CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 23/06/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al giudizio sulla recidiva, e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di quelli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse di Roberto [OSCURATO:PERSONA], insiste, in particolare, sulla qualificazione giuridica e conclude per l'accogli mento del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che, nell'interesse di Carlo [OSCURATO:PERSONA], insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti. 1.1. La condanna ha riguardo ai furti denunciati dai titolari di tre esercizi commerciali operanti in Milano, commessi tra il luglio e il novembre 2017, tutti in orario notturno, con violenza sulle cose, e qualificati ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., in quanto gli agenti si erano introdotti in ambienti destinati ad atti della vita privata (uffici e spogliatoi del personale). 2. I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con il ministero del rispettivo difensore, proponendo motivi in parte comuni. 2.1. Tutti i ricorrenti denunciano erronea applicazione dell'art. 624-bis e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che gli episodi predatori in esame, secondo le coordinate declinate dalle Sezioni Unite 'D'Amico', non possano essere ricondotti alla fattispecie del furto in luogo di privata dimora, in ragione delle specifiche e concrete modalità di commissione, per essersi gli agenti introdotti in orario notturno all'interno di locali commerciali, ordinariamente chiusi e privi della presenza di persone. Si sostiene, anche, che i beni oggetto dei furti non appartenessero ai dipendenti, ma alle aziende nei cui locali sono stati perpetrati i furti. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si duole, inoltre, del vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento effettuato dagli operanti di polizia giudiziaria attraverso le video riprese dei sistemi di sorveglianza installati presso i locali in cui sono stati perpetrati i furti. Deduce la Difesa che il riconoscimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto in termini di verosimiglianza e non di certezza, tanto che lo stesso personale di p.g., che ha immediatamente riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], non ha, invece, riconosciuto l'[OSCURATO:PERSONA], sebbene i due, in passato, fossero stati tratti in arresto insieme. Inoltre, risulta, dalle videoriprese, che i tre autori del furto ai danni dell'esercizio denominato [OSCURATO:PERSONA] si chiamassero per nome - Carlo, Antonino, Alby - nessuno corrispondente al nome di [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi di prova sui quali si è fondata la condanna sarebbero, dunque, privi di consistenza, e tali da non escludere il ragionevole dubbio. 4. Anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di responsabilità, giacchè fondato su un riconoscimento avvenuto sulla base di immagini parziali e sfocate; manca, peraltro, la prova della pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]. 5. Quanto al trattamento sanzionatorio, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ci si duole del riconoscimento della circostanza della minorata difesa, di fatto non configurabile in relazione a furti commessi ai danni di esercizi commerciali siti nel centro di Milano, non potendo essere sufficiente il solo orario notturno.5.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizi della motivazione in merito alla dosi metria della pena, che avrebbe dovuto esse più adeguatamente conformata alla effettiva responsabilità del ricorrente, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, altresì, lamentando la mancanza di giustificazione del consistente aumento ( sei mesi) effettuato a titolo di continuazione. 5.2. Vizi di motivazione lamenta anche la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla mancata esclusione della recidiva semplice, e ai diniego delle circostanze attenuanti generiche. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi nuovi relativi alla qualificazione giuridica del fatto, sottolineando il travisamento della prova che ha comportato l'erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen; le condotte furtive, infatti, non sarebbero avvenute negli spogliatoi, come erroneamente indicato dalla Corte di Appello, ma, al contrario, nel locale cassaforte, in un caso, e nella sala principale e nel locale tecnico nell'altro furto in cui è coinvolto l'imputato. Non ricorre la fattispecie contestata, che afferisce a locali non aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare, ove si svolgano non occasionalmente atti della vita privata. Ha depositato memoria anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi insistendo per l'accoglimento del ricorso e sottolineando come quelli sottratti siano tutti beni che, per il genere e la allocazione, si trovavano negli uffici e non negli spogliatoi, e sono di proprietà quindi, della società e non dei dipendenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono parzialmente fondati, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito, nei confronti di tutti e tre i ricorrenti, limitatamente alla circostanza aggravante della minorata difesa, e, per il solo [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo al punto della recidiva. Nel resto, i ricorsi risultano infondati e devono essere rigettati. 2. Non è fondata la comune doglianza che involge la qualificazione giuridica dei reati, e che sviluppa una censura già prospettata, con le medesime argomentazioni, con l'atto di appello, e disattesa con congrua motivazione, nella sentenza impugnata. 2.1. Gli elementi delineati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti il "domicilio" e ritenuti indefettibili per garantire la copertura costituzionale dell'art. 14 Cost.,( ovvero che si tratti di un luogo in cui sia inibito l'accesso ad estranei e sia tale da garantire la riservatezza ovvero la impossibilità di essere "percepito" dall'esterno anche senza necessità di una intrusione fisica) sono stati evidenziati già nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269, secondo cui per « luogo di privata dimora», deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei, precisando che il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza. Questo non implica, peraltro, che tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possano considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo ius exdudendi alios rilevante ex art. 614 cod. pen., non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza, nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona, che l'art. 14 Cost. garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio, cosicchè, « il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza» ( Sez. Un. Prisco, cit.; conf. Sez. 6, n. 49286 del 07/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265703; Sez. 6, n. 1707 del 10/11/2011, dep. 2012, Trapani, Rv. 251563; Sez. 1, n. 24161 del 13/05/2010, Accomando, Rv. 247942; Sez. 1 n. 30566 del 07/03/2019, Lucarelli, Rv. 276603). In un successivo approdo, le Sezioni Unite hanno esaminato specificamente la questione della applicabilità della nozione di privata dimora di cui all'art. 624 bis cod. pen. ai luoghi di lavoro, e sulla premessa che «E' indiscutibile che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti della vita privata», sebbene essi, generalmente, siano accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto, cosicchè, ad essi è "estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla "intrusione" altrui, come, esemplificativamente, gli esercizi commerciali o gli studi professionali o gli stabilimenti industriali, accessibili a un numero indeterminato di persone, che possono pertanto prendere contatto (e non solo visivo) con il luogo senza alcun filtro o controllo." L'attività privata svolta in detti luoghi" - precisano le Sezioni Unite - "avviene a contatto con un numero indeterminato di altri soggetti e, talvolta, in rapporto con gli stessi. Con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell'individuo". Nel caso al suo esame, in effetti, il [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico ha osservato che "Non risulta dagli atti che l'esercizio commerciale, in cui fu commesso il furto, avesse un locale con le caratteristiche in precedenza delineate, in cui cioè si potessero svolgere atti della vita privata del titolare, in modo riservato e senza possibilità di accesso da parte di estranei. Risulta, piuttosto, che la somma di denaro sottratta si trovava nella cassa dell'esercizio e la macchina fotografica su un tavolo, vale a dire in luogo accessibile al pubblico." In realtà, la regola di giudizio affermata in quell'approdo ritiene che il concetto di "privata dimora" sia "estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione", rimettendo anche con riguardo ai luoghi di lavoro la valutazione circa la loro natura privata o meno, alla discrezionalità del Giudice di merito, previo scrutinio da condursi sulla base di tre indefettibili elementi: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare». «Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento » ( Sez. Un."D'Amico", cit.). Nella successiva giurisprudenza di legittimità, si è conseguentemente escluso che possa considerarsi luogo di privata dimora ogni luogo al quale è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone, come nel caso di una stanza di degenza di un ospedale (Sez. 5 n. 53200 del 11/10/2018, Mignone, Rv. 274592), o di una caserma ( Sez. 1 - , n. 30566 del 07/03/2019, Lucarelli, Rv. 276603), o in relazione ad ambienti quali i locali di un istituto scolastico (Sez. 6, n. 14150 del 14/02/2019, M., Rv. 275464). Al contrario, si è coerentemente ravvisata una tale connotazione nella stanza di degenza di una casa di riposo, trattandosi di luogo destinato ad uno stabile utilizzo da parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi (Sez. 5 n. 1555 del 15/10/2019 (dep. 2020), Gagliotti, Rv. 278135) o in luoghi non pubblici, diversi dall'abitazione, che servano all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica (Sez. 5, n. 50192 del 04/11/2019, Amoresano, Rv. 277959 in relazione ai locali di un'agenzia in cui l'utilizzatore svolgeva attività professionale), nonché, sul presupposto che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, si è ritenuto che esso può essere rappresentato anche da un bene mobile, quale la cabina di un camion, adibita a camera da letto( Sez. 4 n. 48767 del 24/10/2019, Topcic, Rv. 277875). 2.2. Sulla scia di tali coordinate, si osserva che, nel caso in scrutinio, rientra nella delineata cornice ermenevtic9. la valutazione operata dalla Corte territoriale, che ha ravvisato il presupposto della fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione nella qualificabilità come privata dimora degli ambienti in cui gli imputati si sono introdotti, in quanto caratterizzati dallo ius exdudendi alios da parte del titolare, trattandosi di uffici e spogliatoi, o locali tecnici, e non di locali degli esercizi commerciali aperti al pubblico, come emerge dalla stessa lettura dei capi di imputazione. In particolare, in occasione del furto ai danni di '[OSCURATO:PERSONA]', gli agenti si introducevano in locali adibiti a uffici, a spogliatoi dei dipendenti, e magazzino, dove sradicavano dal muro al cassaforte che asportavano con il suo contenuto al cui interno rovistavano; il furto ai danni dell"[OSCURATO:PERSONA]', veniva commesso mettendo a soqquadro lo spogliatoio dei dipendenti, aprendo gli armadietti e rovistando all'interno, impossessandosi gli agenti anche delle mance del personale; anche in occasione dei due furti ai danni dell'esercizio '[OSCURATO:PERSONA]', l'azione predatoria ha preso di mira locali adibiti ad ufficio - peraltro situati nel piano interrato, non aperto al pubblico - e anche in quest'occasione i ladri strappavano dal muro la cassaforte, portandola via. Sono tutti luoghi in cui, per comune esperienza, possono essere compiuti atti della vita privata, e che, quindi, presentando le medesime caratteristiche di esclusività e di non accessibilità di cui gode l'abitazione, vanno intesi come "privata dimora" ai sensi dell'art. 624 - bis cod. pen.Nella giurisprudenza di questa Corte, in effetti, si è già riconosciuto agli spogliatoi del personale la caratteristica propria di cui all'art. 624 bis cod. pen. (Sez. 4 -, n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952, in relazione allo spogliatoio di operari edili, nonché Sez. 5, n. 35788 del 4/5/2018, Seferovic, Rv. 273894, con riferimento a un furto commesso all'interno di un locale adibito a spogliatoio di uno 'stand fieristico; nonché (Sez. 5, n. 12180 del 10/11/2014 dep.2015, Dello Buono, Rv. 262815, in relazione all'introduzione furtiva all'interno dello spogliatoio di un circolo sportivo). Così come vi sono precedenti, come sopra richiamati, che rinvengono tali caratteristiche nel locale - ufficio di un esercizio commerciale ( Sez. 5, n. 50192 del 04/11/2019, Amoresano, Rv. 277959 cit ). L'avere da parte dei giudici di merito ritenuto "privata dimora" i locali adibiti a spogliatoio dei dipendenti, gli uffici privati dei titolari, dove si svolgevano atti della loro vita professionale, nonché gli spazi tecnici ( cucine e locale cassaforte) degli esercizi commerciali presi di mira, è, dunque, coerente - pur nella vaghezza del lemma «privata dimora» adoperato dal legislatore, che impone all'interprete il compito di definirne il significato, individuando il contenuto offensivo tipico dell'ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva. (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione) - con la ratio della norma, che è quella della tutela «forte» del domicilio «in quanto proiezione spaziale delia persona, cioè ambito primario ed imprescindibile della libera estrinsecazione della personalità individuale», e correlativamente della tutela dei beni di particolare rilievo personale che vi si trovano. D'altronde, la decisione impugnata è allineata, come si è visto, all'orami consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che va qui riaffermata, secondo cui, ai fini della privata dimora, occorre verificare se il furto sia stato compiuto in luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui il soggetto compia, in modo non occasionale, atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. Tale caratteristica possono presentare, per comune cognizione, certamente sia gli spogliatoi del personale, sia quelle aree che i titolari delle attività commerciali riservino per sé, adibendole a proprio ufficio, inteso, appunto, come spazio nel quale si svolgano, anche non continuativamente, atti della vita privata in modo riservato (riposo e attività connesse, quali navigazione internet, ascolto radio o Tv, conversazioni private, fruizione di servizi igienici), che siano preclusi a terzi non autorizzati, e comunque non accessibili liberamente agli utenti dell'esercizio commerciale. 3. Non hanno pregio neppure le doglianze, svolte dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che afferiscono alle modalità del riconoscimento fotografico effettuato dalla polizia giudiziaria nei riguardi dei predetti ricorrenti: si sostiene, infatti, che l'unico riconoscimento certo sia avvenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La censura è manifestamente infondata, oltre che reiterativa di quanto già rappresentato nel giudizio di appello, e priva del dovuto confronto con la sentenza impugnata, che ha sottolineato, invece, come la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] poggi su indizi gravi, precisi e concordanti, enucleati alle pg. 7 e ss., e la identificazione certa di [OSCURATO:PERSONA] sia stata scandita nelle sue fasi peculiari già dalla sentenza di primo grado e ripercorsa da quella impugnata a pg. 9. La sentenza della Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, espressamente richiamati dai giudici di merito, secondo cui il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto, come tale, utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività delle prove ( Sez. 5 n. 6456 del 01/10/2015, Rv. 266023). Corrisponde a principio consolidato, del resto, l'affermazione che l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910), e ciò vale anche quando la conclusione della certezza si raggiunga attraverso il richiamo di un giudizio espresso in precedenza. Nel ritenere pienamente utilizzabile il riconoscimento fotografico informale, la Corte territoriale si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che anche in questa circostanza va ribadita, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 250081). Questo vuol dire che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui all'art. 213 e ss. cod. proc. pen., siccome riferibili esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina dell'art. 498 e ss. cod. proc. pen., sì che da esse, come da ogni elemento indiziario o di prova, il giudice può trarre il proprio libero convincimento (cfr. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260593). Ne discende che, in tali evenienze, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. ( Conf. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012 Rv. 253910 ) La decisione impugnata non presenta, dunque, sotto tale profilo, i vizi denunciati, dal momento che la motivazione è adeguata, peraltro, in doppia conforme, e immune da vizi argomentativi, tenuto conto che la circostanza che, in un primo momento, l'[OSCURATO:PERSONA] non sia stato riconosciuto dall'operante che nel 2015 lo aveva arrestato assieme al [OSCURATO:PERSONA] con la medesima certezza con cui ebbe a riconoscere quest'ultimo, non appare logicamente riconducibile alla assenza dello stesso imputato nel luogo del delitto, alla luce della successiva attività investigativa svolta per l'identificazione dell'imputato quale autore dei furti, analiticamente esaminata dai giudici; in specie, il Tribunale ha proceduto alla visione diretta delle immagini della videosorveglianza pervenendo ad un convincimento pieno dell'affidabilità delle operazioni eseguite per l'identificazione dell'imputato, cui si aggiunge l'ulteriore attività accertativa riguardante il nome "Alby" pronunciato dagli imputati durante le condotte oggetto di video-audioriprese esaminate dagli operanti. 4. Parimenti infondata la doglianza del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avente riguardo al trattamento sanzionatorio, che, come è noto, costituisce apprezzamento discrezionale non censurabile ove adeguatamente motivato e condotto senza evidenti illogicità. Nel caso di specie, la censura che si fonda sulla ritenuta insussistenza della fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen. per argomentare in ordine all' eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, resta del tutto assorbita dalla, invece, affermata, correttezza della qualificazione giuridica. Riguardo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si ritiene che il giudizio reso in proposito sia immune da critiche, apparendo più che ragionevole l'aver valutato, quali ragioni ostative, oltre alla gravità dei fatti singolarmente considerati, anche la reiterazione delle condotte compiute in un limitato lasso temporale e la pericolosità sociale dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali. 5. Analoghe osservazioni valgono per la stessa doglianza formulata anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per cui i giudici di merito hanno valorizzato la "cospicua gravità" dei fatti considerati, e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, a tali fini, mentre la difesa non ha dedotto l'esistenza di elementi favorevoli eventualmente offerti alla cognizione dei giudici di merito e da questi pretermessa. 6. Come premesso, risulta fondata, la doglianza specificamente formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al riconoscimento della recidiva, del tutto immotivata nelle sentenze di merito, nonostante lo specifico motivo di appello. 6.1.E' noto 'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di recidiva - intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato - si richiede al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale. (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419 ). E' vero che tale onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 Ud. (dep. 04/04/2018 ) Rv. 272803) ove si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di( pericolosità del suo autore.( Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272040). Tuttavia, di tali apprezzamenti non v'è traccia, neppure implicita, nella sentenza impugnata, né è rinvenibile in quella di primo grado, del tutto generica sul punto ( pg. 9). Sotto tale profilo, la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. 7. E' altresì fondata la doglianza riguardante l'avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante cleild minorata dlresa, formuidld dilli Difesd ch Popolino 7.1. La decisione impugnata - va ricordato - ha rilevato come l'aver eseguito i furti in orario notturno abbia inciso sulla possibilità di vigilanza e di intervento, senza altra specificazione fattuale, opponendo, la Difesa, la circostanza che tutti i locali derubati si trovano a Milano, e, comunque, l'insufficienza della mera circostanza della commissione del fatto in orario notturno. Come è noto, con un recente approdo, le Sezioni Unite 'Cardellini' hanno accolto la soluzione che, ferma l'astratta idoneità della commissione del reato in tempo di notte ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., presuppone l'accertamento della sua effettiva incidenza sulle possibilità di difesa nel caso concreto (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021 ) , Cardellini, Rv. 282095 - 01). 7.2. Le Sezioni Unite 'Cardellini' hanno affermato i seguenti principi: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c. d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di ratto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di pro fittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto». [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha ricordato che: " Il fondamento della circostanza aggravante della c. d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi", richiamando la necessità di "interpretare le preesistenti norme penali di sfavore (quale è certamente quella che prevede un circostanza aggravante) nel rispetto della sopravvenuta Costituzione repubblicana"; ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", è pacificamente sufficiente anche il ricorrere di una sola circostanza di tempo, di luogo o di persona, se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito; indicato le tre verifiche da compiersi al fine di configurare a circostanza aggravante de qua, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). Dunque, "solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo", dovendo l'interprete rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute, non potendosi limitare a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, ma dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in questo caso, di tempo), nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente. E' vero - si afferma - che "di norma, il "tempo di notte" costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", perché di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate; le persone sono dedite al riposo; la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati; la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso. Tuttavia, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non è sufficiente ritenere l'astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata. L'interprete deve, pertanto, stabilire in concreto l'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che sia in ipotesi derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte. L'onere della prova grava naturalmente sul Pubblico Ministero. 7.3. L'assenza, nella decisione impugnata, di uno scrutinio coerente con i principi di diritto appena richiamati, espone la motivazione alle denunciate censure, con la conseguenza che, sul 7 punto, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata con rinvio, affinchè, nel rinnovato esame, si colmi la indicata lacuna motivazionale, fornendo adeguata argomentazione dimostrativa della individuazione, in concreto, di specifici elementi di fatto, che abbiamo potuto integrare, nella situazione data, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 8. L'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], produce l'effetto estensivo, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen, anche nei confronti dei coimputati non ricorrenti sul punto. Invero, come è stato ribadito anche nella sentenza 'Cardellini', "La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, ritiene che la circostanza aggravante in questione abbia natura oggettiva, e sia, pertanto, integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, del ricorrere di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente ( Sez. Un. Cardellini cit. par. 11.2.). 9. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante della minorata difesa, nei confronti di tutti i ricorrenti, e della recidiva, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto i ricorsi risultano infondati e vanno rigettati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, anche in virtù dell'effetto