CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 36043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e L i ,c_ i.: (di" o _c, a. be cl".' 4......Z. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per aver acquistato e detenuto, ad evidente fine di spaccio, tre involucri contenenti gr.19,90 di cocaina. 2. Coinvolto in un incidente stradale, l'imputato era stato ricoverato al pronto soccorso dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cagliari ove, negli slip, veniva rinvenuta la sostanza risultata poi essere cocaina che, per quantità, suddivisione e modalità di occultamento, i giudici di merito hanno reputato essere unicamente destinata allo spaccio. 3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che tratta congiuntamente due motivi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata è apodittica laddove ha ritenuto di non accogliere, sulla base del solo dato temporale, la richiesta di concordato, proposta dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui veniva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetti del presente processo e il reato commesso il 30/07/2015, per il quale il prevenuto ha riportato condanna con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Cagliari n. 1929/15. Si evidenzia che tra i due episodi, per i quali è stata invocata la continuazione, intercorre un lasso temporale di appena dieci mesi e che si tratta di violazioni di legge di tipo omogeneo. La sentenza impugnata è viziata anche nella parte in cui afferma che la sostanza stupefacente era detenuta non a fine di uso personale. Sul punto, tuttavia, essa non ha fornito un valido iter logico-argomentativo che tenesse conto della doglianza formulata con l'atto di appello, così disattendendo la giurisprudenza di legittimità sul punto. Anche con riguardo al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la motivazione si palesa apodittica, giacché essa ha preso in considerazione esclusivamente il dato ponderale e ha fatto riferimento a generiche "altre circostanze", senza tener conto del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione giusta il quale "il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole". Nella stessa sentenza impugnata si dà però atto di un solo precedente, quello appunto del 30/07/2015.4. In data 06/04/2022, sono pervenute in cancelleria conclusioni scritte, a sostegno del ricorso, a firma del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve essere preliminarmente rimarcato che la valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275222 - 01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 - 01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014 -01). 2.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che i'fatti, - ai quali è riferita la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, sono stati presi in esame dal giudice di appello che ha escluso la riconducibilità delle condotte illecite dell'imputato ad un disegno criminoso unitario ed originario, non ravvisandovi una sufficiente prossimità temporale tale da consentire di ricollegare i delitti ad un'unica volontà preesistente. Si tratta di una valutazione del tutto coerente con il dato normativo in linea con la natura dell'istituto della continuazione, ripetutamente riaffermata, per cui rileva «l'esistenza del requisito soggettivo rappresentato dalla unicità del disegno criminoso, che [...] si identifica [...] con l'ideazione complessiva, con il piano criminoso generale, di cui ciascun reato è un momento attuativo» (Corte cost. n. 115 del 27 marzo 1987), e che deve trovare dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti i fatti siano frutto realmente, sia pure nei dati essenziali, di una originaria ideazione e determinazione volitiva, cui segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica (tra le altre, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottai, Rv. 267596 - 01; Sez. 1, del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Arigliano, Rv. 248862 - 01), mentre il programma di attività delinquenziale, che sia meramente generico, ovvero la generica deliberazione di reiterare comportamenti, penalmente illeciti,, senza attingere l'identità concreta dello specifico fatto, se pure nei suoi caratteri individuativi essenziali, rileva soltanto, in quanto espressiva di un'attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi - e negativi per il reo - come la recidiva e l'abitualità criminosa (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01) . 3. La doglianza con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato è manifestamente infondata e volta a proporre deduzioni eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito, preclusa in sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Per contro, la Corte di appello in aderenza alla pronuncia di primo grado, ha. adottato (pag. 8) una motivazione del tutto logica e congrua, indicando i plurimi elementi (dato ponderale, suddivisione in dosi, modalità di detenzione e occultamento) che consentivano di ritenere provata la finalità di spaccio. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha escluso che il fatto possa essere considerato di "particolare tenuità", e ciò in considerazione delle modalità dello stesso, del peso complessivo dello stupefacente sequestrato (pari a circa 20 grammi), della non occasionalità della condotta, tenuto conto del precedente specifico gravante sul ricorrente. Si tratta di decisione conforme al principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274647 - 01). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in