CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35553/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13056/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Diretto- re pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; SG5 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.1169/16/2014 depositata il 7 aprile 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'8 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n 247/05/11 con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniego di rimborso IVA relativo al- l'anno di imposta 2002. 2. In particolare la controversia verteva su di un rimborso di ecceden- za IVA assolta su lavori di ristrutturazione relativi a beni altrui dete- nuti in comodato d'uso dalla contribuente, realizzatrice dei lavori, ri- tenuto dai giudici dei due gradi di merito indebitamente negato dal- l'Agenzia. 3. Avverso la sentenza del giudice d'appello propone ricorso per Cas- sazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente non ha svolto difese. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n.3 c.p.c. - l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972, 102, 103, 104 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR mancato di riconoscere che le spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un im- mobile di terzi concesso in uso o comodato si estrinsecano in opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità e non sono ascrivibili tra le immobilizzazioni materiali, non potendo le opere realizzate essere ri- mosse al termine del periodo di utilizzo, con conseguente loro attribu- zione alla proprietà e divieto di iscrizione nel bilancio della contri- buente che ha realizzato le opere come bene ammortizzabile. 5. Il motivo è infondato. Premesso che la presente controversia verte unicamente sul rimborso IVA, va data continuità anche nel caso di specie all'orientamento di questa Corte secondo il quale «In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazio- ne e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipenden- temente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione del- l'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allor- quando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 215 del 11/01/2021, Rv. 660227 - 01). 6. Infatti, la sentenza Cass. S.U. n. 11533 del 11/05/2018 ha inter- pretato il d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c) alla luce del principio di neutralità dell'IVA, il quale ha carattere tendenzial- mente assoluto (CGUE 12 maggio 2021 in causa C-844/19; CGUE 18 marzo 2021 in causa C-895-19; CGUE 28 febbraio 2018, in causa C672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 lu- glio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08). 7. Da tale insegnamento giurisprudenziale si desume che il diritto alla detrazione e, in alternativa, il diritto al rimborso dell'eccedenza de- traibile, devono essere assicurati al contribuente anche con riferimen- to alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o profes- sionale, anche se quest'ultima sia potenziale o in prospettiva. Ciò è conforme alla citata decisione Cass. S.U. n. 11533/2018, resa in un'i- J potesi di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione, e il principio di diritto va esteso alla presente fattispecie, pienamente assimilabile, in cui i lavori di ristrutturazione sono relativi a beni altrui detenuti in comodato d'uso dalla contri- buente, realizzatrice dei lavori. 8. Identica è la logica regolatrice, secondo la quale «l'esercente atti- vità d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i co- sti occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immo- bile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza quali- tativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta» (Cass. S.U. n. 11533/2018; conformi, Cass. n. 23278 del 27/09/2018; Cass. n. 6022/2020), non essendo decisivo il fatto che le opere realizzate possano essere ri- mosse e, dunque, siano autonomamente utilizzabili o meno dopo il periodo di utilizzo. 9. La decisione adottata dal giudice d'appello è perciò conforme ai principi di diritto sopra esposti, dal momento che nel caso di specie, il nesso di strumentalità delle opere eseguite all'attività di impresa è stato accertato dalla stessa CTR come non contestato a pag.2 della parte motiva, il Collegio non vede ragione per privare la società del diritto al rimborso dell'IVA sulle spese di ristrutturazione dei beni de- tenuti in comodato d'uso dalla contribuente, realizzatrice dei lavori. 10. Al rigetto del ricorso non seguono le spese di lite, in assenza di costituzione della contribuente. 11. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammes- sa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il ver- samento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]