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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20894/2026

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ntante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMaurangelo Rana- ricorrente principale -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.- controricorrente, ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 3138/2024 depositata il 29/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 e insede di riconvocazione in data 19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Leuzzi.Numero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], estinta esuccessivamente cancellata dal Registro delle imprese, presentavadichiarazioni IVA recanti un credito poi indicato, per l’importo di euro104.754,00, nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018,con richiesta di rimborso.

In data 16 dicembre 2019 le veniva notificata lacartella di pagamento n. 06820190051408056000, anno d’imposta 2014,con recupero del predetto minor credito IVA (oltre sanzioni e interessi); lacartella non veniva impugnata.La contribuente presentava quindi istanze in autotutela, dapprima in data12 febbraio 2020 (poi rigettata dall’Ufficio in data 2 aprile 2021) e,successivamente, in data 8 novembre 2022, ulteriore istanza di sgraviodella cartella e contestuale richiesta di rimborso IVA 2018, rimasta senzariscontro; onde proponeva ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Milano avverso il silenzio/rifiuto su sgravio e rimborso.Con sentenza n. 4553/10/2023, depositata il 18 dicembre 2023 (notificatail 21 dicembre 2023), la CGT di primo grado accoglieva il ricorso eannullava il diniego, ritenendo ininfluente l’omissione dichiarativaintermedia e riconoscendo, previa prova dell’esistenza, il credito IVA, concompensazione delle spese.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate; consentenza n. 3138/2024, depositata il 29 novembre 2024, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia riformavaintegralmente la pronuncia di primo grado e accoglieva l’appellodell’Ufficio, valorizzando la definitività della cartella per omessaimpugnazione e affermando che il sindacato sul diniego di autotutela ècircoscritto alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generaledell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, non ravvisabili nella specie,con compensazione delle spese del doppio grado.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, affidato a un solo motivo.

L’Agenzia delle entrate resiste conNumero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

Nelcorso del giudizio è stata comunicata ai difensori delle parti una propostadi definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:SOCIETA]ha formulato istanza di decisione e, quindi, fissato il ricorso all’adunanzadel 28 aprile 2026, ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione deiprincipi che regolano l’esercizio del potere di autotutela e la suasindacabilità in sede giurisdizionale, nonché, in relazione alla motivazionedella sentenza impugnata, l’erroneità dell’affermazione secondo cui ildiniego di sgravio/rimborso sarebbe insindacabile in mancanza di uninteresse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto divenutodefinitivo.

Sostiene che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoavrebbe indebitamente arrestato il controllo giudiziale sull’istanza diautotutela, omettendo di considerare che la richiesta era sorretta dallareale esistenza del credito IVA e che, in presenza di un credito effettivo,l’Amministrazione dovrebbe provvedere allo sgravio della cartella e alrimborso richiesto.

Deduce, inoltre, che la cartella non impugnata nonpotrebbe precludere, nella fattispecie, la tutela della posizione creditoriaIVA maturata e che la motivazione della sentenza impugnata sarebbecomunque contraddittoria e/o insufficiente nella parte in cui, pur dandodi rimozione dell’atto e di riconoscimento del rimborso.Con ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle entrate deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1,comma 2, e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’illegittimoassorbimento e, comunque, l’omessa pronuncia della Corte di giustiziaNumero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026tributaria di secondo grado su ulteriori motivi di appello (relativi, inparticolare, alla dedotta decadenza dal rimborso e alla qualificazione dellacontribuente come società non operativa/in perdita sistematica).Il ricorso principale è inammissibile.L’inammissibilità discende da una ragione preliminare e assorbente,rilevabile d’ufficio, che attiene al difetto di capacità processuale dellasocietà ricorrente, ormai definitivamente estinta, e al correlato difetto dipotere rappresentativo del soggetto che, dopo la scadenza del terminequinquennale di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, haconferito la procura speciale in nome della società cancellata, conconseguente impossibilità giuridica di instaurare validamente il giudizio dilegittimità.Va premesso che dagli atti risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. – ServiceEnterprise Forniture è stata cancellata dal Registro delle imprese in data27 marzo 2019.

La stessa ricorrente, del resto, ha proposto il ricorso percassazione qualificandosi come società cancellata dal Registro delleimprese in detta data, in persona dell’ultimo legale rappresentante, dandocosì atto di una situazione soggettiva incompatibile con la perdurantecapacità processuale.Trova, pertanto, applicazione l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del2014, secondo cui, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti diliquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi,contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dalRegistro delle imprese, configurando una deroga eccezionale etemporalmente circoscritta al regime ordinario dell’estinzione societaria.L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 introduce, nei soli rapporticon l’Amministrazione finanziaria e con gli altri enti creditori o diriscossione ivi indicati, una finzione legale di temporanea sopravvivenzadella società cancellata, circoscritta alla validità e all’efficacia degli atti diNumero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione relativi a tributi,contributi, sanzioni e interessi.

In tale arco temporale la società conserva,in via eccezionale e limitata, capacità e soggettività processuale, mentrel’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante mantiene ipoteri di rappresentanza sostanziale e processuale necessari alla gestionedegli atti del contenzioso tributario (Cass., Sez.

U., n. 3625/2025), infunzione della tutela dell’interesse pubblico alla riscossione e alladefinizione dei rapporti tributari pendenti.Questa sopravvivenza, proprio perché fondata su una fictio iurisderogatoria della disciplina ordinaria dell’art. 2495 cod. civ., è tuttaviatemporalmente delimitata e viene automaticamente meno con il decorsodel quinquennio.

Scaduto tale termine, riprendono pieno vigore gli effettiestintivi della cancellazione, con conseguente difetto di capacitàprocessuale della società ormai estinta e venir meno della legittimazionerappresentativa dell’ex liquidatore o dell’ex legale rappresentante; siconsolida, altresì, il fenomeno successorio in capo ai soci, ai quali soltantospetta, ricorrendone i presupposti, la legittimazione ad agire o a resisterein giudizio (Cass. n. 10393/2026; Cass. n. 10429/2025; Cass. n.17890/2025), secondo il modello “successorio” delineato dallagiurisprudenza di legittimità.Il venir meno della fictio iuris prevista dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n.175 del 2014, per decorso del termine quinquennale dalla richiesta dicancellazione, determina quindi la piena riespansione degli effetti estintividella cancellazione e, con essa, il difetto di capacità processuale dellasocietà estinta, non essendo applicabile, in tale ipotesi, il principiodell’ultrattività del mandato ad litem (Cass. n. 10393/2026 cit.; Cass.,Sez.

U., n. 3625/2025 cit.), proprio perché il soggetto rappresentato non èpiù giuridicamente esistente.L’inapplicabilità dell’ultrattività del mandato discende dalla natura stessadella sopravvivenza quinquennale: non si è in presenza di un eventoNumero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026interruttivo verificatosi nel corso del processo e rimesso alla dichiarazionedel difensore, ma del venir meno automatico di una finzione legale, poichél’evento estintivo reale si è già prodotto con la cancellazione dal Registrodelle imprese.

La scadenza del quinquennio opera, dunque, ex lege, èrilevabile dagli atti e non richiede alcuna dichiarazione dell’evento da partedel difensore (Cass. n. 10393/2026 cit.), né può essere sanata mediantecomportamenti processuali successivi.Nel caso in esame, la cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta il 27marzo 2019; il termine quinquennale di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs.n. 175 del 2014 era quindi già spirato nel marzo 2024.Il ricorso per cassazione risulta invece proposto in data 7 maggio 2025,quando la società non poteva più giovarsi della fictio iuris di sopravvivenzae dovevano ritenersi pienamente operanti gli effetti estintivi dellacancellazione, con conseguente impossibilità di validamente instaurare ilgiudizio e, a maggior ragione, di conferire un mandato difensivo.Ne consegue che il ricorso è stato proposto da un soggetto ormai privo dicapacità processuale e non dai soci successori, unici eventualmentelegittimati dopo la scadenza del quinquennio.Inoltre, la procura speciale risulta conferita in data 13 gennaio 2025 dallasig.ra Andreoni nella qualità di ultimo legale rappresentante della societàcancellata, e dunque da un soggetto che, a quella data, non disponeva piùdel potere di rappresentare la società estinta né di conferire validamentemandato alle liti in suo nome, con un vizio originario e insanabile dellarappresentanza processuale.Tali concorrenti profili – difetto di capacità processuale della societàricorrente, difetto di legittimazione rappresentativa dell’ultimo legalerappresentante e invalidità della procura speciale conferita dopo lascadenza del quinquennio – impongono la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso principale.Numero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dalla declaratoria diinammissibilità del ricorso principale, venendo meno il presupposto stessodel suo esame.La novità e specificità della questione preliminare posta a fondamentodella presente decisione, diversa da quella prospettata nella propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., giustifica lacompensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e impediscedi ravvisare i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e4, cod. proc. civ., in assenza di elementi sintomatici di colpa grave o malafede processuale.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato e compensa integralmente tra le parti lespese del giudizio di legittimità.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026 e, inriconvocazione, del 19/05/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMaurangelo Rana- ricorrente principale -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.- controricorrente, ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 3138/2024 depositata il 29/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 e insede di riconvocazione in data 19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Leuzzi.Numero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], estinta esuccessivamente cancellata dal Registro delle imprese, presentavadichiarazioni IVA recanti un credito poi indicato, per l’importo di euro104.754,00, nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018,con richiesta di rimborso. In data 16 dicembre 2019 le veniva notificata lacartella di pagamento n. 06820190051408056000, anno d’imposta 2014,con recupero del predetto minor credito IVA (oltre sanzioni e interessi); lacartella non veniva impugnata.La contribuente presentava quindi istanze in autotutela, dapprima in data12 febbraio 2020 (poi rigettata dall’Ufficio in data 2 aprile 2021) e,successivamente, in data 8 novembre 2022, ulteriore istanza di sgraviodella cartella e contestuale richiesta di rimborso IVA 2018, rimasta senzariscontro; onde proponeva ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Milano avverso il silenzio/rifiuto su sgravio e rimborso.Con sentenza n. 4553/10/2023, depositata il 18 dicembre 2023 (notificatail 21 dicembre 2023), la CGT di primo grado accoglieva il ricorso eannullava il diniego, ritenendo ininfluente l’omissione dichiarativaintermedia e riconoscendo, previa prova dell’esistenza, il credito IVA, concompensazione delle spese.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate; consentenza n. 3138/2024, depositata il 29 novembre 2024, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia riformavaintegralmente la pronuncia di primo grado e accoglieva l’appellodell’Ufficio, valorizzando la definitività della cartella per omessaimpugnazione e affermando che il sindacato sul diniego di autotutela ècircoscritto alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generaledell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, non ravvisabili nella specie,con compensazione delle spese del doppio grado.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, affidato a un solo motivo. L’Agenzia delle entrate resiste conNumero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. Nelcorso del giudizio è stata comunicata ai difensori delle parti una propostadi definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:SOCIETA]ha formulato istanza di decisione e, quindi, fissato il ricorso all’adunanzadel 28 aprile 2026, ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione deiprincipi che regolano l’esercizio del potere di autotutela e la suasindacabilità in sede giurisdizionale, nonché, in relazione alla motivazionedella sentenza impugnata, l’erroneità dell’affermazione secondo cui ildiniego di sgravio/rimborso sarebbe insindacabile in mancanza di uninteresse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto divenutodefinitivo. Sostiene che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoavrebbe indebitamente arrestato il controllo giudiziale sull’istanza diautotutela, omettendo di considerare che la richiesta era sorretta dallareale esistenza del credito IVA e che, in presenza di un credito effettivo,l’Amministrazione dovrebbe provvedere allo sgravio della cartella e alrimborso richiesto. Deduce, inoltre, che la cartella non impugnata nonpotrebbe precludere, nella fattispecie, la tutela della posizione creditoriaIVA maturata e che la motivazione della sentenza impugnata sarebbecomunque contraddittoria e/o insufficiente nella parte in cui, pur dandodi rimozione dell’atto e di riconoscimento del rimborso.Con ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle entrate deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1,comma 2, e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’illegittimoassorbimento e, comunque, l’omessa pronuncia della Corte di giustiziaNumero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026tributaria di secondo grado su ulteriori motivi di appello (relativi, inparticolare, alla dedotta decadenza dal rimborso e alla qualificazione dellacontribuente come società non operativa/in perdita sistematica).Il ricorso principale è inammissibile.L’inammissibilità discende da una ragione preliminare e assorbente,rilevabile d’ufficio, che attiene al difetto di capacità processuale dellasocietà ricorrente, ormai definitivamente estinta, e al correlato difetto dipotere rappresentativo del soggetto che, dopo la scadenza del terminequinquennale di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, haconferito la procura speciale in nome della società cancellata, conconseguente impossibilità giuridica di instaurare validamente il giudizio dilegittimità.Va premesso che dagli atti risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. – ServiceEnterprise Forniture è stata cancellata dal Registro delle imprese in data27 marzo 2019. La stessa ricorrente, del resto, ha proposto il ricorso percassazione qualificandosi come società cancellata dal Registro delleimprese in detta data, in persona dell’ultimo legale rappresentante, dandocosì atto di una situazione soggettiva incompatibile con la perdurantecapacità processuale.Trova, pertanto, applicazione l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del2014, secondo cui, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti diliquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi,contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dalRegistro delle imprese, configurando una deroga eccezionale etemporalmente circoscritta al regime ordinario dell’estinzione societaria.L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 introduce, nei soli rapporticon l’Amministrazione finanziaria e con gli altri enti creditori o diriscossione ivi indicati, una finzione legale di temporanea sopravvivenzadella società cancellata, circoscritta alla validità e all’efficacia degli atti diNumero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione relativi a tributi,contributi, sanzioni e interessi. In tale arco temporale la società conserva,in via eccezionale e limitata, capacità e soggettività processuale, mentrel’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante mantiene ipoteri di rappresentanza sostanziale e processuale necessari alla gestionedegli atti del contenzioso tributario (Cass., Sez. U., n. 3625/2025), infunzione della tutela dell’interesse pubblico alla riscossione e alladefinizione dei rapporti tributari pendenti.Questa sopravvivenza, proprio perché fondata su una fictio iurisderogatoria della disciplina ordinaria dell’art. 2495 cod. civ., è tuttaviatemporalmente delimitata e viene automaticamente meno con il decorsodel quinquennio. Scaduto tale termine, riprendono pieno vigore gli effettiestintivi della cancellazione, con conseguente difetto di capacitàprocessuale della società ormai estinta e venir meno della legittimazionerappresentativa dell’ex liquidatore o dell’ex legale rappresentante; siconsolida, altresì, il fenomeno successorio in capo ai soci, ai quali soltantospetta, ricorrendone i presupposti, la legittimazione ad agire o a resisterein giudizio (Cass. n. 10393/2026; Cass. n. 10429/2025; Cass. n.17890/2025), secondo il modello “successorio” delineato dallagiurisprudenza di legittimità.Il venir meno della fictio iuris prevista dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n.175 del 2014, per decorso del termine quinquennale dalla richiesta dicancellazione, determina quindi la piena riespansione degli effetti estintividella cancellazione e, con essa, il difetto di capacità processuale dellasocietà estinta, non essendo applicabile, in tale ipotesi, il principiodell’ultrattività del mandato ad litem (Cass. n. 10393/2026 cit.; Cass.,Sez. U., n. 3625/2025 cit.), proprio perché il soggetto rappresentato non èpiù giuridicamente esistente.L’inapplicabilità dell’ultrattività del mandato discende dalla natura stessadella sopravvivenza quinquennale: non si è in presenza di un eventoNumero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026interruttivo verificatosi nel corso del processo e rimesso alla dichiarazionedel difensore, ma del venir meno automatico di una finzione legale, poichél’evento estintivo reale si è già prodotto con la cancellazione dal Registrodelle imprese. La scadenza del quinquennio opera, dunque, ex lege, èrilevabile dagli atti e non richiede alcuna dichiarazione dell’evento da partedel difensore (Cass. n. 10393/2026 cit.), né può essere sanata mediantecomportamenti processuali successivi.Nel caso in esame, la cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta il 27marzo 2019; il termine quinquennale di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs.n. 175 del 2014 era quindi già spirato nel marzo 2024.Il ricorso per cassazione risulta invece proposto in data 7 maggio 2025,quando la società non poteva più giovarsi della fictio iuris di sopravvivenzae dovevano ritenersi pienamente operanti gli effetti estintivi dellacancellazione, con conseguente impossibilità di validamente instaurare ilgiudizio e, a maggior ragione, di conferire un mandato difensivo.Ne consegue che il ricorso è stato proposto da un soggetto ormai privo dicapacità processuale e non dai soci successori, unici eventualmentelegittimati dopo la scadenza del quinquennio.Inoltre, la procura speciale risulta conferita in data 13 gennaio 2025 dallasig.ra Andreoni nella qualità di ultimo legale rappresentante della societàcancellata, e dunque da un soggetto che, a quella data, non disponeva piùdel potere di rappresentare la società estinta né di conferire validamentemandato alle liti in suo nome, con un vizio originario e insanabile dellarappresentanza processuale.Tali concorrenti profili – difetto di capacità processuale della societàricorrente, difetto di legittimazione rappresentativa dell’ultimo legalerappresentante e invalidità della procura speciale conferita dopo lascadenza del quinquennio – impongono la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso principale.Numero registro generale 9620/2025Numero sezionale 3609/2026Numero di raccolta generale 20894/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dalla declaratoria diinammissibilità del ricorso principale, venendo meno il presupposto stessodel suo esame.La novità e specificità della questione preliminare posta a fondamentodella presente decisione, diversa da quella prospettata nella propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., giustifica lacompensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e impediscedi ravvisare i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e4, cod. proc. civ., in assenza di elementi sintomatici di colpa grave o malafede processuale. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato e compensa integralmente tra le parti lespese del giudizio di legittimità.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026 e, inriconvocazione, del 19/05/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]