CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 46773/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 95 Tusg e/o vizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo del reato e con un secondo motivo in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della de- cisione impugnata e quanto ai secondi afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare rilevando come l'imputato avrebbe potuto facilmente reperire il dato relativo ai redditi da pensione percepiti dalla madre con lui convivente, tenuto conto che tale compo- nente di reddito aveva natura di erogazione periodica, permanente, la cui entità è risultata essere più che doppia rispetto all'importo dichiarato. La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della giurispru- denza reato in questione è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch'esso costituito dalla volontà co- sciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull'identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.N. 46773/2023 R.G. 2.2. La sentenza impugnata aveva già motivatamente disatteso tanto la ri- chiesta di concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche. Quanto alla prima, i giudici del gravame del merito l'hanno negata, facendo corretta applicazione della giurisprudenza richiamata (Sez. 4 nn. 6635/2017 e 8530/2015) sul rilievo che il lucro perseguito non era modesto, data l'entità dei compensi che sarebbero spettati al difensore e nemmeno lo era, correlativamente, neppure l'evento dannoso che poteva prodursi in capo allo Stato. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha rilevato da un lato l'assenza di elementi positivi che possano tenersi in considerazione a tal fine e dall'altro la circostanza che l'imputato risulta gravato da diversi prece- denti. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante díctum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così ex multis Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la speci- fica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'im- putato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è as- solutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circo- stanze positive a tale fine. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 46773/2023 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 fe