CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 25102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26871-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA a. TRAVERSARI n. 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] n. 1, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in tale ultima qualità unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2945/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la conclusione scritta del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 783/2003 il Tribunale di L’Aquila rigettava la domanda proposta dal condominio di via Vicinale di Paganica n. 1, unitamente ai condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano chiesto la correzione del regolamento di condominio e delle relative tabelle millesimali, con inclusione nell’ambito di detti atti anche del locale di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., edificato successivamente alla costituzione del condominio stesso. Con sentenza n. 1088/2017 la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accogliendo invece il gravame incidentale in punto di governo delle spese di lite. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che l’area sulla quale era stato edificato il nuovo manufatto fosse di proprietà della società convenuta ed estranea al condominio. Con sentenza n. 4495/2014 la decisione veniva cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, per non avere il giudice del gravame adeguatamente valutato se il manufatto edificato dalla società convenuta dopo la costituzione del condominio fosse, o meno, da includere nell’ambito del regolamento condominiale e delle relative tabelle di ripartizione delle spese. La Corte di Appello di Roma, individuata quale giudice del rinvio, con la sentenza oggi impugnata, n. 2945/2017, accoglieva il gravame, dichiarando l’inclusione nel condominio e nelle relative tabelle millesimali del manufatto edificato da [OSCURATO:SOCIETA]. separatamente al fabbricato principale, destinato a ricovero per autovetture. La Corte di merito riteneva che gli originari attori non avessero posto in dubbio l’appartenenza del manufatto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e ne avessero chiesto l’inclusione nel condominio ai fini del riparto delle relative spese di gestione. Riteneva inoltre che la [OSCURATO:SOCIETA]., non costituendosi in sede di rinvio, avesse inteso abbandonare le contestazioni svolte nelle precedenti fasi del giudizio. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed aventi causa della [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’udienza pubblica, laparte controricorrente ha depositato memoria. Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha invocato l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe fatto erroneamente derivare a loro carico, dalla mancata costituzione in sede di rinvio, conseguenze negative non previste dalla legge processuale, esonerando –ingiustamente– la parte onerata dalla prova della fondatezza della propria domanda. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente configurato una ipotesi di non contestazione del fatto, in tal modo omettendo di valutare l’elemento centrale del giudizio di merito, rappresentato dall’inclusione, o meno, dei box realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dopo la costituzione del condominio nell’ambito della compagine dell’ente di gestione. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello, dopo aver dato atto che la Corte di Cassazione aveva cassato la precedente sentenza della Corte di Appello de L’Aquila “… sul presupposto che la domanda di integrazione del regolamento e di revisione delle tabelle meritasse di essere esaminata, in quanto gli attori non ponevano in dubbio l’appartenenza dei boxes ai costruttori e legittimamente pretendevano, da un lato, la predisposizione della planimetria completa e, dall’altro, la partecipazione della società alle spese comuni” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ha poi affermato che “Nel presente giudizio di rinvio, nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha inteso, quindi, coltivare in questa sede le contestazioni svolte nelle precedenti fasi di giudizio (con particolare riferimento all’estraneità dei boxes alla compagine condominiale), è stato disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio al fine di ottenere la redazione della planimetria completa dello stato dei luoghi, comprensiva dell’area antistante il fabbricato, come modificata a seguito della costruzione delle autorimesse, e la modifica delle tabelle millesimali, ai fini dell’inclusione dei boxes di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. pag. 5). In tal modo, il giudice del rinvio ha totalmente aggirato il dictum della decisione rescindente, poiché non ha esaminato il punto nodale della controversia, il cui mancato apprezzamento, invece, aveva condotto alla cassazione con rinvio della precedente decisione assunta dalla Corte distrettuale de L’Aquila. Sul punto, occorre ribadire il principio per cui “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia ad abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24336 del 30/11/2015, Rv. 637778 ; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. del 12/02/2 019 , Rv. 652593). Di conseguenza, “ Il giudice del rinvio è … tenuto a riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 , Rv. 652770 ; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16506 del 19/06/2019 , Rv. 654277 , che esclude che la declaratoria di contumacia dell'originario appellante in sede di rinvio possa comportare l'improcedibilità dell'appello originario, nè il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado). L’accoglimento, nei termini suindicati, dei primi due motivi di ricorso implica l’assorbimento del terzo, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1117 c.c. Sarà infatti compito del giudice del rinvio procedere ad un nuovo esame della fattispecie, al fine di accertare, in concreto, se i beni realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dopo la costituzione del condominio facciano parte, o meno della compagine dell’ente di gestione, traendo poi, da tale accertamento, le opportune conseguenze in relazione alla partecipazione della società –oggi, dei suoi aventi causa–alle spese per la conservazione e gestione della cosa comune. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. PQM la Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legitti