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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1966

Cassazione n. 23621/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1966 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 6 del Dlgs. 193/2007 è inammissibile contestandosi erroneamente la ricostruzione del sistema normativo articolato tra la fattispecie penale di cui al precedente articolo e quella di mera rilevanza amministrativa di cui all'art. 16 del DIgs. n. 27/2021, come elaborata dal giudice, secondo cui la seconda fattispecie è rinvenibile, in luogo della prima secondo un rapporto di specialità, solo in presenza di tutte le condizioni ivi previste non ultime le prescrizioni e gli adempimenti stabiliti dalla Regione in ragione dell'apposito rinvio nel predetto articolo alla disciplina regionale della pratica di macellazione per autoconsumo.

Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1966 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 6 del Dlgs. 193/2007 è inammissibile contestandosi erroneamente la ricostruzione del sistema normativo articolato tra la fattispecie penale di cui al precedente articolo e quella di mera rilevanza amministrativa di cui all'art. 16 del DIgs. n. 27/2021, come elaborata dal giudice, secondo cui la seconda fattispecie è rinvenibile, in luogo della prima secondo un rapporto di specialità, solo in presenza di tutte le condizioni ivi previste non ultime le prescrizioni e gli adempimenti stabiliti dalla Regione in ragione dell'apposito rinvio nel predetto articolo alla disciplina regionale della pratica di macellazione per autoconsumo. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il
Sentenza Cassazione n. 23621/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris