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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14704/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] RENDITADECORRENZARIMBORSODott. [OSCURATO:PERSONA] D E C [OSCURATO:PERSONA] TERMINEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 23978/2019ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23978/2019 R.G., propostoComune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inPalermo (presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), oveelettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“4L [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede inPalermo, in persona dell’amministratore unico pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inPalermo, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 13 maggio 2019, n. 3003/1/2019,notificata il 23 maggio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1.

Il Comune di Palermo ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 13 maggio 2019, n. 3003/1/2019,notificata il 23 maggio 2019, la quale, in controversia suimpugnazione del diniego di rimborso sull’istanza presentatadalla “4L [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” il 26novembre 2012/4 dicembre 2012 per l’eccedenza dell’ICIversata nel periodo compreso dall’anno 1993 all’anno 2006,per l’ammontare complessivo di € 64.387,18, su immobiliubicati nel medesimo Comune, in ragione del minor valoreimponibile (rispetto a quello risultante dai libri contabili ex art.5, comma 3, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504)conseguente alle rendite attribuite in via definitiva nell’anno2010 (su dichiarazione risalente all’anno 1998), dopo che ilComune di Palermo aveva accolto l’istanza di rimborso perl’eccedenza dell’ICI versata dall’anno 2007 all’anno 2010, harigettato l’appello proposto dal Comune di Palermo neiconfronti della “4L [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Palermo il 17 dicembre 2014, n. 2325/1/2015,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di primogrado – che aveva accolto il ricorso originario dellacontribuente - sul rilievo che: «Dal momento in cui ha avuto laNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026comunicazione dell’atto attributivo della rendita catastale, hapotuto attivare il suo diritto ad effettuare il pagamento secondoil criterio della rendita catastale ed ha inoltrato la richiesta dirimborso in data 26.11.2012, e quindi nel rispetto del terminesia triennale che quinquennale che si sono succeduti nel tempo.Ne consegue il diritto della società al richiesto rimborso».3.

La “4L [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistitocon controricorso.4.

In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 5, comma 3, del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, e 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342,nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 53 Cost.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice delgravame che la contribuente avesse diritto al rimborso dell’ICIversata dall’anno 1993 all’anno 2006, nonostante la decadenzamaturata per il periodo non compreso nel triennio (oquinquennio) antecedente alla presentazione dell’istanza dirimborso (nell’anno 2012).2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI,il metodo di determinazione della base imponibile collegato alleiscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppocatastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti daimprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale imedesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita,Numero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita nonviene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, ilproprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodocontabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuovaderivante dall'adesione al sistema generale della renditacatastale, sicché può essere tenuto a pagare una sommamaggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), oavere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (in tal senso:Cass., Sez.

Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez.

Un., 15febbraio 2011, n. 3666; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n.12753; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11472;Cass., Sez.5^, 8 aprile 2022, n. 11424; Cass., Sez. Trib., 7 febbraio 2024,n. 3472; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n. 34653; Cass.,Sez.

Trib., 16 gennaio 2026, n. 972).2.3 Si è efficacemente osservato che, in continuità con ilrichiamato orientamento espresso dalle Sezioni Unite dell’anno2011, l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342 (a tenore del quale: «1.

A decorrere dal 1° gennaio 2000,gli atti comunque attributivi o modificativi delle renditecatastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorreredalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territoriocompetente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall'avvenutanotificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successivemodificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma3, dello stesso decreto legislativo.

Dell'avvenuta notificazionegli uffici competenti danno tempestiva comunicazione aiComuni interessati»), deve essere interpretato nel sensodell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima dellasua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI;Numero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026con la conseguenza che, dal momento in cui abbia fattorichiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventatitolare di una situazione giuridica nuova, derivantedall'adesione al sistema generale della rendita catastale, percui egli potrà essere tenuto a pagare una somma maggiore inquanto intervenga un accertamento in proposito ovvero potràaver diritto di pagare una somma minore se abbia fattorichiesta rimborso entro il termine triennale di cui all'art. 13 deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass. , Sez. 5^, 6 giugno2014, n. 12753; Cass., Sez. 5^,31 ottobre 2017, n. 25944;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10234).Secondo la norma richiamata, tale termine di decadenzadecorre «dal giorno del pagamento o da quello in cui è statodefinitivamente accertato il diritto alla restituzione».

Per cui, inrelazione al rimborso conseguente all’attribuzione postumadella rendita, la giurisprudenza di questa Corte si è orientatanel senso che, in tema di ICI, il termine di decadenza dal dirittoal rimborso delle somme versate e non dovute, fissato in treanni dal giorno del pagamento o da quello in cui è statodefinitivamente accertato il diritto alla restituzione, decorredalla data dell'attribuzione della rendita, ma i relativi effettiretroagiscono alla data di richiesta di tale attribuzione, inquanto, una volta che questa istanza sia stata presentata, ilcontribuente ha fatto quanto era da lui esigibile, sicché devesolo attendere che l'ufficio faccia la sua parte, né la somma dapagare può dipendere dal caso o dal ritardo più o menocolpevole dell'amministrazione comunale (Cass., Sez. 5^, 19ottobre 2012, n. 17951; Cass. , Sez. 5^, 6 giugno 2014, n.12753; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10234).Questo principio deve essere coordinato con l’indirizzo costantedi questa Corte, secondo cui, in tema di ICI, l'art. 74, commaNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/20261, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, adecorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi omodificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sonoefficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretatonel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una renditaprima della sua notifica al fine di individuare la base imponibiledell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della renditamedesima, una volta notificata, a fini impositivi anche perannualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (tra le tante:Cass., Sez.

Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. 5^, 9giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2022, n.24456; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21013; Cass., Sez.Trib., 30 dicembre 2025, n. 34743).2.4 Peraltro, in tema di ICI, il termine di tre anni dal giorno delpagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertatoil diritto alla restituzione, previsto, a pena di decadenza,dall'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per le richiestedi rimborso del contribuente, non può ritenersi sostituito conquello quinquennale introdotto dall’art. 1, comma 164, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, ove già maturato alla data dientrata in vigore della nuova disciplina (Cass., Sez. 5^, 27gennaio 2017 n. 2112; Cass, Sez. Trib., 16 gennaio 2026, n.972).2.5 Proprio con riguardo ad una fattispecie analoga a quella indecisione, si è precisato che, per quanto il contribuente possarichiedere il rimborso dell'imposta versata in eccesso sulla basedel criterio provvisorio del valore contabile del bene immobile,una volta determinata la rendita catastale per le annualitàsuccessive alla presentazione della denuncia di variazione,trattandosi di annualità d'imposta "sospese", ancoraNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026suscettibili di accertamento e/o di liquidazione, ma anche dirimborso, il termine di decadenza (sia esso triennale oquinquennale, a seconda della maturazione prima o dopol’entrata in vigore dell’art. 1, comma 164, della legge 27dicembre 2006, n. 296) deve essere computato a ritroso inrelazione agli anni antecedenti alla presentazione delladomanda di rimborso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n.25944).Il che, del resto, è coerente con la disciplina applicabile airimborsi conseguenti alla dichiarazione di illegittimitàcostituzionale di leggi o atti equiparati alle leggi dello Stato,delle Regioni e delle Province autonome ovveroall’annullamento o alla disapplicazione di regolamenti odirettive dell’Unione Europea, laddove, a seguito dellarimozione di un impedimento di fatto e non di dirittoall’esigibilità del rimborso, è pacifico che la decorrenza deltermine di decadenza è immune – sul piano dell’individuazionedel dies a quo e del dies ad quem (in base alla regola generaledel singolo tributo) - rispetto alla caducazione della normanazionale o unionale che imponeva la prestazione ripetibile,restando insuperabile l’intangibilità dei rapporti esauriti (tra letante: Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2004, n. 16246; Cass., Sez.5^, 24 febbraio 2012, n. 2822; Cass., Sez.

Un., 16 giugno2014, n. 13676; Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2020, n. 21979;Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21419).2.6 Ne consegue che, essendo stata presentata l’istanza dirimborso per l’eccedenza corrisposta negli anni dal 1993 al2006 soltanto il 4 dicembre 2012 (data di protocollazione daparte dell’ente impositore), la decadenza quinquennale (e nontriennale, essendo ormai entrato in vigore l’art. 1, comma 164,della legge 27 dicembre 2006, n. 296,) era giàNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026irreversibilmente maturata per gli anni antecedenti al 2007.Per cui, l’ente impositore aveva correttamente accolto soltantol’istanza di rimborso per l’eccedenza corrisposta negli anni dal2007 al 2010.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 13, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, e 1, commi 164 e 171, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente computato dalgiudice del gravame il termine di decadenza rispetto alrimborso dell’ICI versata in eccedenza dall’anno 1993 all’anno1996.4.

Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice del gravameche la contribuente aveva presentato dichiarazione DOCFA peril classamento di un fabbricato nell’anno 2011 e chel’amministrazione finanziaria aveva rettificato in maius larendita proposta, ben potendo considerarsi sufficiente talerendita per la immediata presentazione dell’istanza di rimborso(almeno con riguardo al singolo fabbricato).5.

I predetti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primomotivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.6.

Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimentodei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entrotali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto; non occorrendo ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con ilNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026rigetto del ricorso originario della contribuente e la confermadel diniego di rimborso per l’eccedenza dell’ICI versata neglianni dal 1993 al 2006.7.

Le spese giudiziali, sia per i gradi di merito che il grado dilegittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento deirestanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta ilricorso originario; condanna la controricorrente alla rifusionedelle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente,liquidandole nella misura di € 5.000,00 per compensi, oltrerimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altriaccessori di legge, per il primo grado, e di € 5.500,00 percompensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge, per il secondo grado;condanna la controricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandolenella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.000,00 percompensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] RENDITADECORRENZARIMBORSODott. [OSCURATO:PERSONA] D E C [OSCURATO:PERSONA] TERMINEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 23978/2019ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23978/2019 R.G., propostoComune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inPalermo (presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), oveelettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“4L [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede inPalermo, in persona dell’amministratore unico pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inPalermo, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 13 maggio 2019, n. 3003/1/2019,notificata il 23 maggio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. Il Comune di Palermo ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 13 maggio 2019, n. 3003/1/2019,notificata il 23 maggio 2019, la quale, in controversia suimpugnazione del diniego di rimborso sull’istanza presentatadalla “4L [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” il 26novembre 2012/4 dicembre 2012 per l’eccedenza dell’ICIversata nel periodo compreso dall’anno 1993 all’anno 2006,per l’ammontare complessivo di € 64.387,18, su immobiliubicati nel medesimo Comune, in ragione del minor valoreimponibile (rispetto a quello risultante dai libri contabili ex art.5, comma 3, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504)conseguente alle rendite attribuite in via definitiva nell’anno2010 (su dichiarazione risalente all’anno 1998), dopo che ilComune di Palermo aveva accolto l’istanza di rimborso perl’eccedenza dell’ICI versata dall’anno 2007 all’anno 2010, harigettato l’appello proposto dal Comune di Palermo neiconfronti della “4L [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Palermo il 17 dicembre 2014, n. 2325/1/2015,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primogrado – che aveva accolto il ricorso originario dellacontribuente - sul rilievo che: «Dal momento in cui ha avuto laNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026comunicazione dell’atto attributivo della rendita catastale, hapotuto attivare il suo diritto ad effettuare il pagamento secondoil criterio della rendita catastale ed ha inoltrato la richiesta dirimborso in data 26.11.2012, e quindi nel rispetto del terminesia triennale che quinquennale che si sono succeduti nel tempo.Ne consegue il diritto della società al richiesto rimborso».3. La “4L [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistitocon controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 5, comma 3, del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, e 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342,nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 53 Cost.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice delgravame che la contribuente avesse diritto al rimborso dell’ICIversata dall’anno 1993 all’anno 2006, nonostante la decadenzamaturata per il periodo non compreso nel triennio (oquinquennio) antecedente alla presentazione dell’istanza dirimborso (nell’anno 2012).2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI,il metodo di determinazione della base imponibile collegato alleiscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppocatastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti daimprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale imedesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita,Numero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita nonviene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, ilproprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodocontabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuovaderivante dall'adesione al sistema generale della renditacatastale, sicché può essere tenuto a pagare una sommamaggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), oavere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (in tal senso:Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. Un., 15febbraio 2011, n. 3666; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n.12753; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11472;Cass., Sez.5^, 8 aprile 2022, n. 11424; Cass., Sez. Trib., 7 febbraio 2024,n. 3472; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n. 34653; Cass.,Sez. Trib., 16 gennaio 2026, n. 972).2.3 Si è efficacemente osservato che, in continuità con ilrichiamato orientamento espresso dalle Sezioni Unite dell’anno2011, l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342 (a tenore del quale: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2000,gli atti comunque attributivi o modificativi delle renditecatastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorreredalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territoriocompetente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenutanotificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successivemodificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazionegli uffici competenti danno tempestiva comunicazione aiComuni interessati»), deve essere interpretato nel sensodell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima dellasua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI;Numero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026con la conseguenza che, dal momento in cui abbia fattorichiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventatitolare di una situazione giuridica nuova, derivantedall'adesione al sistema generale della rendita catastale, percui egli potrà essere tenuto a pagare una somma maggiore inquanto intervenga un accertamento in proposito ovvero potràaver diritto di pagare una somma minore se abbia fattorichiesta rimborso entro il termine triennale di cui all'art. 13 deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass. , Sez. 5^, 6 giugno2014, n. 12753; Cass., Sez. 5^,31 ottobre 2017, n. 25944;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10234).Secondo la norma richiamata, tale termine di decadenzadecorre «dal giorno del pagamento o da quello in cui è statodefinitivamente accertato il diritto alla restituzione». Per cui, inrelazione al rimborso conseguente all’attribuzione postumadella rendita, la giurisprudenza di questa Corte si è orientatanel senso che, in tema di ICI, il termine di decadenza dal dirittoal rimborso delle somme versate e non dovute, fissato in treanni dal giorno del pagamento o da quello in cui è statodefinitivamente accertato il diritto alla restituzione, decorredalla data dell'attribuzione della rendita, ma i relativi effettiretroagiscono alla data di richiesta di tale attribuzione, inquanto, una volta che questa istanza sia stata presentata, ilcontribuente ha fatto quanto era da lui esigibile, sicché devesolo attendere che l'ufficio faccia la sua parte, né la somma dapagare può dipendere dal caso o dal ritardo più o menocolpevole dell'amministrazione comunale (Cass., Sez. 5^, 19ottobre 2012, n. 17951; Cass. , Sez. 5^, 6 giugno 2014, n.12753; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10234).Questo principio deve essere coordinato con l’indirizzo costantedi questa Corte, secondo cui, in tema di ICI, l'art. 74, commaNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/20261, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, adecorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi omodificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sonoefficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretatonel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una renditaprima della sua notifica al fine di individuare la base imponibiledell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della renditamedesima, una volta notificata, a fini impositivi anche perannualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (tra le tante:Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. 5^, 9giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2022, n.24456; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21013; Cass., Sez.Trib., 30 dicembre 2025, n. 34743).2.4 Peraltro, in tema di ICI, il termine di tre anni dal giorno delpagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertatoil diritto alla restituzione, previsto, a pena di decadenza,dall'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per le richiestedi rimborso del contribuente, non può ritenersi sostituito conquello quinquennale introdotto dall’art. 1, comma 164, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, ove già maturato alla data dientrata in vigore della nuova disciplina (Cass., Sez. 5^, 27gennaio 2017 n. 2112; Cass, Sez. Trib., 16 gennaio 2026, n.972).2.5 Proprio con riguardo ad una fattispecie analoga a quella indecisione, si è precisato che, per quanto il contribuente possarichiedere il rimborso dell'imposta versata in eccesso sulla basedel criterio provvisorio del valore contabile del bene immobile,una volta determinata la rendita catastale per le annualitàsuccessive alla presentazione della denuncia di variazione,trattandosi di annualità d'imposta "sospese", ancoraNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026suscettibili di accertamento e/o di liquidazione, ma anche dirimborso, il termine di decadenza (sia esso triennale oquinquennale, a seconda della maturazione prima o dopol’entrata in vigore dell’art. 1, comma 164, della legge 27dicembre 2006, n. 296) deve essere computato a ritroso inrelazione agli anni antecedenti alla presentazione delladomanda di rimborso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n.25944).Il che, del resto, è coerente con la disciplina applicabile airimborsi conseguenti alla dichiarazione di illegittimitàcostituzionale di leggi o atti equiparati alle leggi dello Stato,delle Regioni e delle Province autonome ovveroall’annullamento o alla disapplicazione di regolamenti odirettive dell’Unione Europea, laddove, a seguito dellarimozione di un impedimento di fatto e non di dirittoall’esigibilità del rimborso, è pacifico che la decorrenza deltermine di decadenza è immune – sul piano dell’individuazionedel dies a quo e del dies ad quem (in base alla regola generaledel singolo tributo) - rispetto alla caducazione della normanazionale o unionale che imponeva la prestazione ripetibile,restando insuperabile l’intangibilità dei rapporti esauriti (tra letante: Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2004, n. 16246; Cass., Sez.5^, 24 febbraio 2012, n. 2822; Cass., Sez. Un., 16 giugno2014, n. 13676; Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2020, n. 21979;Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21419).2.6 Ne consegue che, essendo stata presentata l’istanza dirimborso per l’eccedenza corrisposta negli anni dal 1993 al2006 soltanto il 4 dicembre 2012 (data di protocollazione daparte dell’ente impositore), la decadenza quinquennale (e nontriennale, essendo ormai entrato in vigore l’art. 1, comma 164,della legge 27 dicembre 2006, n. 296,) era giàNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026irreversibilmente maturata per gli anni antecedenti al 2007.Per cui, l’ente impositore aveva correttamente accolto soltantol’istanza di rimborso per l’eccedenza corrisposta negli anni dal2007 al 2010.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 13, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, e 1, commi 164 e 171, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente computato dalgiudice del gravame il termine di decadenza rispetto alrimborso dell’ICI versata in eccedenza dall’anno 1993 all’anno1996.4. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice del gravameche la contribuente aveva presentato dichiarazione DOCFA peril classamento di un fabbricato nell’anno 2011 e chel’amministrazione finanziaria aveva rettificato in maius larendita proposta, ben potendo considerarsi sufficiente talerendita per la immediata presentazione dell’istanza di rimborso(almeno con riguardo al singolo fabbricato).5. I predetti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primomotivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.6. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimentodei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entrotali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto; non occorrendo ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con ilNumero registro generale 23978/2019Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 14704/2026Data pubblicazione 18/05/2026rigetto del ricorso originario della contribuente e la confermadel diniego di rimborso per l’eccedenza dell’ICI versata neglianni dal 1993 al 2006.7. Le spese giudiziali, sia per i gradi di merito che il grado dilegittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento deirestanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta ilricorso originario; condanna la controricorrente alla rifusionedelle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente,liquidandole nella misura di € 5.000,00 per compensi, oltrerimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altriaccessori di legge, per il primo grado, e di € 5.500,00 percompensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge, per il secondo grado;condanna la controricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandolenella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.000,00 percompensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14704/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris