CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 27964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 32084/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Corfino, n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]. -intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO, n. 987/2020, pubblicatail 24 aprile2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 maggio 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 aprile 2020, la Corte di appello di Milano ha r espinto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.5962/2017 del 25 maggio 2017 del Tribunale di Milano, che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18961/2016 emesso per l'importo di euro 323.230,00, per la restituzione di un mutuo. 2.La Corte d'appello ha ritenuto irrilevante il giudicato penale intervenuto sulla falsità del giuramento decisorio reso nel giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato il primo motivo di appello, essendo privodi valenza giuridica specifica il termine «fallito» utilizzato dall'appellato e, comunque, essendo rimasta l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale e processuale priva di prova; i giudici di secondo grado, poi, hanno precisato che gli appellanti non avevano dato la prova di avere restituito la somma di euro 109.000,00, non essendo sufficiente, alla luce della specifica contestazione del Tarsia, la scrittura privata dell'11 giugno 2008, in calce alla quale si leggeva la dicitura, scritta a mano, «Per ricevuta Pagati € 109.000,00 (centonovemila)», prima della sottoscrizione dell'appellato; che correttamente il Tribunale aveva applicato la norma di cui all'art. 1817 cod. civ., con la fissazione di un termine ritenuto congruo;che, essendo intervenuta la prescrizione dell'azione cambiaria prima della proposizione dell'azione causale, era pure infondato il terzo motivo di appello sulla mancata condanna del Tarsia alla restituzione delle cambiali un tempo depositate in via telematica. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione con atto affidato a due motivie memoria. 4.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio 2022ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 6.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione de gli artt.1199 cod. civ., 2735, 2733, 2732 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla valutazione della portata della quietanza rilasciata dal creditore -mutuante [OSCURATO:PERSONA] in calce al documento riassuntivo degli obblighi presi dai mutuatari Camisa e Siino, datato 11 giugno 2008. 1.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché era necessario, avendo i ricorrenti dedotto l'omesso esame della domanda di restituzione della somma di euro 109.000,00, riportare il contenuto dell'intera sentenza di primo grado e non già la parte, pure richiamata dalla Corte territoriale, in cui il Tribunale argomenta sulla restituzione della somma di 28.000,00. Ed invero, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340). 1.2 Il motivo è pure inammissibile, laddove non si confronta con l' iter argomentativo della Corte d'appello, che ha affermato che il documento non realizzava una quietanza liberatoria «causalizzata» e che la prova della restituzione della somma di euro 109.000,00 spettava agli appellanti, mediante l'indicazione delle relativemodalità e dei relativi mezzi, tenuto conto anche degli obblighi di legge afferenti a modalità e tracciabilità del pagamento di una somma così cospicua di denaro e che gli stessi non avevano neppure allegato in che data sarebbe avvenuto il pagamento. In definitiva, i giudici di secondo grado hanno affermato che gli appellanti non avevano dato la prova di avere corrisposto la somma di euro 109.000,00, a fronte del fatto cheil relativo onere probatorio, trattandosi di un fatto estintivo di un'obbligazione, spettava a loro e che il documento prodotto non era una prova decisiva, tenuto conto delle contestazioni sollevate fin da subito dal Tarsia e, peraltro, della non conformità del documento prodotto dagli appellanti rispetto a quello prodotto dal Tarsia (documenti 3 e 15). Tale argomentazione non consente di ravvisare la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la norma è invocabile per contestare che il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte che non ne era onerata in base alla scissione della fattispecie concreta tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche per sottoporre a critica la valutazione delle acquisizioni processuali (Cass., 22 agosto 2019, n. 21587). Peraltro, qualora,come nel caso in esame, sia oggetto di censura la valutazione delle prove, il sindacato in sede di legittimità può aver luogo solo sul piano della motivazione(Cass., 31 agosto 2020,n. 18092), profilo di censura che non è stata adeguatamente sollevato. 2.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1817, 1282 cod. civ. e 653 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la mancata revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pur essendo stato qualificato il contratto come mutuo senza fissazione di termine ed accolta l'eccezione sulla mancata fissazione del termine per restituire la somma mutuata, stante che la fissazione del termine di restituzione a tre mesi dopo il deposito della sentenza comportava che la somma ingiunta, con gli interessi legali, non diventava esigibile dalla data della notifica del decreto, ma dalla data di deposito della sentenza, con la conseguenza che la statuizione sugli interessi non poteva certo retroagire nel tempo, stante la inesigibilità della somma ingiunta. 2.1Il motivo è inammissibile. 2.2 Premesso che sulla statuizione con la quale il giudice di primo grado ha concesso il termine di tre mesi ai sensi dell'art. 1817 cod. civ. si è formato il giudicato interno, in assenza di impugnazione in sede di appelloda parte degli odierni ricorrenti (cfr. Cass.17 luglio 2002, n. 10386; Cass, 28 giugno 2010, n. 15411), che, piuttosto, proprio sull'affermata concessione del termine di tre mesi, hanno censurato la mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto , va affermata la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712). 2.3In proposito, va precisato che si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l'applicabilità, ad elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., 27 novembre 1999, n. 13256; Cass., 13 febbraio 1996, n. 1084). 2.4Nel caso di specie, infatti, la question e prospettat a con l a dedott a censur a, involge la diversa decorrenza degli interessi legali (dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e non dalla data di deposito della sentenza) e non già quella della inesigibilità del credito ingiunto; come si legge alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il terzo motivo di appello avente ad oggetto l'eccepita carenza dei requisiti di esigibilità del credito e della conseguente mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit o dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tito