - di oscuramento ex art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, la quale deve essere fondata su "motivi legittimi", che nel caso di specie non sono stati in alcun modo esplicitati. In ogni caso, è da escludersi che il presente provvedimento contenga dati sensibili come individuati dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 196 del 2003, e che la vicenda oggetto del giudizio si connoti per delicatezza, da intendersi collegata alla idoneità della diffusione dei dati ad essa relativi a riverberare conseguenze negative sulla vita dell'interessato: tanto dovrebbe dipendere dalla peculiarità del caso concreto (a ritenere diversamente, infatti, ogni processo penale dovrebbe comportare l'oscuramento dei dati personali), laddove invece nella vicenda di specie si è in presenza di addebiti mossi all'imputato a seguito evidentemente di denunce delle numerose persone offese, come tali espressione della facoltà dei cittadini di sollecitare la risposta dell'ordinamento statale nei casi di violazione della legge penale, e quindi non qualificabili di per sé negativamente (Sez. 6, n. 11959 del 15/2/2017, Rv. 2
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