CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19075/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 71, in virtù di procure speciali a margine del ricorso per cassazione. - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato alle liti in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 15. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di VENEZIA, n. 1104/2017, pubblicata il 23 maggio 2017, notificata a mezzo pec in data 25 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2017, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Montebelluna, n. 249[2012 del 22 dicembre 2012, che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1159/09 dell'Il dicembre 2009, proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali garanti, con il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 182.084,66, oltre al tasso contrattuale dell'11,00% (e comunque entro i limiti dei tassi soglia pro tempore vigenti ai sensi della legge n. 108/1996) dal 24 novembre 2009, al saldo, quale scoperto del conto corrente n. 220591. 2. La Corte di appello, per quel che rileva in questa sede, ha affermato, quanto alla pretesa usurarietà dei tassi applicati dalla Banca, che correttamente il primo giudice aveva ritenuto la genericità della contestazione e l'omissione di precise indicazioni e conteggi e che anche in sede di appello la contestazione era rimasta a livello di assunto; che le affermazioni esposte in sede di comparsa conclusionale (applicazione del tasso debitore del 14,19%) erano generiche e non supportate, sia in mancanza di conteggi, sia della produzione dei D.M. che fissavano la soglia dell'usura, ma anche di una qualsiasi indicazione dei trimestri in cui si sarebbe superata la soglia dell'usura o, comunque, di individuazione dell'usura originaria e ciò a fronte delle argomentazioni esposte dalla Banca appellata; che non era condivisibile l'assunto secondo cui, ai fini della valutazione dell'usura, doveva tenersi conto della commissione di massimo scoperto, a prescindere dal superamento rispetto a quella massima, superamento nemmeno dedotto dalla parte appellante; che non doveva, dunque, darsi ingresso alla chiesta consulenza tecnica d'ufficio, perchè del tutto esplorativa. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa ha depositato controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la violazione degli articoli 24 e 111 Cost., degli articoli 61, 113, 115, 116, 191 cod. proc. civ., degli articoli 1815 e 2697 cod. civ., nonché della legge n. 108/1996 e dell'art. 644 cod. pen., in relazione al motivo di cui all'art. 360, primo comrna, n. 3, cod. proc. civ.. Violazione del sistema che disciplina l'acquisizione delle prove nell'ambito del sistema civile e dei principi che regolano l'onere della prova con conseguente violazione della normativa sull'usura. In particolare, non poteva essere condivisa l'affermazione della Corte di appello che aveva ritenuto, con riferimento alla usurarietà dei tassi applicati, la genericità della contestazione e l'omissione di precise indicazioni e conteggi, alla luce della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio fin dall'atto di citazione in opposizione e dell'onere della prova che incombeva sulla Banca; la Banca aveva prodotto estratti conto parziali che attenevano solo al 2009 e non anche agli anni 2006, 2007 e 2008; le uniche indicazioni e gli unici conteggi che i ricorrenti potevano fornire riguardavano l'anno 2009 e rispetto a tali anni essi avevano fornito indicazioni e conteggi, né la Corte di appello poteva sostenere, al fine di giustificare il mancato ingresso nel processo della consulenza richiesta, che i ricorrenti dovessero produrre i decreti che fissavano trimestralmente il tasso soglia dell'usura, che in quanto atti aventi forza pari ai regolamenti esecutivi o di attuazione, erano atti direttamente conoscibili dal giudice ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ.; non aveva nemmeno rilievo, ai fini della chiesta consulenza tecnica d'ufficio, la mancata produzione di una consulenza di parte, mera allegazione priva di valenza probatoria. 2. Il secondo mezzo deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello escluso, ai fini della decisione del giudizio, la rilevanza della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dai ricorrenti fin dall'atto di citazione in opposizione, richiesta poi reiterata con le note ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. e in sede di comparsa conclusionale in primo grado e di note di replica, nonché con l'atto di appello e nella comparsa conclusionale e nelle note di replica del giudizio di secondo grado. 2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili. 2.2 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto ci interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato» (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). 2.3 Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di appello, in ordine alla presunta usurarietà dei tassi applicati dalla Banca, ha affermato che: 1) la contestazione era del tutto generica e non supportata da precise indicazioni e conteggi; 2) mancava 1"indicazione cronologica dei trimestri in cui sarebbe stata superata la soglia dell'usura; 3) non erano stati indicati l'interesse praticato e la commissione di massimo scoperto al momento della stipula del contratto (usura originaria). 2.4 A fronte di tali motivazioni, i ricorrenti, in modo estremamente generico, hanno dedotto, partendo dall'assunto che la Banca aveva prodotto estratti conto parziali che attenevano solo al 2009 e non anche agli anni 2006, 2007 e 2008, che le uniche indicazioni e gli unici conteggi che potevano fornire riguardavano l'anno 2009 e non hanno minimamente censurato quanto affermato dalla Corte territoriale sulla mancata indicazione del tasso di interesse e della commissione di massimo scoperto stabiliti alla data della stipula del contratto di conto corrente in esame. 2.5 Deve richiamarsi, al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 19 ottobre 2017, n. 24675, che, nell'individuare la ratio delle disposizioni sull'usura nell'efficace contrasto di tale fenomeno, ha affermato che «con tale ratio è senz'altro coerente una disciplina che dava rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi», valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente e ha statuito il seguente principio di diritto: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto». 2.6 Ancora la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che la consulenza non possa essere finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova, né possa essere richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati, poiché essa non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (Cass., 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass., 12 aprile 2019, n. 10373). 2.7 Correttamente, dunque, la Corte di appello, a fronte di censure del tutto generiche, ha ritenuto non doversi dare ingresso alla chiesta consulenza tecnica d'ufficio, perchè del tutto esplorativa. 3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla parte controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d