CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 25887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 02/02/1970 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 maggio 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, poiché il mancato accertamento sul principio attivo non consentirebbe di stabilire se la condotta è in grado di offendere il bene giuridico protetto; ritenuto che il motivo è proposto per la prima volta il ricorso per cassazione, fermo restando che, in relazione alla contestazione attinente all'effettiva natura drogante della sostanza, i giudici di merito hanno fatto coerente applicazione del principio in base al quale ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - nella specie comunque riqualificati ai sensi del comma 5 - non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 02); considerato che il ricorso ad una perizia chimica tossicologica consente invece di valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784 - 01), essendo altrimenti sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o di altri indizi gravi, specifici e concordanti (Sez. 3, n. 35214 del 17/09/2025, Militello, non mass.; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007 - 01, che ha riconosciuto l'ipotesi della lieve entità in un caso in cui era stato effettuato solo il narcotest; Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce - peraltro genericamente - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili 2dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale, con precedenti specifici, e le caratteristiche del fatto: p. 6 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; rilevato che le Sezioni unite hanno sottolineato che il giudice di merito è tenuto a valutare la tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito, avuto riguardo ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato per cui si procede (Sez. U, Dabo, cit., par. 15 considerato in diritto); considerato che alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 - 01); considerato che, al di là dei riferimenti a iniziative riparatorie, contenuti anche in ricorso, la Corte territoriale, in linea con tali principi, ha escluso che l'invocata attenuante possa essere concessa una volta ritenuta la lieve entità del fatto (e per ciò solo, come pure sembrerebbe sostenere il ricorrente: p. 4), o anche soltanto una limitata portata offensiva (p. 7 sentenza impugnata); ritenuto che il motivo presenta profili di aspecificità, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione che, invece, avrebbe dovuto confutare prospettando uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M