CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2023
Cassazione n. 31562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](); lette le conclusioni del PG, il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022 il /Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, alla detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva df un anno ed un rnese di reclusione, inflittagli, con due diverse sentenze, per avere commesso, tra il marzo 2009 e l'aprile 2018, plurime violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento delle istanze del condannato è precluso dal suo curriculum criminale, dalle pendenze per fatti commessi sino ad epoca recente, dall'incerta condizione lavorativa e dalla carente presa di coscienza degli illeciti commessi ed ha, conclusivamente, ritenuto, da un canto, che [OSCURATO:PERSONA] non ha avviato quel processo di emenda che costituisce imprescindibile presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale e, dall'altro, che la sua persistente propensione criminale osta all'arnmissione alla detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza tratto argomento anche da una ulteriore sentenza di condanna, non inserita nel cumulo posto in esecuzione, a pena che ha erroneamente indicato in sei, anziché quattro, mesi di reclusione. Rileva, al riguardo, che la menzionata sanzione, inflitta per reato costituente espressione del medesimo disegno criminoso che ha ispirato quelli cui si riferisce la pena in .esecuzione, avrebbe dovuto essere inserita in un nuovo provvedimento di cumulo, previa caducazione di quello precedente e, di conseguenza, dell'ordinanza impugnata, Cile prende le mosse da un ordine di esecuzione .non più attuale. Con il secondo motivo, lamenta violazione di, legge e vizio di motivazione ascrivendo al Tribunale di sorveglianza di avere disatteso la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare all'esil.o di un percorso argomentativo incentrato, tra l'altro, sul travisamento dei dati concernenti, rispettivamente, le pendenze giudiziarie a suo carico, la disponibilità di un immobile e l'adempimento dell'obbligo di mantenimento la cui violazione gli è stata addebitata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. Il ricorrente ha depositato, il 24 aprile 2023, memoria difensiva con un documento allegato. [OSCURATO:PERSONA] n 1. Preliminarmente, occorre dare atto dela tardività della" memória difensiva del ricorrente e della correlata documentazione, prodotte oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. Tanto, in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio camerate di. legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione» (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673 - 01). . 2. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 3. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio . in merito alla ammissione ataffidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratai successivamente al* fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal Condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso. E wwhe attraverso le prescrizioni impartite al Condannato, contribuisca alla sua d'educazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995,-Anastasio, Rv. 202413). - Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975; n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, ,Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinannentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici , (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, anc:orché se del caso sintetica, ricognizione 'degli incidenti elementi di giudizio. 4. Scrutinata alla luce .di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, espresso un giudizio di persistente inaffidabilità e pericolosità sociale di Licei sulla scorta di considerazioni esenti da fratture. razionali, coerenti, nel loro complesso, con le emergenze istruttorie ed ossequiose dei menzionati canoni 'interpretativi. Ha, in particolare, ritenuto che la protrazione della accertata condotta illecita per un notevole torno di tempo concorra con le più recenti manifestazioni antisociali di [OSCURATO:PERSONA] — gravato da pendenze per reati di notevole allarme sociale (truffa, appropriazione indebita, danneggiaí-nento aggravato, estorsione), distribuiti su un arco temporale che si spinge sino all'estate del 2021 — e con l'assenza di una revisione critica dell'agito criminale nell'attestare che il condannato non ha avviato un serio processo di reinserimento sociale ed è tuttora portatore di una carica di pericolosità sociale incompatibile con l'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare. Ha aggiunto che nella medesima direzione si pone la sostanziale incertezza in ordine alla posizione lavorativa di Licei, odontotecnico- ed amministratore unico di una società del settore, attività dalle quali, però, non risulta trarre redditi, impegnato, nella sola giornata di domenica, quale dipendente cli una società che gestisce un garage e percettore, tra luglio 202:i e settembre 2022, del reddito di cittadinanza. 5. A fronte della descritta valutazione, il ricorrente segnala, in primis, l'imprecisa indicazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della pena irrogatagli per altro reato in Forza di decisione che, ormai divenuta definitiva, imporrà l'aggiornamento del cumulo e l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione. Detta circostanza, tuttavia, non pare idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza impugnata che, con asserzione logicamente ineccepibile, trae spunto dalla insistita reiterazione delle condotte di violazione degli obblighi di assistenza familiare per attestare l'assenza, nel condannato, di sintomi di ravvedimento e formulare una negativa prognosi sul suo futuro contegno. La legittimità del provvedimento censurato non è, d'altro canto, intaccata dalla necessità di emettere un nuovo ordine di esecuzione, sostitutivo di quello con riferimento al quale è stata presentata l'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, respinta con l'ordinanza della quale qui si discute, che è stata parametrata, ovviamente, alla situazione illo tempore apprezzabile. Né, va conclusivamente aggiunto sul punto, la quantificazione della sanzione da ultimo applicata a [OSCURATO:PERSONA] in quattro, piuttosto che sei, mesi di reclusione sposta in misura significativa i termini della questione, vedente sulla commissione, ad opera del condannato, di condotte illecite ulteriori rispetto a quella, analoghe, accertate con precedenti sentenze irrevocabili. Analoga valutazione deve essere riservata alle residue obiezioni del ricorrente, compendiate nel secondo motivo di ricorso, afferenti,' per un verso, alla attualità delle pendenze relative a procedimenti promossi nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria tiburtina, profilo che trascura la conc:orrente menzione, da parte del Tribunale di sorveglianza, di fatti di competenza di altri uffici del pubblico ministero (quali quelli di Padova e Roma), e, per l'altro, alla disponibilità di un immobile ed alla destinazione del ricavato della sua vendita forzata al soddisfacimento delle ragioni della vittima del reato, accadimento che, ove pure riscontrato, non costituirebbe, di per sé, Significativa prova di ravvedimento. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, com la 1, primo periodo, c