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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28712/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25642/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 2680/2017 , depositata il 1 2 / 07 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza dirimborso del 90 per cento dell’Irpef pagata per gli anni 1990, 1991, 1992e – in particolare, per gli anni 1991 e 1992, su redditi di partecipazione e di lavoro autonomo – richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 112 cod. proc. civ. dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289,della Decisione della Commis s i one Europea n.

C(2015) 5549final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 TFUE.

2. In via preliminare deve rilevarsi che la notifica del ricorso è stata eseguita, a mezzo po sta elettronica certificata , all’indirizzo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA].

Risulta dagli atti che la pre detta era il difensore del contribuente innanzi alla C.t.p.Innanzi alla C.t.r. invece, quest’ultimo, come per altro riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata, era rappresentato dai dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali era stato, altresì,eletto domicilio.

3. Va, pertanto, rilevata di ufficio la nullità della notifica e ordinatanela rinnovazione (cfr. Cass. 08/09/2022, n. 26511).

P.Q.M.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25642/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 2680/2017 , depositata il 1 2 / 07 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza dirimborso del 90 per cento dell’Irpef pagata per gli anni 1990, 1991, 1992e – in particolare, per gli anni 1991 e 1992, su redditi di partecipazione e di lavoro autonomo – richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002. Considerato che: 1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 112 cod. proc. civ. dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289,della Decisione della Commis s i one Europea n. C(2015) 5549final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 TFUE. 2. In via preliminare deve rilevarsi che la notifica del ricorso è stata eseguita, a mezzo po sta elettronica certificata , all’indirizzo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dagli atti che la pre detta era il difensore del contribuente innanzi alla C.t.p.Innanzi alla C.t.r. invece, quest’ultimo, come per altro riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata, era rappresentato dai dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali era stato, altresì,eletto domicilio. 3. Va, pertanto, rilevata di ufficio la nullità della notifica e ordinatanela rinnovazione (cfr. Cass. 08/09/2022, n. 26511). P.Q.M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Co
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