CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 24768/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diSalernoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienzapreliminare del Tribunale di Salerno, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. e ss,ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni uno, mesi dieci ed euro 1.400,00di multa per il reato di cui all’art. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967;rilevato che avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazionededucendo con un unico motivo, la violazione della disposizione di cui all’art. 129cod. proc. pen., per la mancanza totale di motivazione in ordine allainsussistenza di cause di proscioglimento nei confronti dell’imputato;considerato che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità dellapronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.(Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01);considerato che, in ogni caso, la violazione di legge non sussiste in quanto ilGiudice dell’Udienza preliminare ha espressamente indicato l’insussistenza dielementi per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]