CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45314/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DORDEVIC Cristian e MILANOVIC Patrik ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Torino che li aveva riconosciuti responsabili del reato di furto tentato pluriaggravato in concorso all'interno di abitazione e il DORDEVIC anche del reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale in ordine a una propria qualità personale e aveva condannato il DORDEVIC alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa e il MILANOVIC alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Con un primo motivo di ricorso comune alle difese di entrambi gli imputati lamentano vizio motivazionale per essere stata esclusa la desistenza volonta- ria dal reato e la difesa del MILANOVIC lamenta altresì il vizio motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione laddove il giudice di appello aveva posto in rilievo, ai fini della esclusione della desistenza volontaria la circostanza che l'apparta- mento era stato messo a soqquadro dal che si traeva il convincimento che i ladri non avessero trovato refurtiva di valore da sottrarre e che la fuga era stata determinata dai rumori provenienti dall'esterno. La motivazione è logica e puntuale e non si presta ad essere sottoposta a scrutinio nel presente giu- dizio di legittimità. Il motivo afferente al trattamento sanzionatorio si appalesa parimenti inam- missibile in quanto la pena risulta ancorata a criteri edittali più orientati al minimo che al medio di talchè la motivazione sulla misura del trattamento sanzionatorio sfugge, per costante giurisprudenza di legittimità, a particolari oneri di specificità. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre6idente [OSCURATO:PERSONA] mpi U eldt-w- [OSCURATO:PERSONA]