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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09570/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio, non qualificabile nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., in relazione allo spaccio reiterato quotidiano per anni.

La responsabilità risulta dalle numerose dichiarazioni degli acquirenti che si riscontrano tra loro.

Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.

Anche il secondo motivo sulla durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici per anni 5) è manifestamente infondato essendo la durata predeterminata dalla legge (art. 29 cod. pen.).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio, non qualificabile nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., in relazione allo spaccio reiterato quotidiano per anni. La responsabilità risulta dalle numerose dichiarazioni degli acquirenti che si riscontrano tra loro. Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Anche il secondo motivo sulla durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici per anni 5) è manifestamente infondato essendo la durata predeterminata dalla legge (art. 29 cod. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 09570/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris