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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 17543/2025

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.893/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 2216/2018depositata il 21/09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di autotrasporto di merci su strada, l’avviso di accertamento n.

THQ013I00734 con cui, ai sensi dell’art. 54 comma 5 D.P.R. n. 633/1972, recuperava a tassazione una maggior imposta Iva pari ad €

15.000. In particolare, l’Ufficio contestava con riferimento all’anno 2008 l’indebita detrazione Iva su costi asseritamente sostenuti, ma in realtà non documentati e non inerenti, correlati alle fatture nn. 33 del 02/09/2008 e 46 del 4/11/2008, emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] intestata al coniuge della contribuente.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Ravenna, che con la sentenza n. 864/2019 accoglieva il ricorso.

Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] che con sentenza n. 2216/11/16, depositata in data 21/09/2018, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimata, dichiarata fallita nel corso del giudizio, è ritornata in bonisdopo il 7 dicembre 2018 e non ha svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 2 lett. b) D.P.R. n. 633/1972, 109 TUIR, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto i costi certi e inerenti in violazione delle norme indicate in rubrica.

Il motivo è fondato.

La sentenza della CTR è errata in quanto collega incongruamente la certezza dei costi alla mancata contestazione sull’inesistenza delle fatture.

Osserva, infatti, il giudice d’appello che “la certezza è evidenziata con la mancata contestazione sulla inesistenza delle fatturazioni”.

La sentenza valorizza, inoltre, la rilevanza probatoria di una scrittura privata del tutto sprovvista di data.

Opina, infatti, il giudice d’appello che “la precisione è individuata dalla produzione di quel contratto-scrittura privata, sottoscritto dal fornitore e dalla sua cliente, presentato in giudizio da parte del tenutario delle scritture contabili e non contestato”.

In realtà, la certezza dei costi non è necessariamente postulata dalla mancata contestazione di inesistenza delle fatture, non esistendo nesso logico e sostanziale che ricolleghi la sussistenza di esborsi al dato negativo e neutro dell’omessa contestazione di inesistenza di fatture.

Inoltre, la certezza dei costi non è di per sé dimostrata dalla circostanza che , nel quadro della motivazione della sentenza d’appello viene in rilievo, del l’incertezza di un documento, ossia di un contratto genericamente additato dalla CTR, privo di una esatta dimensione cronologica e senz’altro non irrobustito nella sua incidenza probatoria dalla circostanza della non contestazione da parte dell’Agenzia.

Ciò detto, alla luce della giurisprudenza nomofilattica, fa capo alla contribuente l’onere di provare, oltre alla certezza del costo anche la sua inerenza.

Questa Corte rammenta, in effetti, che in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loroinerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cuiprova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egliprovare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (cfr. Cass. n. 24880 del 2022).

Pure la detraibilità della relativa IVA presuppone, d’altronde, l’inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale (Cass. n. 14858 del 2018; Cass. n. 18904 del 2018).

In altri termini, ai fini della corretta applicazione delle previsioni di legge oggetto del motivo è necessario accertare l'esistenza e la natura del costo, i connessi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività economica.

La decisione impugnata si colloca pertanto al di fuori dei canoni giurisprudenziali richiamati e si risolve in una falsa applicazione delle norme segnalate in rubrica.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto.

La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.893/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 2216/2018depositata il 21/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di autotrasporto di merci su strada, l’avviso di accertamento n. THQ013I00734 con cui, ai sensi dell’art. 54 comma 5 D.P.R. n. 633/1972, recuperava a tassazione una maggior imposta Iva pari ad € 15.000. In particolare, l’Ufficio contestava con riferimento all’anno 2008 l’indebita detrazione Iva su costi asseritamente sostenuti, ma in realtà non documentati e non inerenti, correlati alle fatture nn. 33 del 02/09/2008 e 46 del 4/11/2008, emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] intestata al coniuge della contribuente. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Ravenna, che con la sentenza n. 864/2019 accoglieva il ricorso. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] che con sentenza n. 2216/11/16, depositata in data 21/09/2018, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata. L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimata, dichiarata fallita nel corso del giudizio, è ritornata in bonisdopo il 7 dicembre 2018 e non ha svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 2 lett. b) D.P.R. n. 633/1972, 109 TUIR, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto i costi certi e inerenti in violazione delle norme indicate in rubrica. Il motivo è fondato. La sentenza della CTR è errata in quanto collega incongruamente la certezza dei costi alla mancata contestazione sull’inesistenza delle fatture. Osserva, infatti, il giudice d’appello che “la certezza è evidenziata con la mancata contestazione sulla inesistenza delle fatturazioni”. La sentenza valorizza, inoltre, la rilevanza probatoria di una scrittura privata del tutto sprovvista di data. Opina, infatti, il giudice d’appello che “la precisione è individuata dalla produzione di quel contratto-scrittura privata, sottoscritto dal fornitore e dalla sua cliente, presentato in giudizio da parte del tenutario delle scritture contabili e non contestato”. In realtà, la certezza dei costi non è necessariamente postulata dalla mancata contestazione di inesistenza delle fatture, non esistendo nesso logico e sostanziale che ricolleghi la sussistenza di esborsi al dato negativo e neutro dell’omessa contestazione di inesistenza di fatture. Inoltre, la certezza dei costi non è di per sé dimostrata dalla circostanza che , nel quadro della motivazione della sentenza d’appello viene in rilievo, del l’incertezza di un documento, ossia di un contratto genericamente additato dalla CTR, privo di una esatta dimensione cronologica e senz’altro non irrobustito nella sua incidenza probatoria dalla circostanza della non contestazione da parte dell’Agenzia. Ciò detto, alla luce della giurisprudenza nomofilattica, fa capo alla contribuente l’onere di provare, oltre alla certezza del costo anche la sua inerenza. Questa Corte rammenta, in effetti, che in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loroinerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cuiprova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egliprovare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (cfr. Cass. n. 24880 del 2022). Pure la detraibilità della relativa IVA presuppone, d’altronde, l’inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale (Cass. n. 14858 del 2018; Cass. n. 18904 del 2018). In altri termini, ai fini della corretta applicazione delle previsioni di legge oggetto del motivo è necessario accertare l'esistenza e la natura del costo, i connessi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività economica. La decisione impugnata si colloca pertanto al di fuori dei canoni giurisprudenziali richiamati e si risolve in una falsa applicazione delle norme segnalate in rubrica. Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tri
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