Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16815/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29837-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4439/2020 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 20/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalla ricorrente e dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Questa Corte con la sentenza n. 4439 del 20/02/2020 ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2578 del 17 giungo 2015, con la quale la Santandrea R,E, S.r.l. era stata condannata a ridurre in pristino solo il portale d’ingresso dell’edificio in Milano alla via S. Andrea 17 e a versare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, rigettando tutte le altre domande di quest’ultima.

La sentenza n. 4439/2020 ha così motivato: “

1. Con sentenza depositata il 17 giugno 2015 la Corte d'appello di Milano, decidendo sull'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA].: a) ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a riportare in pristino stato il portale di ingresso dell'edificio sito in Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Milano, alla via Sant'Andrea, 17 e a versare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 5.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno; b) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto le restanti domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva chiamato in giudizio la sua dante causa, la [OSCURATO:SOCIETA].; c) ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei tre quarti delle spese del secondo grado, compensando tra le parti il restante quarto.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che i potenziali profili di irregolarità amministrativa concernenti i lavori oggetto di causa, attenendo al rapporto fra il privato e la pubblica amministrazione, erano privi di rilievo nel presente procedimento; b) che non erano condivisibili le critiche sviluppate dalla società appellante, quanto alla idoneità del giudizio conclusivo espresso dal geometra individuato come consulente tecnico d'ufficio, in ordine alla correttezza degli interventi realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sotto il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione statica; c) che, infatti, il consulente non si era limitato ad un semplice rinvio ad un elaborato altrui, ma aveva operato una meditata valutazione complessiva a seguito dell'accurato accertamento dello stato dei luoghi, alla luce del rilievo strutturale eseguito, sia pure su incarico della [OSCURATO:SOCIETA]., dalla Società di Progettazione e Servizi per l'edilizia BSF, delle prove eseguite dalla P & P [OSCURATO:PERSONA] e, infine, della relazione di diagnostica delle strutture, in cui queste ultime erano state oggetto di calcolo da parte dell'ing.

Oddi della BSF; d) che Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dovevano ritenersi oggetto di proprietà comune anche i muri portanti interni alle porzioni di proprietà esclusiva; e) che, tuttavia, come accertato dal consulente tecnico, alla demolizione di alcuni muri portanti era seguita, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., un contestuale rinforzo di altre strutture, la cui idoneità era comprovata dall'assenza di fessurazioni o cedimenti di sorta; f) che la realizzazione di una soletta interna, comportante la divisione del secondo piano dell'edificio in due piani e la contestuale apertura di sei finestre sulla facciata principale dell'edificio, oltre a non arrecare alcun danno di carattere statico, non avevano comportato pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato; g) che, anche a volerne ritenere la tempestività, neppure era fondata l'eccezione circa il pregiudizio al pari uso alla quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva diritto, non essendo dato intendere quale utilizzazione della facciata avrebbe potuto fare quest'ultima, proprietaria di un piccolo locale al pian terreno dell'edificio; h) che fondata era la doglianza concernente lo scasso del blocco di pietra del portone di ingresso; i) che la dichiarazione in sede cautelare, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di avere completato il progetto non poteva costituire confessione di avere realizzato, fra le tante opere previste, anche di quella, secondaria, consistente nel lamentato riempimento della canna fumaria, in ordine al quale si era registrata l'assoluta assenza di prove; l) che, quanto alle modifiche del locale caldaia, operate per la realizzazione dell'ascensore, la doglianza era limitata alla mancata Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 acquisizione di un preventivo parere sulla loro fattibilità, senza alcuna dimostrazione che tale assenza avesse cagionato un danno.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli art. 1, quarto comma, 4, 6, 7, 14, 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e dell'art. 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché "omessa valutazione di un punto decisivo della controversia", sottolineando che gli apprezzamenti espressi dal consulente, al quale, peraltro, in quanto geometra, era precluso tale ufficio, non potevano surrogare l'assenza degli elaborati previsti dai citati art. 4 e 6 della

I. n. 1086 del 1971, costituenti norme imperative, in quanto strumentali alla tutela della pubblica e privata incolumità.

La doglianza, in primo luogo, non è affidata alla puntuale riproduzione del contenuto degli atti con i quali sarebbero state denunciate le indicate carenze documentali.

Dall'esposizione del motivo di appello contenuto nella sentenza impugnata emerge che l'odierna ricorrente si era lamentata soltanto di falsità che avrebbero caratterizzato la dichiarazione di inizio dei lavori (in particolare: l'essersi la controparte dichiarata unica proprietaria; l'avere affermato che i lavori non Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avevano ad oggetto parti comuni) e della ritardata denuncia delle opere in cemento armato.

La ricorrente, dal canto suo, come detto, non specifica quando avrebbe censurato la sentenza di primo grado per non avere preso atto dell'assenza degli elaborati dei quali fa menzione in ricorso.

In ogni caso, questa Corte ha ritenuto che, qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., faccia uso della cosa comune (nella specie mediante la costruzione di un comignolo sul tetto dell'edificio), la mera mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative, non può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi esclusivamente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione (Cass. 8 agosto 1990, n. 8040).

Da tale orientamento si desume che, nei rapporti interprivatistici, non acquisisce rilievo in sé la denunciata violazione delle regole procedimentali dettate dal legislatore con riguardo allo svolgimento dell'attività edilizia, se non si deduca e dimostri che, in concreto, la inosservanza di una norma ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia tradotta appunto nel concreto pregiudizio degli interessi perseguiti dalla normativa in materia condominiale.

Ciò che, nel caso di specie, è stato escluso dalla sentenza impugnata, con razionale accertamento di merito, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 16, 17, 18 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 nonché omessa valutazione Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 di un punto decisivo della controversia, rilevando che solo ingegneri e architetti hanno la competenza a valutare opere che incidono sulla statica degli edifici, con la conseguenza che il parere espresso dal semplice geometra non potrebbe essere posto a fondamento di alcuna decisione.

La ricorrente aggiunge che la Corte d'appello e, prima ancora, il Tribunale ben avrebbero potuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

La doglianza è infondata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; per la riaffermazione del principio generale, v., di recente, Cass.28 settembre 2015, n. 19173).

Alla luce di tali rilievi, la doglianza che investe la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di qualunque fondamento.

Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1102, 1118, 1120 e 1122 cod. civ., rilevando che le "vaste demolizioni" di muri portanti, oltre a non potere essere apprezzata come utilizzo lecito delle parti comuni, aveva violato l'art. 1102, per effetto della appropriazione della superficie e del volume preesistenti, peraltro concorrendo a modificare, ai sensi dell'art. 1118 cod. civ., il proporzionale diritto di comproprietà sulle parti comuni.

Aggiunge la ricorrente: a) che, in tal modo, il manufatto, da muro portante, era divenuto uno spazio utilizzato e incorporato nella proprietà del condomino demolitore, autore di una innovazione vietata; b) che il radicale mutamento nella statica causato dalle demolizioni le inibiva qualunque iniziativa sulle parti di proprietà esclusiva che potesse incidere su tale profilo, anche alla luce dell'assenza, sulle parti di proprietà dell'altra condomina, delle certificazioni legali di sicurezza statica.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 1102, 1118, 1120 e 1102 cod. civ., rilevando che la realizzazione di una nuova unità immobiliare percepibile dall'esterno e dotata di propri ingressi: a) comporta una innovazione vietata, in quanto altera la consistenza dello stabile condominiale, sorto come comunione concernente ben determinate porzioni orizzontali di proprietà esclusiva; b) aumenta proporzionalmente il diritto del condomino sulle parti comuni, realizzando una illegittima appropriazione delle stesse; c) ha inciso sul carico statico dell'edificio, inibendo iniziative della ricorrente; d) aveva alterato l'armonia e l'estetica della costruzione, destinate, Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 proprio per la storicità e pregio di quest'ultima, a rimanere immutate; e) non poteva essere giustificata in forza del principio solidaristico, avendo finalità commerciali e speculative.

5. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Va premesso, in linea generale, che la norma di cui all'art. 1120 cod. civ., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportino, per tutti i condomini, oneri di spesa; ma, in caso contrario, opera, in tutta la sua estensione, il principio generale di cui all'art. 1102 cod. civ., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune (Cass. 13 novembre 1978, n. 5220; Cass. 12 febbraio 1993, n. 1781; Cass. 10 aprile 1999, 3508; Cass. 27 dicembre 2004, n. 24006; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25872; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31462).

Sotto il profilo dell'art. 1122 cod. civ., nel testo applicabile ratione temporis, la Corte d'appello ha escluso che le opere abbiano recato danno alle parti comuni.

Il tentativo di rimettere in discussione il profilo, riproponendo la questione del pregiudizio alla statica, attraverso la solo formale denuncia di una violazione di legge, si traduce nella Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 inammissibile pretesa ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella generica denuncia di un vizio motivazionale neppure prospettabile, alla luce del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Infatti, posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 17 giugno 2015, viene in questione l'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla

I. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della [OSCURATO:PERSONA] 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest'ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come novellato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso 7 risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Quanto ai restanti profili, va ribadito che le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 cod. civ., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso (v., ad es., Cass. 20 febbraio 1997, n. 1554, che, alla stregua di tale premessa, ha ritenuto legittima l'apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è destinato anche all'apertura di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino mediante la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva; per la riaffermazione del principio generale, si vedano anche Cass. 27 ottobre 2003, n. 16097; 14 novembre 2014, n. 24295).

Il tema della alterazione del peso proporzionale di proprietà delle cose comuni è sollevato dalla ricorrente in termini generici, Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 dal momento che, in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, ove non ricorra il presupposto della rilevante alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto dall'art. 69 disp. att. cod. civ., (v. quanto si desume da Cass. 3 giugno 2019, n. 15109).

Quanto alla alterazione del decoro architettonico, la motivata valutazione del giudice di merito era insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi argomentativi, pur in epoca antecedente alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (v., ad es., Cass. 11 maggio 2011, n. 10350).

Alla luce della sopra ricordata novella della disposizione processuale le critiche assertive della ricorrente sul punto non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.

Il criticato cenno della sentenza impugnata al profilo solidaristico si fonda su una erronea interpretazione del significato dell'aggettivo adoperato dalla Corte territoriale, giacché non esprime la attribuita prevalenza a generiche finalità abitative, ma il criterio di composizione degli interessi confliggenti in ambito condominiale.

6. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonché delle questioni trattate.

PQM Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -12- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.” Avverso la detta sentenza propone ricorso per revocazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi.

Le società intimate resistono con autonomi controricorsi.

La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Il primo motivo di ricorso chiede la revocazione della decisione impugnata per “mancata esatta percezione delle risultanze processuali”.

Si deduce che in ricorso si era evidenziato che il mandato conferito al CTU aveva carattere solo descrittivo delle opere eseguite, come si ricavava dal quesito formulato nella fase di denuncia di nuova opera.

La sentenza ha, quindi, commesso un errore di fatto, nell’essersi trascurate le verifiche condotte dall’ausiliario che avevano evidenziato molte delle opere di cui la ricorrente si doleva in sede di merito, e poiché si è erroneamente valorizzata Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -13- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 la parte della consulenza d’ufficio, che eccedendo dai limiti posti con il mandato, ha ritenuto che le opere eseguite non potessero comportare l’accoglimento della domanda.

Inoltre, i giudici non si sarebbero avveduti dell’assenza del collaudo delle opere, fatto denunciato in sede di merito.

L’errore consisterebbe altresì nell’avere questa Corte ritenuto come razionale accertamento di merito, le risultanze della CTU di carattere invece meramente descrittivo.

Il secondo motivo deduce che l’errore ora individuato avrebbe avuto ripercussioni sulla motivazione della sentenza, in quanto viziata da errata percezione dei fatti.

E’ stato quindi svalutato il fatto che la ricorrente avesse inteso denunciare la violazione di norme di ordine pubblico.

Si contesta poi la corretta interpretazione del secondo originario motivo di ricorso, che in realtà non intendeva denunciare la scelta di un geometra quale consulente d’ufficio ma piuttosto il fatto che la perizia era di natura meramente descrittiva.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -14- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez.

Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez.

Un. 30/10/2008, n. 26022).

L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643).

L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -15- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

Nella fattispecie, non viene denunciato alcun errore di fatto, nei termini sopra indicati, termini sui quali concorda la stessa difesa della ricorrente.

A prescindere da quale fosse il mandato originariamente affidato al CTU, risulta tuttavia, per quanto esposto nella sentenza di appello, la cui valutazione è stata ritenuta incensurabile nella sentenza di cui si chiede la revocazione, che il consulente nominato non si è limitato alla sola descrizione (profilo di illegittimità che non risulta essere stato denunciato quale vizio idoneo a determinare la nullità della consulenza in sede di merito), ma ha compiuto anche le verifiche circa il pregiudizio alla statica ed alla sicurezza, quale conseguenza degli interventi effettuati sullo stabile, pervenendo ad un giudizio di insussistenza di pericolo, che ha poi fondato il rigetto della maggior parte delle domande della ricorrente.

Per quanto detto, ed avendo già i giudici di appello ritenuto di fare affidamento anche in merito alla valutazione della effettiva sussistenza delle violazioni edilizie, sull’operato del CTU, anche a voler ipotizzare che il CTU abbia ecceduto dal mandato, ovvero che le descrizioni abbiano fondato un giudizio di insussistenza del pregiudizio, trattasi di ipotesi che esula chiaramente dal novero dell’errore di fatto revocatorio come sopra espresso, essendosi sovrapposta a quella dell’ausiliario Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -16- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 l’autonoma valutazione del giudice di merito, di cui la Corte ne ha ritenuto l’incensurabilità, così che l’errore denunciato, oltre che privo di decisorietà, attinge direttamente quello che è un giudizio operato dalla sentenza d’appello e che la Corte si è limitata a riscontrare nella sua razionalità e coerenza intrinseca.

Risulta pertanto evidente come, tramite i motivi in esame, la società ricorrente, oltre a proporre come vizio revocatorio l’erronea interpretazione di un motivo di ricorso a suo tempo proposto (quanto all’impossibilità di avvalersi di un geometra quale ausiliario d’ufficio), mira surrettiziamente a sollecitare un’ulteriore verifica circa la correttezza della decisione di questa Corte, presentando come pretesi errori di fatto revocatori quelli che, ove anche in via di mera ipotesi sussistenti, sarebbe al più degli errori di giudizio.

Quanto poi alle conseguenze derivanti da tale errore sulla valutazione circa la violazione di norme di ordine pubblico, trattasi di questione che ha attraversato entrambe le fasi di merito e che è stata risolta nel senso che le norme invocate attenevano ai rapporti con la PA, essendo in questa sede invece necessario riscontrare solo il rispetto dei parametri di sicurezza edilizia, tali da evitare il concreto pregiudizio degli interessi dei privati interessati, con un giudizio in punto di diritto condiviso da questa Corte nella sentenza impugnata (pag. 4).

Il terzo motivo di ricorso per revocazione denuncia errori di fatto e percettivi quanto alle denunciate innovazioni.

Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -17- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 La sentenza gravata avrebbe unitariamente deciso il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ritenendo che le contestazioni fossero generiche.

Ma tale risposta è a sua volta frutto dell’erronea percezione della CTU, che non è stata redatta in maniera fedele all’incarico ricevuto.

E’ frutto quindi errore percettivo l’avere affermato che le opere eseguite dalla convenuta non avessero alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come si traduce in errore di fatto revocatorio affermare che la creazione di sei nuove finestre, con la riduzione delle sei sottostanti, non sia illegittima, sol perché è stata assicurata la solidità dell’intervento.

Il motivo, che ancora una volta si correla alla non condivisibile affermazione circa la riconducibilità dell’eccedenza dell’operato del CTU rispetto al mandato ad un’ipotesi di errore revocatorio, oltre a non apparire in grado di superare i rilievi della Corte in punto di inidoneità delle censure originarie ad inquadrarsi nella previsione di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., si palesa inammissibile anche in ragione del fatto che la ricorrenza delle dedotte violazioni ha costituito un punto controverso sul quale la Corte ebbe a pronunciarsi, circostanza preclusiva della deducibilità del vizio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., non senza doversi altresì evidenziare che la censura nella realtà sollecita anche in tal caso una rivisitazione degli apprezzamenti di fatto operati in sede di merito, quasi a voler configurare la revocazione, a questo punto, come una sorta di quarto grado di Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -18- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 giudizio (e ciò sebbene l’esito auspicato dal motivo in esame, sia precluso anche per il ricorso ordinario per cassazione).

Il quarto motivo di ricorso denuncia l’errore sulla motivazione circa l’alterazione del decoro architettonico.

Si assume che la Corte nulla avrebbe detto sulla violazione del decoro quale effetto non solo delle sei nuove finestre, ma anche della creazione di un nuovo piano.

In tal senso rileverebbe la superficialità della CTU che ha impedito di verificare come le opere poste in essere abbiano stravolto la facciata dell’edifico.

Rileva la Corte che anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto finalizzato in maniera non consentita a sollecitare - senza nemmeno precisamente individuare un errore di fatto revocatorio, ma palesando l’insoddisfazione per la motivazione della sentenza impugnata - un nuovo apprezzamento di merito, addirittura avvalendosi del rimedio della revocazione.

Valga solo ricordare come la negazione della violazione del decoro architettonico dello stabile, quale conseguenza dello sdoppiamento di un piano, sia stata affermata già dalla Corte d’Appello a pag. 10, con giudizio che la sentenza oggi impugnata ha però ritenuto insindacabile in sede di legittimità, affermazioni queste che denotano in maniera evidente come le critiche della ricorrente siano del tutto estranee all’ambito di applicazione dell’istituto della revocazione di cui all’art. 391 bis c.p.c.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Ric. 2020 n. 29837 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -19- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Non ricorrono i presupposti per l‘accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 co. 1 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida per ognuna in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29837-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4439/2020 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 20/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalla ricorrente e dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Questa Corte con la sentenza n. 4439 del 20/02/2020 ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2578 del 17 giungo 2015, con la quale la Santandrea R,E, S.r.l. era stata condannata a ridurre in pristino solo il portale d’ingresso dell’edificio in Milano alla via S. Andrea 17 e a versare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, rigettando tutte le altre domande di quest’ultima. La sentenza n. 4439/2020 ha così motivato: “ 1. Con sentenza depositata il 17 giugno 2015 la Corte d'appello di Milano, decidendo sull'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA].: a) ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a riportare in pristino stato il portale di ingresso dell'edificio sito in Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Milano, alla via Sant'Andrea, 17 e a versare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 5.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno; b) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto le restanti domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva chiamato in giudizio la sua dante causa, la [OSCURATO:SOCIETA].; c) ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei tre quarti delle spese del secondo grado, compensando tra le parti il restante quarto. 2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che i potenziali profili di irregolarità amministrativa concernenti i lavori oggetto di causa, attenendo al rapporto fra il privato e la pubblica amministrazione, erano privi di rilievo nel presente procedimento; b) che non erano condivisibili le critiche sviluppate dalla società appellante, quanto alla idoneità del giudizio conclusivo espresso dal geometra individuato come consulente tecnico d'ufficio, in ordine alla correttezza degli interventi realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sotto il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione statica; c) che, infatti, il consulente non si era limitato ad un semplice rinvio ad un elaborato altrui, ma aveva operato una meditata valutazione complessiva a seguito dell'accurato accertamento dello stato dei luoghi, alla luce del rilievo strutturale eseguito, sia pure su incarico della [OSCURATO:SOCIETA]., dalla Società di Progettazione e Servizi per l'edilizia BSF, delle prove eseguite dalla P & P [OSCURATO:PERSONA] e, infine, della relazione di diagnostica delle strutture, in cui queste ultime erano state oggetto di calcolo da parte dell'ing. Oddi della BSF; d) che Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dovevano ritenersi oggetto di proprietà comune anche i muri portanti interni alle porzioni di proprietà esclusiva; e) che, tuttavia, come accertato dal consulente tecnico, alla demolizione di alcuni muri portanti era seguita, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., un contestuale rinforzo di altre strutture, la cui idoneità era comprovata dall'assenza di fessurazioni o cedimenti di sorta; f) che la realizzazione di una soletta interna, comportante la divisione del secondo piano dell'edificio in due piani e la contestuale apertura di sei finestre sulla facciata principale dell'edificio, oltre a non arrecare alcun danno di carattere statico, non avevano comportato pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato; g) che, anche a volerne ritenere la tempestività, neppure era fondata l'eccezione circa il pregiudizio al pari uso alla quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva diritto, non essendo dato intendere quale utilizzazione della facciata avrebbe potuto fare quest'ultima, proprietaria di un piccolo locale al pian terreno dell'edificio; h) che fondata era la doglianza concernente lo scasso del blocco di pietra del portone di ingresso; i) che la dichiarazione in sede cautelare, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di avere completato il progetto non poteva costituire confessione di avere realizzato, fra le tante opere previste, anche di quella, secondaria, consistente nel lamentato riempimento della canna fumaria, in ordine al quale si era registrata l'assoluta assenza di prove; l) che, quanto alle modifiche del locale caldaia, operate per la realizzazione dell'ascensore, la doglianza era limitata alla mancata Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 acquisizione di un preventivo parere sulla loro fattibilità, senza alcuna dimostrazione che tale assenza avesse cagionato un danno. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli art. 1, quarto comma, 4, 6, 7, 14, 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e dell'art. 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché "omessa valutazione di un punto decisivo della controversia", sottolineando che gli apprezzamenti espressi dal consulente, al quale, peraltro, in quanto geometra, era precluso tale ufficio, non potevano surrogare l'assenza degli elaborati previsti dai citati art. 4 e 6 della I. n. 1086 del 1971, costituenti norme imperative, in quanto strumentali alla tutela della pubblica e privata incolumità. La doglianza, in primo luogo, non è affidata alla puntuale riproduzione del contenuto degli atti con i quali sarebbero state denunciate le indicate carenze documentali. Dall'esposizione del motivo di appello contenuto nella sentenza impugnata emerge che l'odierna ricorrente si era lamentata soltanto di falsità che avrebbero caratterizzato la dichiarazione di inizio dei lavori (in particolare: l'essersi la controparte dichiarata unica proprietaria; l'avere affermato che i lavori non Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avevano ad oggetto parti comuni) e della ritardata denuncia delle opere in cemento armato. La ricorrente, dal canto suo, come detto, non specifica quando avrebbe censurato la sentenza di primo grado per non avere preso atto dell'assenza degli elaborati dei quali fa menzione in ricorso. In ogni caso, questa Corte ha ritenuto che, qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., faccia uso della cosa comune (nella specie mediante la costruzione di un comignolo sul tetto dell'edificio), la mera mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative, non può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi esclusivamente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione (Cass. 8 agosto 1990, n. 8040). Da tale orientamento si desume che, nei rapporti interprivatistici, non acquisisce rilievo in sé la denunciata violazione delle regole procedimentali dettate dal legislatore con riguardo allo svolgimento dell'attività edilizia, se non si deduca e dimostri che, in concreto, la inosservanza di una norma ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia tradotta appunto nel concreto pregiudizio degli interessi perseguiti dalla normativa in materia condominiale. Ciò che, nel caso di specie, è stato escluso dalla sentenza impugnata, con razionale accertamento di merito, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 16, 17, 18 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 nonché omessa valutazione Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 di un punto decisivo della controversia, rilevando che solo ingegneri e architetti hanno la competenza a valutare opere che incidono sulla statica degli edifici, con la conseguenza che il parere espresso dal semplice geometra non potrebbe essere posto a fondamento di alcuna decisione. La ricorrente aggiunge che la Corte d'appello e, prima ancora, il Tribunale ben avrebbero potuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio. La doglianza è infondata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; per la riaffermazione del principio generale, v., di recente, Cass.28 settembre 2015, n. 19173). Alla luce di tali rilievi, la doglianza che investe la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di qualunque fondamento. Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1102, 1118, 1120 e 1122 cod. civ., rilevando che le "vaste demolizioni" di muri portanti, oltre a non potere essere apprezzata come utilizzo lecito delle parti comuni, aveva violato l'art. 1102, per effetto della appropriazione della superficie e del volume preesistenti, peraltro concorrendo a modificare, ai sensi dell'art. 1118 cod. civ., il proporzionale diritto di comproprietà sulle parti comuni. Aggiunge la ricorrente: a) che, in tal modo, il manufatto, da muro portante, era divenuto uno spazio utilizzato e incorporato nella proprietà del condomino demolitore, autore di una innovazione vietata; b) che il radicale mutamento nella statica causato dalle demolizioni le inibiva qualunque iniziativa sulle parti di proprietà esclusiva che potesse incidere su tale profilo, anche alla luce dell'assenza, sulle parti di proprietà dell'altra condomina, delle certificazioni legali di sicurezza statica. 4. Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 1102, 1118, 1120 e 1102 cod. civ., rilevando che la realizzazione di una nuova unità immobiliare percepibile dall'esterno e dotata di propri ingressi: a) comporta una innovazione vietata, in quanto altera la consistenza dello stabile condominiale, sorto come comunione concernente ben determinate porzioni orizzontali di proprietà esclusiva; b) aumenta proporzionalmente il diritto del condomino sulle parti comuni, realizzando una illegittima appropriazione delle stesse; c) ha inciso sul carico statico dell'edificio, inibendo iniziative della ricorrente; d) aveva alterato l'armonia e l'estetica della costruzione, destinate, Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 proprio per la storicità e pregio di quest'ultima, a rimanere immutate; e) non poteva essere giustificata in forza del principio solidaristico, avendo finalità commerciali e speculative. 5. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Va premesso, in linea generale, che la norma di cui all'art. 1120 cod. civ., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l'approvazione di quelle innovazioni che comportino, per tutti i condomini, oneri di spesa; ma, in caso contrario, opera, in tutta la sua estensione, il principio generale di cui all'art. 1102 cod. civ., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune (Cass. 13 novembre 1978, n. 5220; Cass. 12 febbraio 1993, n. 1781; Cass. 10 aprile 1999, 3508; Cass. 27 dicembre 2004, n. 24006; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25872; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31462). Sotto il profilo dell'art. 1122 cod. civ., nel testo applicabile ratione temporis, la Corte d'appello ha escluso che le opere abbiano recato danno alle parti comuni. Il tentativo di rimettere in discussione il profilo, riproponendo la questione del pregiudizio alla statica, attraverso la solo formale denuncia di una violazione di legge, si traduce nella Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 inammissibile pretesa ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella generica denuncia di un vizio motivazionale neppure prospettabile, alla luce del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Infatti, posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 17 giugno 2015, viene in questione l'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della [OSCURATO:PERSONA] 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest'ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come novellato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso 7 risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Quanto ai restanti profili, va ribadito che le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 cod. civ., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso (v., ad es., Cass. 20 febbraio 1997, n. 1554, che, alla stregua di tale premessa, ha ritenuto legittima l'apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è destinato anche all'apertura di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino mediante la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva; per la riaffermazione del principio generale, si vedano anche Cass. 27 ottobre 2003, n. 16097; 14 novembre 2014, n. 24295). Il tema della alterazione del peso proporzionale di proprietà delle cose comuni è sollevato dalla ricorrente in termini generici, Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 dal momento che, in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, ove non ricorra il presupposto della rilevante alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto dall'art. 69 disp. att. cod. civ., (v. quanto si desume da Cass. 3 giugno 2019, n. 15109). Quanto alla alterazione del decoro architettonico, la motivata valutazione del giudice di merito era insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi argomentativi, pur in epoca antecedente alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (v., ad es., Cass. 11 maggio 2011, n. 10350). Alla luce della sopra ricordata novella della disposizione processuale le critiche assertive della ricorrente sul punto non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità. Il criticato cenno della sentenza impugnata al profilo solidaristico si fonda su una erronea interpretazione del significato dell'aggettivo adoperato dalla Corte territoriale, giacché non esprime la attribuita prevalenza a generiche finalità abitative, ma il criterio di composizione degli interessi confliggenti in ambito condominiale. 6. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonché delle questioni trattate. PQM Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -12- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.” Avverso la detta sentenza propone ricorso per revocazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. Le società intimate resistono con autonomi controricorsi. La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il primo motivo di ricorso chiede la revocazione della decisione impugnata per “mancata esatta percezione delle risultanze processuali”. Si deduce che in ricorso si era evidenziato che il mandato conferito al CTU aveva carattere solo descrittivo delle opere eseguite, come si ricavava dal quesito formulato nella fase di denuncia di nuova opera. La sentenza ha, quindi, commesso un errore di fatto, nell’essersi trascurate le verifiche condotte dall’ausiliario che avevano evidenziato molte delle opere di cui la ricorrente si doleva in sede di merito, e poiché si è erroneamente valorizzata Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -13- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 la parte della consulenza d’ufficio, che eccedendo dai limiti posti con il mandato, ha ritenuto che le opere eseguite non potessero comportare l’accoglimento della domanda. Inoltre, i giudici non si sarebbero avveduti dell’assenza del collaudo delle opere, fatto denunciato in sede di merito. L’errore consisterebbe altresì nell’avere questa Corte ritenuto come razionale accertamento di merito, le risultanze della CTU di carattere invece meramente descrittivo. Il secondo motivo deduce che l’errore ora individuato avrebbe avuto ripercussioni sulla motivazione della sentenza, in quanto viziata da errata percezione dei fatti. E’ stato quindi svalutato il fatto che la ricorrente avesse inteso denunciare la violazione di norme di ordine pubblico. Si contesta poi la corretta interpretazione del secondo originario motivo di ricorso, che in realtà non intendeva denunciare la scelta di un geometra quale consulente d’ufficio ma piuttosto il fatto che la perizia era di natura meramente descrittiva. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili. In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -14- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643). L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -15- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442). Nella fattispecie, non viene denunciato alcun errore di fatto, nei termini sopra indicati, termini sui quali concorda la stessa difesa della ricorrente. A prescindere da quale fosse il mandato originariamente affidato al CTU, risulta tuttavia, per quanto esposto nella sentenza di appello, la cui valutazione è stata ritenuta incensurabile nella sentenza di cui si chiede la revocazione, che il consulente nominato non si è limitato alla sola descrizione (profilo di illegittimità che non risulta essere stato denunciato quale vizio idoneo a determinare la nullità della consulenza in sede di merito), ma ha compiuto anche le verifiche circa il pregiudizio alla statica ed alla sicurezza, quale conseguenza degli interventi effettuati sullo stabile, pervenendo ad un giudizio di insussistenza di pericolo, che ha poi fondato il rigetto della maggior parte delle domande della ricorrente. Per quanto detto, ed avendo già i giudici di appello ritenuto di fare affidamento anche in merito alla valutazione della effettiva sussistenza delle violazioni edilizie, sull’operato del CTU, anche a voler ipotizzare che il CTU abbia ecceduto dal mandato, ovvero che le descrizioni abbiano fondato un giudizio di insussistenza del pregiudizio, trattasi di ipotesi che esula chiaramente dal novero dell’errore di fatto revocatorio come sopra espresso, essendosi sovrapposta a quella dell’ausiliario Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -16- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 l’autonoma valutazione del giudice di merito, di cui la Corte ne ha ritenuto l’incensurabilità, così che l’errore denunciato, oltre che privo di decisorietà, attinge direttamente quello che è un giudizio operato dalla sentenza d’appello e che la Corte si è limitata a riscontrare nella sua razionalità e coerenza intrinseca. Risulta pertanto evidente come, tramite i motivi in esame, la società ricorrente, oltre a proporre come vizio revocatorio l’erronea interpretazione di un motivo di ricorso a suo tempo proposto (quanto all’impossibilità di avvalersi di un geometra quale ausiliario d’ufficio), mira surrettiziamente a sollecitare un’ulteriore verifica circa la correttezza della decisione di questa Corte, presentando come pretesi errori di fatto revocatori quelli che, ove anche in via di mera ipotesi sussistenti, sarebbe al più degli errori di giudizio. Quanto poi alle conseguenze derivanti da tale errore sulla valutazione circa la violazione di norme di ordine pubblico, trattasi di questione che ha attraversato entrambe le fasi di merito e che è stata risolta nel senso che le norme invocate attenevano ai rapporti con la PA, essendo in questa sede invece necessario riscontrare solo il rispetto dei parametri di sicurezza edilizia, tali da evitare il concreto pregiudizio degli interessi dei privati interessati, con un giudizio in punto di diritto condiviso da questa Corte nella sentenza impugnata (pag. 4). Il terzo motivo di ricorso per revocazione denuncia errori di fatto e percettivi quanto alle denunciate innovazioni. Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -17- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 La sentenza gravata avrebbe unitariamente deciso il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ritenendo che le contestazioni fossero generiche. Ma tale risposta è a sua volta frutto dell’erronea percezione della CTU, che non è stata redatta in maniera fedele all’incarico ricevuto. E’ frutto quindi errore percettivo l’avere affermato che le opere eseguite dalla convenuta non avessero alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come si traduce in errore di fatto revocatorio affermare che la creazione di sei nuove finestre, con la riduzione delle sei sottostanti, non sia illegittima, sol perché è stata assicurata la solidità dell’intervento. Il motivo, che ancora una volta si correla alla non condivisibile affermazione circa la riconducibilità dell’eccedenza dell’operato del CTU rispetto al mandato ad un’ipotesi di errore revocatorio, oltre a non apparire in grado di superare i rilievi della Corte in punto di inidoneità delle censure originarie ad inquadrarsi nella previsione di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., si palesa inammissibile anche in ragione del fatto che la ricorrenza delle dedotte violazioni ha costituito un punto controverso sul quale la Corte ebbe a pronunciarsi, circostanza preclusiva della deducibilità del vizio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., non senza doversi altresì evidenziare che la censura nella realtà sollecita anche in tal caso una rivisitazione degli apprezzamenti di fatto operati in sede di merito, quasi a voler configurare la revocazione, a questo punto, come una sorta di quarto grado di Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -18- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 giudizio (e ciò sebbene l’esito auspicato dal motivo in esame, sia precluso anche per il ricorso ordinario per cassazione). Il quarto motivo di ricorso denuncia l’errore sulla motivazione circa l’alterazione del decoro architettonico. Si assume che la Corte nulla avrebbe detto sulla violazione del decoro quale effetto non solo delle sei nuove finestre, ma anche della creazione di un nuovo piano. In tal senso rileverebbe la superficialità della CTU che ha impedito di verificare come le opere poste in essere abbiano stravolto la facciata dell’edifico. Rileva la Corte che anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto finalizzato in maniera non consentita a sollecitare - senza nemmeno precisamente individuare un errore di fatto revocatorio, ma palesando l’insoddisfazione per la motivazione della sentenza impugnata - un nuovo apprezzamento di merito, addirittura avvalendosi del rimedio della revocazione. Valga solo ricordare come la negazione della violazione del decoro architettonico dello stabile, quale conseguenza dello sdoppiamento di un piano, sia stata affermata già dalla Corte d’Appello a pag. 10, con giudizio che la sentenza oggi impugnata ha però ritenuto insindacabile in sede di legittimità, affermazioni queste che denotano in maniera evidente come le critiche della ricorrente siano del tutto estranee all’ambito di applicazione dell’istituto della revocazione di cui all’art. 391 bis c.p.c. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 29837 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -19- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29837/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 16815/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Non ricorrono i presupposti per l‘accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 co. 1 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida per ognuna in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da par
Sentenza Cassazione n. 16815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris