CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 07598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13993/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso i ridetti difensori nel loro studio in Roma via Crescenzio n. 91; - ricorrente - Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 13993/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 6184/2021Numero di raccolta generale 7598/2022pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Data pubblicazione 08/03/2022 domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 22/34/12 depositata il 10/04/2012 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello del sig. [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto confermato la pronuncia della CTP di Torino che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2005 in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., notificato al ridetto quale autore della violazione e quindi responsabile a detto titolo della pretesa azionata per sanzioni; - ricorre il contribuente con atto affidato a ben undici motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate società; nelle more, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e istanza di cessata materia del contendere ex art. 6 c. 3 del d. L. n. 193 del 2016; Considerato che: - è in atti la sopradetta rinuncia al ricorso, che risulta debitamente notificata all’Amministrazione finanziaria; - in essa si comunica di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 6, secondo comma, d. L. 22 ottobre 2016, n. 193, e 1, quarto comma, 16 ottobre 2017, n. 148, e contestualmente (quanto più qui interessa) di rinunciare al ricorso; sussiste quindi il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio: il che determina l'inammissibilità del ricorso; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 13993/2013 - non sussistono poi i presupposti per condannare il soccombente al Numero sezionale 6184/2021Numero di raccolta generale 7598/2022 pagamento del cd. «doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, Data pubblicazione 08/03/2022 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede in una circostanza sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (in argomento: Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782); p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese. Così deciso in