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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 19917/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23285/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via G .

P . da Palestrina n. 55 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., domiciliatein Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sonorappresentate e dife se ope legis ; -controricorrenti– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 157/2019 p ubblicata in data 3 1 / 0 1 / 201 9 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nell ’ udienza pubblica del 7/06/2024 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PM,in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità de l ricorso; udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA]Ambrosio per l’Avvocatura dello Stato.

Rilevato che

1. La CTR del la Liguria rigettava l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza della CTP della Spezia che ne aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 05620140000840357000 dell’importo di euro 664.355,82, emessa a seguito di controllo automatizzato exart. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione per l’anno di imposta 2010, con cui eranegato un credito IVA della società incorporata.

2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di tre motivi.

Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle entrate si difendono con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 7giugno 2024.

Considerato che

1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per la valutazione della tempestiva impugnazione della cartella di pagamento, dato dalla mancata indicazionenella stessa del termine entro cui proporre rico r so giurisdizionale, invocando l’orientamento di questa Corte che in casi siffatti ritiene tale circostanza idonea a rimettere in termini la parte.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione alla mancanza di autenticità della cartella di pagamento notificata a mezzo p.e.c. come semplice allegato in formato pdf.e non nel formato p7m., circostanza che renderebbe nulla la notifica, con conseguente ammissibilità del ricorso.

Con il terzo motivo di ricorso , la società deduce nullità della sentenza,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, relativ o all’ass e nza di congrua motivazione dell’atto impugnato , nonché nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, avendo la CTR errato nel non esaminare l’eccepita mancanza di adeguata motivazione dell’atto.

2. La comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente nel ricorso risulta non andata a buon fine per cancellazione del difensore dal Reginde e la cancelleria ha acquisito comunicazione del COA di Napoli attestante l’avvenuta cancellazione dall’albo dell’unico difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], dal 9 gennaio 2024 a far data dal 13 dicembre 2023.

Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad unsoggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass., Sez.

U . , 14/11/2017, n. 26856).

Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione ma la cancellazione del difensore impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore, anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanzadi differimento, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo; l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione (Cass. 17/06/2024, n. 16829; Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass.24/01/2023, n. 2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.

Occorre quindi, tenuto conto anche della prossimità dell’evento, comunque sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, rinviare la causa a nuovo ruolo dando comunicazione della successiva udienza alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova udienza alla parte ricorrente personalment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23285/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via G . P . da Palestrina n. 55 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., domiciliatein Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sonorappresentate e dife se ope legis ; -controricorrenti– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 157/2019 p ubblicata in data 3 1 / 0 1 / 201 9 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nell ’ udienza pubblica del 7/06/2024 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PM,in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità de l ricorso; udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA]Ambrosio per l’Avvocatura dello Stato. Rilevato che 1. La CTR del la Liguria rigettava l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza della CTP della Spezia che ne aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 05620140000840357000 dell’importo di euro 664.355,82, emessa a seguito di controllo automatizzato exart. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione per l’anno di imposta 2010, con cui eranegato un credito IVA della società incorporata. 2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di tre motivi. Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle entrate si difendono con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 7giugno 2024. Considerato che 1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per la valutazione della tempestiva impugnazione della cartella di pagamento, dato dalla mancata indicazionenella stessa del termine entro cui proporre rico r so giurisdizionale, invocando l’orientamento di questa Corte che in casi siffatti ritiene tale circostanza idonea a rimettere in termini la parte. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione alla mancanza di autenticità della cartella di pagamento notificata a mezzo p.e.c. come semplice allegato in formato pdf.e non nel formato p7m., circostanza che renderebbe nulla la notifica, con conseguente ammissibilità del ricorso. Con il terzo motivo di ricorso , la società deduce nullità della sentenza,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, relativ o all’ass e nza di congrua motivazione dell’atto impugnato , nonché nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, avendo la CTR errato nel non esaminare l’eccepita mancanza di adeguata motivazione dell’atto. 2. La comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente nel ricorso risulta non andata a buon fine per cancellazione del difensore dal Reginde e la cancelleria ha acquisito comunicazione del COA di Napoli attestante l’avvenuta cancellazione dall’albo dell’unico difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], dal 9 gennaio 2024 a far data dal 13 dicembre 2023. Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad unsoggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass., Sez. U . , 14/11/2017, n. 26856). Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione ma la cancellazione del difensore impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore, anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanzadi differimento, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo; l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione (Cass. 17/06/2024, n. 16829; Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass.24/01/2023, n. 2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. Occorre quindi, tenuto conto anche della prossimità dell’evento, comunque sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, rinviare la causa a nuovo ruolo dando comunicazione della successiva udienza alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova udienza alla parte ricorrente personalment
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