CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14129 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - R icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]: Ires –partecipazioni azionarie– remunerazione – dividendi – interessi - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, e G.K.N. [OSCURATO:PERSONA] u nico s.p.a , in persona del legale rappresentante, rappresentate e difes e da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al contro ricorso, presso il cui studio in Roma, via Nazionale, n. 200, sono domiciliate; - controricorrent i - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 99 / 2/ 2019 , depositata in data 23 dicembre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiestadi estinzione del processo; uditiper l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per le società l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alle società [OSCURATO:SOCIETA]. (quale consolidante)e GKN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale consolidata) tre avvisi di accertamento, relativ i agli ann i di imposta 200 8, 2009 e 2010, con i quali era stat a recuperat a a tassazione la remunerazione al 7,60% sulle azioni privilegiate emesse dalla società GKN FinanceLTD di diritto inglese e acquistate dalla società GKN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto riqualificata quale corresponsione di interessi in luogo di erogazione di dividendi; avverso gli atti impositiv i le società avevano proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e le società appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese;la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto quello incidentale delle società, in particolare ha ritenuto chele remunerazioni erogate in favore della società GKN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non potevano essere riqualificate quali interessi, costituendo invece dividendi, e che, inoltre, doveva essere accolto l’appello incidentale relativo al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui hanno resistito le società depositando controricorso illustrato con successiva memoria; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società GKN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato copia delledomande di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, dando prova della presentazione delle stess e entro il 30 settembre 2023 edel pagamento mediante F24 della integrale somma richiesta, a definitiva liberazione propria e della [OSCURATO:SOCIETA]., società coobbligata in solido e nel frattempo incorporata per fusione; verificata l'osservanza dei requisiti richiesti, va dichiarata l'estinzione del processoper cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito; le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass.civ., 12 gennaio 2022, n. 733; Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407); in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407). P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con spese giudiziali a carico della pa