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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 02146/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17670 - 202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Pescara,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimato - avverso il decreto n. 123 / 2023 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023 n. 1760 sez.

S2 -ud. 22-1-2025 - 2 - rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, dove avrebbe dovuto essere effettuata perché concernenteuna causa portata all'esame della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 1 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1612, in relazione all'art. 11 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260; rilevato che la notifica è soltanto nulla e non risulta sanata in mancanza di costituzione del Ministero convenuto, sicché ne deve essere disposta la rinnovazione; P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del22 gennaio 2025.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17670 - 202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Pescara,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimato - avverso il decreto n. 123 / 2023 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023 n. 1760 sez. S2 -ud. 22-1-2025 - 2 - rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, dove avrebbe dovuto essere effettuata perché concernenteuna causa portata all'esame della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 1 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1612, in relazione all'art. 11 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260; rilevato che la notifica è soltanto nulla e non risulta sanata in mancanza di costituzione del Ministero convenuto, sicché ne deve essere disposta la rinnovazione; P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del22 gennaio 2025. Il Presidente
Decreto Cassazione n. 02146/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris