CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza del pubblico ministero delle somme di danaro in contanti rinvenute nella disponibilità diretta o indiretta dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (pari a 164.150,00 euro ritrovati in casa sua), in relazione alle ipotesi di contestazione mosse nei suoi confronti e relative a diversi reati (tra l'altro, falsa perizia, falsa consulenza, frode processuale, redazione di falsa documentazione medica, tentata truffa aggravata, concorso in indebita percezione di erogazioni pubbliche).2 Q49Il sequestro impeditivo è stato affiancato, nel provvedimento del GIP, anche da un sequestro per sproporzione. La vicenda cautelare si inserisce nel contesto delle indagini sorte da una segnalazione dei giudici del lavoro del Tribunale di Cosenza, che avevano notato la presenza sistematica di documentazione medica falsa in un notevole numero di procedimenti attinenti al riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali con parti tutte patrocinate da soli due avvocati. Il prosieguo delle indagini aveva consentito di accertare, sia pur ancora nella fluidità della fase cautelare, l'esistenza di una collaborazione professionale tra i due professionisti e l'indagato [OSCURATO:PERSONA], sindacalista della CISL di Acri, responsabile del patronato che istruiva le cause. Ritenuti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari il 6 ottobre 2025 e, in data 24 ottobre 2025, è stata disposta attività di perquisizione nei suoi confronti, che ha portato a rinvenire nella sua abitazione l'ingente somma in contanti per cui è sequestro, oltre che un numero di documenti sanitari falsi relativi ai ricorsi oggetto della segnalazione da parte dei giudici del lavoro. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, formulando due motivi di censura, ispirati dai principi affermati dalle Sezioni Unite nella recente sentenza Sez. U, n. 13783 del 2025, Massini. 2.1. Un primo argomento di critica denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione del sequestro come diretto piuttosto che per equivalente, sebbene non sia stata offerta prova che il danaro ritrovato nella disponibilità dell'indagato sia il profitto del reato di concorso in indebita percezione di erogazioni pubbliche, nè del nesso di pertinenzialità tra il danaro rinvenuto e le contestazioni provvisorie. 2.2. La seconda ragione di censura eccepisce violazione di legge nonché difetto di motivazione in tema di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro finaDlizzato alla confisca. A giudizio della difesa, difetterebbe il doveroso accertamento della quota personale di illecito arricchimento nei riguardi del ricorrente, sebbene dalle sommarie informazioni in atti emerga una sua quantificazione di gran lunga inferiore rispetto alla determinata misura economica dell'ablazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso, ritenuto estremamente generico. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante e inesistente o gravemente carente, tanto da essere meramente apparente, perchè privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285609; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692). Per la nozione di violazione di legge applicata ai vizi motivazionali e la sua delimitazione alla sola carenza o apparenza dell'impianto argomentativo, si rimanda, oltre che alla citata Sez. U, n. 25932 del 2008, Ivanov, alle pronunce Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 e Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246. Le misure cautelari reali — è stato anche detto - condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119). 2.1. Nel caso di specie, la mera lettura dei motivi di ricorso evidenzia che non sono stati dedotti vizi del provvedimento impugnato idonei ad integrare una violazione di legge tout court ovvero un vizio di motivazione talmente grave da integrare una violazione di legge. Il provvedimento del Tribunale ha ritenuto sussistente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e il nesso di pertinenzialità, evidente anche per le modalità di occultamento del danaro, trovato insieme alla documentazione falsa, e per la sua composizione in contanti, in banconote di vario taglio; particolari questi, che inducono a ritenere la sua riconducibilità ai reati per i quali sono emersi gravi indizi; si è messa in luce anche l'ingenza della somma e la sua sproporzione rispetto alle capacità reddituali del ricorrente, che non ha saputo dare spiegazioni alternative credibili al riguardo. Quanto alla riduzione dell'entità del sequestro, il tribunale aveva motivato il rigetto della istanza evidenziando come soltanto all'esito delle indagini potevano essere chiariti l'entità del profitto e del danno prodottisi. 42.2. A fronte di tali puntuali considerazioni del Tribunale di Cosenza, il ricorrente si affida ad affermazioni superficiali e assertive, che non si confrontano con l'ordinanza impugnata. Il primo motivo è del tutto generico ed evoca l'insussistenza del nesso di pertinenzialità del sequestro che si enuncia per equivalente, come se fosse, peraltro, derivato quale profitto soltanto del reato consumato di indebita percezione di erogazioni pubbliche; mentre invece il sequestro è stato disposto anche per gli altri reati contestati all'indagato ed anche ai fini della confisca per sproporzione; un aspetto che la difesa non ha in alcun modo trattato nel ricorso. Anche il secondo motivo di impugnazione si rivela inammissibile. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Massini, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal lui conseguito - cfr. Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01, è meramente evocativo e comunque disallineato rispetto alla fattispecie concreta, in cui si verte di una somma ritrova nella disponibilità soltanto del ricorrente, in contanti e unitamente a documentazione sanitaria falsa relativa a ricorsi giudiziari presentati per il riconoscimento di prestazioni INPS previdenziali e assistenziali. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P.Q. M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMatilde [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1 8 G I U 2026 [OSCURATO:PERSONA][[OSCURATO:PERSONA] S4rjnjrnontc