CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18912/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-06-2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, con inammissibilità del ricorso nel resto. lette la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 2, consumato il 29 dicembre 2011), art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 3, riferito al periodo di imposta 2011) e art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 4, commesso il 1° ottobre 2011), mentre per il capo 1, avente ad oggetto un ulteriore episodio del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, interveniva declaratoria di prescrizione. Con sentenza del 22 giugno 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 3, perché estinti per prescrizione, e per l'effetto rideterminava la pena a carico dell'imputato, per il residuo reato di cui all'art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, in mesi 8 di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli art. 516, 521, 522 e 604 cod. proc. pen., deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nella misura in cui la Corte di appello ha ritenuto che, rispetto al capo 4, il superamento della soglia di rilevanza penale era contestato per la sola dichiarazione infedele ai fini Iva, mentre nell'imputazione compare un espresso riferimento ad elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo dell'importo di 20.421 euro, importo riferibile al reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette. Ciò ha determinato una conseguenza pregiudizievole per l'imputato, che si è difeso sostenendo l'insussistenza di elementi attivi superiori rispetto a quelli indicati in imputazione. Con il secondo motivo, la difesa deduce la inutilizzabilità dei processi verbali di contestazione, stante l'inesistenza dell'accordo tra P.M. e difesa in merito all'acquisizione degli stessi, come si desume dai verbali di udienza. Ne consegue che la documentazione prodotta dal P.M. poteva essere utilizzata solo nei limiti di cui alí'art. 234 cod. proc. pen. e non anche nella parte in cui (allegato 1) sono in essa riportate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, è stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni non garantite rese dall'imputato nella verifica preliminare in sede amministrativa, rilevandosi che solo in forza di tali dichiarazioni è stato possibile accertare che l'imputato non ha mai rivestito il ruolo di esportatore abituale, da ciò desumendosi che le lettere di intenti rilasciate ai fornitori erano fittizie.Dunque, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, espungendo le dichiarazioni dell'imputato, il presupposto del reato ascrittogli non poteva ritenersi comprovato, non essendovi altri fonti probatorie di tale fatto negativo. Con il quarto motivo, infine, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, non essendo stata fornita alcuna risposta alla richiesta difensiva articolata nel decimo motivo di appello, pur avendo la Corte territoriale formulato una prognosi positiva sui futuri comportamenti dell'imputato, concedendogli la sospensione condizionale. 3. Con memoria pervenuta il 3 gennaio 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso, osservando che, stante la valida instaurazione del rapporto giuridico processuale e la non manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, riconosciuta dallo stesso Procuratore generale almeno rispetto al quarto motivo, ritenuto meritevole di accoglimento, il reato contestato deve ritenersi estinto per prescrizione, atteso che il fatto risulta commesso il 1° ottobre 2022, per cui, pur a volere tenere conto dei 64 giorni di sospensione legati all'emergenza sanitaria, la prescrizione è maturata il 4 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] I primi tre motivi di ricorso sono o infondati o inammissibili, mentre è meritevole di accoglimento il quarto; tuttavia, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché anche il residuo reato di cui all'art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000 è ormai estinto per prescrizione. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che lo stesso consiste nella sostanziale riproposizione di un tema già adeguatamente affrontato nella sentenza impugnata, nella quale è stato evidenziato che il superamento della soglia di rilevanza penale del fatto contestato al capo 4 riguardava la sola infedele dichiarazione ai fini Iva, mentre la violazione ai fini delle imposte dirette era sotto soglia, il che rendeva corretto il riferimento nel capo di imputazione alla sola dichiarazione Iva, mentre il richiamo, nella descrizione del fatto, anche a elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo dell'importo di euro 20.421, riferibile al reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette, non era idoneo a determinare alcun effetto pregiudizievole in danno dell'imputato, che ha potuto pienamente esplicare il suo diritto di difesa, essendo del tutto ininfluente il citato richiamo ai fini della contestazione, chiaramente riferita alla dichiarazione Iva. Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva, dovendosi senz'altro escludere che la condanna dell'imputato sia avvenuta in relazione a un fatto diverso da quello oggetto di imputazione. 2. Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, sono inammissibili perché manifestamente infondati.La difesa, infatti, ha eccepito l'inutilizzabilità dei processi verbali di contestazione contenenti le dichiarazioni dell'imputato nel presupposto dell'inesistenza dell'accordo delle parti all'acquisizione degli stessi al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen.: in tal modo, tuttavia, la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stato ampiamente chiarito (pag. 7 e 8) che l'utilizzabilità dei predetti verbali prescindeva dal consenso delle parti, pure menzionato dal primo giudice, ma derivava dal rilievo che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano state acquisite in una fase assolutamente germinale dell'attività di indagine, ossia nell'ambito di una prima acquisizione di dati ancora lontani dalla piena ricostruzione dei fatti contestati. Ciò rendeva legittima l'acquisizione di tali dichiarazioni, avendo i giudici di secondo grado richiamato in modo pertinente il principio elaborato da questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Rv. 276679), secondo cui, in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata. A ciò deve solo aggiungersi che, in ogni caso, la Corte di appello ha anche chiarito che, pur a voler espungere le dichiarazioni dell'imputato, l'accertamento fiscale che ha portato alla contestazione di cui al capo 4 risultava comunque autonomamente e pienamente fondato su altre risultanze di indagine, desumendosi la carenza della veste di esportatore abituale in capo a [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che la società da lui amministrata non disponeva di fatture di vendita o acquisto verso l'estero, tanto è vero che l'imputato non ha mai allegato o dimostrato, a fronte dell'acquisizione delle lettere di intenti rilasciate ai propri fornitori perché fatturassero le operazioni in regime di non imponibilità, di essere stato mai legittimato a effettuare acquisti in regime di sospensione di imposta, per cui, anche in base a tale valutazione, le doglianze difensive articolate nel secondo e nel terzo motivo devono essere ritenute manifestamente infondate. 3. Il quarto motivo è invece fondato. Come si evince dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4 e 5), la difesa di [OSCURATO:PERSONA], con il decimo motivo di ricorso, aveva invocato la concessione, oltre che della sospensione condizionale della pena, anche del beneficio della non menzione. Ciò posto, la Corte di appello (pag. 11) si è pronunciata solo sulla richiesta della sospensione condizionale, omettendo ogni considerazione sull'istituto ex art. 175 cod. pen., per cui sul punto si registra un silenzio argomentativo, che assume ancor più rilievo ove si consideri che la sospensione condizionale della pena è stata effettivamente riconosciuta dalla Corte territoriale, il che, pur non giustificando alcun automatismo, stante la diversità dei due benefici invocati, vale comunque a rendere non formale il vizio motivazionale dedotto dalla difesa. L'accoglimento del presente motivo imporrebbe dunque l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale competente, ma deve prendersi atto che, nelle more, è maturata la prescrizione del residuo reato di cui al capo 4, commesso il 1° ottobre 2012. Ed invero, in forza del regime di cui all'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, la prescrizione massima del reato ex art. 4 del medesimo decreto si computa in 10 anni, cui vanno aggiunti i 69 giorni di sospensione maturati nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che il termine finale di prescrizione risulta maturato il 9 dicembre 2022. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il residuo reato per cui è intervenuta condanna nel giudizio di appello (capo 4) è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annu