Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 1958

Cassazione n. 12096/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1958 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 05/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e art. 9, comma 2,

I. n. 1423/1956, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione; Rilevato che con il ricorso si denuncia la superficiale ed erronea valutazione delle prove, evidenziando che gli operanti hanno omesso di verificare il corretto funzionamento del campanello dell'abitazione né proceduto ad effettuare alcuna chiamata al numero fisso dell'abitazione e che il testimone Perrotta non ha affermato di aver udito il campanello provenire dall'interno dall'abitazione né ciò sarebbe stato possibile attesa la distanza dal cancello della villa all'abitazione; Rilevato altresì che la doglianza è manifestamente infondata e generica in quanto, reiterando doglianze alle quali il provvedimento ha già risposto e omettendo di allegare l'atto dal quale si dovrebbe evincere il dedotto travisamento, non spiega neppure la decisività dell'argomento sostenuto, mancando il necessario confronto con la circostanza - valorizzata nel senso dell'esclusione di un malfunzionamento del citofono - secondo la quale in occasione dei precedenti controlli l'imputato, chiamato dagli operanti a mezzo del citofono, aveva sempre aperto la porta e con l'argomento secondo il quale spettava a lui verificare il suo funzionamento e dimostrare una situazione di caso fortuito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché articolata in punto di fatto e tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1958 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 05/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e art. 9, comma 2, I. n. 1423/1956, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione; Rilevato che con il ricorso si denuncia la superficiale ed erronea valutazione delle prove, evidenziando che gli operanti hanno omesso di verificare il corretto funzionamento del campanello dell'abitazione né proceduto ad effettuare alcuna chiamata al numero fisso dell'abitazione e che il testimone Perrotta non ha affermato di aver udito il campanello provenire dall'interno dall'abitazione né ciò sarebbe stato possibile attesa la distanza dal cancello della villa all'abitazione; Rilevato altresì che la doglianza è manifestamente infondata e generica in quanto, reiterando doglianze alle quali il provvedimento ha già risposto e omettendo di allegare l'atto dal quale si dovrebbe evincere il dedotto travisamento, non spiega neppure la decisività dell'argomento sostenuto, mancando il necessario confronto con la circostanza - valorizzata nel senso dell'esclusione di un malfunzionamento del citofono - secondo la quale in occasione dei precedenti controlli l'imputato, chiamato dagli operanti a mezzo del citofono, aveva sempre aperto la porta e con l'argomento secondo il quale spettava a lui verificare il suo funzionamento e dimostrare una situazione di caso fortuito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché articolata in punto di fatto e tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 12096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris