CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 19222/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13980/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154/3DE, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1601/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie d’un immobile, e circostante terreno, esponendo che il loro fondo risultava intercluso, almeno parzialmente, stante che era accessibile solo a piedi, citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di fondi confinanti, perché il passaggio fosse reso accessibile a mezzi meccanici di medie-grandi dimensioni, anche usufruendo di un limitrofo lembo di terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 1. 1. A fronte delle difese esperite dai convenuti ([OSCURATO:PERSONA] contestò la domanda e chiese che, in ogni caso, la servitù gravasse sul fondo di [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo eccepì l’improcedibilità della domanda e la carenza di legittimazione attiva delle attrici) il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, dispose servitù a carico del fondo di [OSCURATO:PERSONA] e, accogliendo la domanda attorea e di [OSCURATO:PERSONA], dispose servitù coattiva in favore dei fondi di entrambe le parti e a carico di quello di [OSCURATO:PERSONA]; condannò, infine, la parte attrice al pagamento dell’indennità di € 3.354,76 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e la parte attrice e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello d’Ancona, accogliendo in parte l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, dichiarò inammissibile la domanda di costituzione di servitù coattiva proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], riporta la sentenza di secondo grado, con i motivi d’appello, aveva lamentato che: - la parte attrice non aveva formulato richiesta di costituzione di servitù coattiva a riguardo del fondo di proprietà dell’appellante, ma solo a riguardo del fondo di [OSCURATO:PERSONA]; -il tratto di strada interessata era pubblica; - la parte attrice aveva errato nell’indicare i mappali sui quali disporre la servitù coattiva e non aveva provveduto tempestivamente a emendare la domanda; -aveva errato il Tribunale a riconoscere una servitù coattiva in favore del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale, convenuto in giudizio, non aveva avanzato domanda in tal senso; -non era vero che non fosse stata contestata la proprietà; - l’importo indennitario, fissato in € 5.000,00, era da reputarsi esiguo, poiché teneva conto solo della perdita di valore del fondo asservito, nel mentre avrebbe dovuto considerare l’implemento di valore apportato al fondo servito, di talché esso avrebbe dovuto fissarsi, secondo gli asseriti parametri dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate, in € 43.065,00. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 4. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione d’inammissibilità per difetto di procura avanzato dalla controricorrente, costituendo principio consolidato quello secondo il quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce(ex multis, Sez. 6, n. 1205, 2271/2015, Rv. 634038). 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, co. 4 e 1052 cod. civ.; nonché mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché dell’omessa e/o apparente ed insufficiente motivazione . Assume il ricorrente che nella sintetica motivazione resa dalla Corte di Genova non era dato cogliere ponderazione alcuna dei contrapposti interessi. In particolare, si sostiene che la disposta servitù implicava l’allargamento della strada d’accesso di [OSCURATO:PERSONA], da lungo tempo utilizzata, così com’era, dalla controricorrente per accedere al proprio immobile, introducendosi dalla via pubblica, attraverso un passo carraio (giudicato idoneo dal Comune di Savignone, allorquando lo regolarizzò nel 2000), anche mediante mezzi meccanici di medie dimensioni; adeguatezza che anche il c.t.u. aveva accertato. Era pacifico e riscontrato dal consulente del giudice che la porzione del mappale interessato dall’allargamento della strada faceva parte del giardino annesso all’abitazione dell’esponente, al quale si era procurato un sensibile danno, al solo fine di rendere un po' più agevole l’accesso alla controparte. L’immobile della Caviglia non costituiva casa d’abitazione, al contrario di quello del ricorrente, e, perciò, non era stato spiegato con quale ponderazione era stata costituita la servitù, che aveva finito per sottrarre 2 mq del giardino annesso all’abitazione dell’esponente, che non avrebbero più potuto essere fruiti, venendo destinati al transito, procurando così, in realtà, un vero e proprio esproprio. Comparazione, che avrebbe dovuto essere ben approfondita in presenza d’una interclusione relativa, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. 5. 1. La doglianza è inammissibile. Al contrario di quel sostiene il ricorrente la Corte locale, con motivazione incensurabile, ha fatto luogo alle valutazioni del caso, non solo riprendendo gli argomenti del primo giudice, ma esaminando puntualmente le questioni qui inammissibilmente riproposte dal ricorrente (si veda il punto 3 della pag. 8 della sentenza). Trattasi, per vero, di 50 cm lineari, utilizzati per smussare l’angolo d’accesso, così allargando l’ingresso al viottolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È nulla la sentenza sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass.nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). Nullità che ricorre tutte le volte in cui resti insondabile il percorso argomentativo seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione a riguardo della censura d’appello, potendosi affermare versarsi nell’ipotesi del modello di decisione apriori, nel quale assume rilievo l’atto del puro volere del giudice (rigetto dell’impugnazione), privo del costrutto giustificativo, in totale difformità del modello imposto dall’art. 111 Cost. Per contro, nel caso in esame la sentenza, come si è visto, rende motivazione compiuta, collegata alle risultanze istruttorie e logicamente ripercorribile, nel mentre la parte ricorrente perora un alternativo assetto motivazionale che avrebbe potuto darle ragione. La deduzione, poi, del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, co. 4, 1052 cod. civ., violazione dell’art. 42 Cost., nonché, mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché dell’omessa e/o apparente ed insufficiente motivazione . Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata aveva operato una distorta interpretazione della sentenza n. 167/1999 della Corte costituzionale, la quale aveva esteso la possibilità del passaggio coattivo, oltre alle ipotesi prevedute dalle norme richiamate, solo a tutela delle persone disabili, circostanza non sussistente né dedotta. Esigenza che, peraltro, soggiunge, ancora una volta, il ricorrente, non avrebbe potuto identificarsi con l’assicurare maggior comodità al transito di veicoli di medie dimensioni, già possibile. Inoltre, il Granara insiste nel criticare la decisione per avere gravato una parte del fondo asservito all’abitazione, in violazione dell’art. 1051 cod. civ. 6. 1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, merita rilevare che la critica risulta nuova, in quanto prospetta per la prima volta in questa sede critiche non mosse con l’appello, i cui motivi, come sopra richiamati, sono stati sintetizzati dalla Corte di Genova. In disparte vale la pena osservare che l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c. (Sez. 2, n. 8817, 10/04/2018, Rv. 648015 – 02; nello stesso senso, ex multis, Cass. nn. 14102/2012 e 21156/2015). Conforme è anche il principio che si ricava dalla sentenza di questa Corte n. 1403/2012, che il ricorrente assume essere di segno contrario: L'art. 1052 cod. civ. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, cod. civ. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art.1053 cod. civ. (Rv. n. 623564 –01). Non è necessario che vi sia una situazione di disabilità in atto, dovendosi assicurare l’accesso al disabile che, per qualunque ragione debba raggiungere quell’abitazione (cfr. ex multis, Cass.nn. 1477/2018, 10045/2008, 2150/2009, 14103/2012). Quanto all’asserita non disagevole percorribilità, senza che occorresse far luogo all’allargamento della parte iniziale, si ricade, ovviamente, nella pretesa di un improprio riesame di merito. Infine, La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf., Cass. nn. 15879/2018, 3709/2014). 7. Con il terzo motivo, posto in via di subordine, viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1053, 1226 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché, mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché dell’omessa e/o apparente ed insufficiente motivazione . Il ricorrente contesta la quantificazione dell’indennizzo, addebitando alla sentenza di non aver considerato che si trattava di un vero e proprio esproprio, stante la destinazione dell’area, in via esclusiva, al transito. Inoltre, la sentenza non avrebbe bilanciato il sacrificio della parte gravata con un indennizzo adeguato al deprezzamento del fondo asservito, che qui viene quantificato in € 10.680,00, sempre secondo gli asseriti parametri delle quotazioni dell’Osservatorio immobiliare della Agenzia delle entrate. 7. 1. Il motivo è inammissibile. Come si è visto il motivo d’appello invocava indennizzo equivalente all’arricchimento di valore del fondo servito (aspettativa, peraltro, radicalmente priva di giuridico fondamento, come chiarito da questa Corte con l’ordinanza n. 21866/2020). In questa sede qui vi è una pretesa del tutto nuova: l’indennizzo, così come quantificato, non soddisfa il proprietario del fondo asservito della perdita di valore del proprio immobile. A prescindere dal primo profilo d’inammissibilità, la critica non è, comunque, scrutinabile, essendo diretta a un riesame degli apprezzamenti di merito non censurabili davanti a questa Corte. 8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1052 cod. civ., 81 e 100 cod. proc. civ., nonché mancanza di motivazione sotto il profilo dell’omessa e/o apparente ed insufficiente motivazione –ultrapetizione . Assume il Granara che, per come era stata formulata la domanda, non constava che l’attrice avesse chiesto costituirsi servitù coattiva ai danni del ricorrente, rivolta com’era nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. In citazione la Caviglia si era semplicemente limitata a soggiungere anche usufruendo della limitrofa porzione di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] . 8. 1. Anche quest’ultima doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. La sentenza impugnata spiega che [OSCURATO:PERSONA] (successivamente deceduta in corso di causa) e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse eliminata l’interclusione assoluta o perlomeno parziale d’accesso al fondo attoreo mediante costituzione una servitù coattiva di passaggio sul terreno/fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e/o l’ampliamento del passo carrabile già esistente in favore del predetto [OSCURATO:PERSONA], anche usufruendo della limitrofa porzione di terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] già oggetto del sopracitato contratto di comodato, nella misura che verrà ritenuta necessaria per consentire il transito dei veicoli di media fattezza … obbligando quindi i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a consentire tale passaggio carrabile . La domanda, prosegue, la Corte locale si sostanziava nella richiesta di costituzione di servitù coattiva ai danni delle proprietà di entrambi i convenuti . L’espressione “ampliamento del passo carrabile di Granara g. B.”, esplicitava la ristrettezza dell’imbocco del percorso e la necessità di un allargamento usufruendo della limitrofa porzione facente parte dl fondo di [OSCURATO:PERSONA]. Da quanto riportato emerge che la sentenza ha spiegato la portata della domanda svolta nei confronti dell’odierno ricorrente. Questa Corte ha condivisamente enunciato il principio secondo il quale la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 3, n. 11103, 10/06/2020, Rv. 658078 -01). Nel caso in esame la Corte territoriale, a fronte degli enunciati di cui all’atto introduttivo sopra ripresi, ha adempiuto al compito ricognitivo ad essa riservato insindacabilmente, senza incorrere in alcuno dei vizi riportati (sul punto cfr., inoltre, S.U. n. 22232/2016, Cass. nn. 3649/2007, 8868/2011, 10269/2016, 8779/2020, 13920/2023, 14669/2022). A volere esaminare il punto da speculare angolazione, deve escludersi vizio attinente all'individuazione del “petitum”, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sez. 5, n. 30370, 06/11/2023, Rv. 669718), essendo evidente che il bene della vita agognato dalla parte attrice consisteva, inequivocabilmente, nel coattivo allargamento del tratto iniziale del percorso asservito. 9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 10. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiara