CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] aQ-ilk CO Cél 1. Con la sentenza impugnata la Corte d ppello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 393 e 612, comma 2, cod. pen. in danno della ex compagna e della madre. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'uso distorto della motivazione per relationem, che si esamina in via preliminare per ragioni logiche, è inammissibile a fronte di un apparato motivazionale reso dalla Corte territoriale in modo del tutto esaustivo e'privo di illogicità, che ha dato conto del percorso logico giuridico seguito ( Sez. U.n.17 del 21/06/2000, Rv. 216664 - 01); 2. [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile il secondo motivo, con cui la difesa si duole del mancato assorbimento del reato di minaccia ( capo B) in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( capo A) in quanto reiterativo di censure già espresse con atto di appello alle quali la Corte territoriale ha replicato con motivazione del tutto congrua evidenziando che le due contestazioni fanno riferimento a condotte oggettivamente diverse- pur riconducibili al medesimo clima di conflittualità in essere fra l'imputato e la persona offesa a seguito della fine della loro relazione dalla quale è nato un figlio- e finalisticamente orientate ad ottenere, nel primo caso, la consegna del denaro percepito dalla persona offesa a titolo di contributo statale per la nascita del figlio e, nella seconda ipotesi, l'affidamento del figlio; 3. [OSCURATO:PERSONA] che deve ritenersi, altresì, inammissibile il secondo motivo con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico per il reato di cui agli artt.56,393 cod.pen. in quanto affidato a doglianze generiche e dovendosi considerare che l'elemento soggettivo va ricostruito in via indiretta desumendolo da elementi concreti sintomatici - a meno che esso non sia espressamente esplicitato - trattandosi di fattore interno involgente la rappresentazione e volizione dell'azione e che quindi il procedimento che conduce al suo accertamento deve essere improntato alla ricerca accurata di quei fattori effettivamente idonei a 1palesare la sua effettiva portata. Deve, inoltre, ricordarsi che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, deo. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). 4.[OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile il quarto motivo In quanto del tutto generico essendo la condanna risarcimento del danno (da liquidarsi in sede civile) coerente con l'accertamento della responsabilità e del pregiudizio arrecato da un punto di vista materiale e morale. 5.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M