CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controtempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, conNumero registro generale 9979/2024Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 14477/2026Data pubblicazione 15/05/2026domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 329/2024 depositatail 06/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dalla fornitura di merce effettuata dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,a fronte della quale veniva emessa la fattura n. 8/19 del 31 ottobre 2019per l’importo complessivo di euro 47.301,43.Con comunicazione PEC del 3 settembre 2019, [OSCURATO:SOCIETA] disponevain favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una cessione irrevocabile di parte delproprio credito, pari ad euro 11.686,00. Successivamente, concomunicazione del 13 novembre 2019, [OSCURATO:SOCIETA]. notificava aINTEGRAFOOD; tale cessione veniva tuttavia contestata da [OSCURATO:PERSONA] alla suddetta quota, già oggetto della precedente cessionein suo favore.In ragione del conflitto tra i due asseriti cessionari, Falqui, deducendo unasituazione di incertezza circa il soggetto legittimato a ricevere ilpagamento, proponeva ricorso per sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ottenendone l’accoglimento dalTribunale di Milano con autorizzazione al sequestro della somma di euroNumero registro generale 9979/2024Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 14477/2026Data pubblicazione 15/05/202611.686,00 e fissazione del termine per l’introduzione del giudizio dimerito.Instaurato il giudizio di merito, Falqui conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] eGreas Sleeve affinché fosse accertata la legittimità del sequestroliberatorio e individuato il titolare effettivo del credito controverso. [OSCURATO:SOCIETA] assumeva di essere titolare del credito in forza di una cessione inblocco anteriore, mentre [OSCURATO:PERSONA] rivendicava la titolarità dellasomma sulla base della cessione irrevocabile disposta in suo favore il 3settembre 2019.Con sentenza n. 9559/2021, il Tribunale di Milano accoglieva le domandeproposte da Falqui e da [OSCURATO:SOCIETA], condannando [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma di euro 11.686,00 in favore della banca, oltreinteressi e spese.2. Con sentenza n. 329 del 6 febbraio 2024, la Corte d’appello di Milano,rigettava l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e confermava integralmente ladecisione di primo grado.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione haproposto ricorso per cassazione, con due motivi;3.1. Resistono in giudizio, ciascuna con autonomo controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.non ha depositato conclusioni.Hanno depositato memorie parte ricorrente e la resistente [OSCURATO:PERSONA]RAGIONI DELLA DECISIONE4. Preliminarmente, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.solleva eccezione di improcedibilità del ricorso, deducendo che esso non èstato notificato e depositato in formato nativo digitale, essendo stataNumero registro generale 9979/2024Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 14477/2026Data pubblicazione 15/05/2026utilizzata la copia informatica di atto cartaceo, e che la sentenzaimpugnata è stata depositata in copia informatica del formato cartaceo,priva di attestazione di conformità, senza deposito della copia autentica exart. 369 c.p.c.Le eccezioni sollevate dalla resistente sono state fondatamente replicatedai rilievi svolti nella memoria da parte ricorrente, che ha osservatoquanto segue: … il ricorso per cassazione con a margine la delega rilasciata dallaparte in originale è stato notificato e depositato così come previsto dallanormativa vigente in copia informatica conforme all’originale analogico delricorso stesso dal quale è stato estratto, come risulta in manierainequivocabile dalla relazione di notifica allegata a tale atto. Noncorrisponde nemmeno al vero che la sentenza impugnata sia statadepositata in copia informatica del formato cartaceo senza attestazione diconformità con conseguente mancata produzione della copia autenticadella decisione. Infatti nel fascicolo telematico è stata regolarmentedepositata la copia informatica della sentenza impugnata con attestazionedi conformità effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] che haaltresì provveduto alla notifica alla [OSCURATO:PERSONA] Srl a mezzo pec ai finidella decorrenza del termine breve per l’impugnazione. I termini copiaautentica e copia conforme (all'originale) sono sinonimi ed indicano lariproduzione di un documento originale, dichiarata identica ad esso dalprofessionista con conseguente attribuzione di valore legale all'atto.Quindi anche tale eccezione deve essere rigettata in quanto infondata. .[OSCURATO:PERSONA] condivide le riportate deduzioni, cui nulla è necessarioaggiungere.4.1. Venendo all’esame dei motivi, si rileva che con il primo motivo laricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1264 e 1265 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.Numero registro generale 9979/2024Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 14477/2026Data pubblicazione 15/05/2026La sentenza impugnata avrebbe errato nell’individuare il titolo di acquistodel credito controverso, ritenendo che la somma di euro 11.686,00 fosseconfluita nella cessione intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] IFISS.p.A., nonostante risultasse previamente e specificamente ceduta in viairrevocabile a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con comunicazione del 3settembre 2019.La Corte territoriale avrebbe attribuito efficacia traslativa immediata alcontratto di factoring stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA],omettendo di considerare che tale contratto aveva natura meramenteprogrammatica, essendo finalizzato alla disciplina di future e successivecessioni, ciascuna delle quali richiedeva una specifica individuazione delcredito e una distinta manifestazione di volontà traslativa.In tale contesto, la cessione parziale del credito in favore di [OSCURATO:PERSONA],intervenuta in data anteriore alla cessione specifica operata a favore dellabanca, aveva già determinato l’uscita definitiva della quota di euro11.686,00 dal patrimonio del cedente, con conseguente inopponibilitàdella successiva cessione alla [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi degli artt. 1260 e 1265c.c.La sentenza impugnata avrebbe pertanto violato la disciplina codicisticadella cessione del credito, confondendo il piano del contratto-quadro difactoring con quello delle singole cessioni attuative e attribuendoprevalenza a una cessione successiva rispetto a quella già perfezionatasi afavore della ricorrente.4.1.1. Il primo motivo è inammissibile in primo luogo – come a ragioneeccepiscono le resistenti – per manifesta inosservanza del requisito di cuiall’art. 366 n. 6 c.p.c., giacché parte ricorrente non illustra, cosa chenecessariamente ne avrebbe richiesto la riproduzione o direttamente pequanto di interesse o indirettamente, in questo secondo caso dicendo aquale pare del documento l’indiretta riproduzione di riferirebbe, ilcontenuto rilevante degli stessi (secondo il disposto vigente del detto n. 6)Numero registro generale 9979/2024Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 14477/2026Data pubblicazione 15/05/2026e neppure localizza in questo giudizio di legittimità gli stessi, astenendosidal fornire alcuna indicazione (e tale non essendo il generico riferimentoper la cessione del 13 novembre 2029) “doc. 2 controparte”.Il ricorso nella illustrazione del primo motivo e, peraltro, anchenell’esposizione del fatto, non rispetta l’art. 366 n. 6 nemmeno nelladeclinazione fattane dalla Sezioni Unite nell’ordinanza n. 8950 del 2022,secondo cui: Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisitodi specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deveessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incideresulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi inun ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito. . Declinazione che resta valida anche con riferimento alla normaora vigente che parla di “contenuto rilevante” dei documenti (e degli attiprocessuali) fondanti il motivo.L’illustrazione del motivo risulta totalmente deficitaria al riguardo.Il motivo, peraltro, se fosse superabile il rilievo di inammissibilità svolto nepresenterebbe un altro: quello relativo all’individuazione della motivazioneche si vorrebbe assunta come oggetto di critica. Invero, l’unico riferimentoalla motivazione è contenuto alla pagina 7, ma è fatto in modo cosìgenerico ed indiretto, da non permettere di parametrarlo alla motivazione.Il motivo risulta, dunque, inammissibile alla stregua del principio di dirittoa suo tempo affermato da Cass. n. 359 del 2005, ribadito da Cass., Sez.Un., n. 7074 del 2027, in motivazione espressa, sebbene non massimatasul punto, secondo cui: Il motivo d'impugnazione è costituitodall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e siNumero registro generale 9979/2024Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 14477/2026Data pubblicazione 15/05/2026traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine,prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, lamancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (adde: Cass. n.1341 del 2024; n. 9059 del 2025).Non solo: la motivazione della sentenza impugnata si articola nella pagina6 e fino alle prime sei righe della pag. 7 con l’articolazione di una primaserie di argomenti e, quindi, nella pagina 7 con un’ulterioreargomentazione alternativa, sicché la segnalata carenza dell’illustrazionerisulta ancora più consistente.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la Violazione e falsaapplicazione degli artt. 494 e 687 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.La sentenza impugnata avrebbe altresì errato nel ritenere responsabileGreas Sleeve delle conseguenze economiche connesse al sequestroliberatorio, nonostante la procedura fosse stata correttamente attivata daldebitore Falqui in presenza di una situazione oggettiva di incertezza circail soggetto legittimato a ricevere il pagamento.Si sostiene che sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. costituisce misuraposta a tutela esclusiva del debitore, che agisca per liberarsidall’obbligazione in presenza di contrapposte pretese creditorie, senza chepossa derivarne alcuna conseguenza sfavorevole per i soggetti chevantino, in buona fede, un titolo sul credito controverso.La Corte territoriale, nel confermare la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma sequestrata e delle spese, avrebbe finito percontempla, ponendo a suo carico gli effetti di una iniziativa cautelareNumero registro generale 9979/2024Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 14477/2026Data pubblicazione 15/05/2026legittimamente assunta dal debitore e neutra rispetto ai rapportisostanziali tra i contendenti.Ne deriverebbe la violazione della disciplina del sequestro liberatorio, chenon consente di addossare ad uno dei concorrenti creditori le conseguenzeprocessuali di una misura attivata dal debitore per ragioni di autotutela.4.2.1. Il motivo è manifestamente infondato: vorrebbe censurarel’applicazione del principio della soccombenza che ha fatto la corteterritoriale a seguito del rigetto dell’appello proposto contro entrambe leparti resistenti, adducendo il rilievo della situazione di incertezza cheaveva spinto la ricorrente ad introdurre il procedimento ex art. 687 c.p.c.,così pretendendo di ignorare non solo gli atteggiamenti processuali tenutonel corso del processo, ma, per quello che riguarda l’appello appunto ilprincipio di soccombenza di cui la sentenza ha fatto piana applicazioneappunto rigettando l’appello.5. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredelle controricorrenti seguono la soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene diaccogliere la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.,formulata dalla Falqui. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedi legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui 4.000,00 peronorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dellacontroricorrente Falqui.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquidain complessivi Euro 3.200,00 di cui 3.000,00 per onorari, oltre a spesegenerali e accessori di legge in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].p.a..Numero registro generale 9979/2024Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 14477/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]