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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 15298/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, confermava il decreto emesso dal tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 6.3.2017, con cui è stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per anni 3 e mesi sei nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed imposizione di cauzione di C 3000, e le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca di una serie di beni in esso specificamente indicati, in tal modo rigettando il relativo appello articolato, in qualità di proposto, da [OSCURATO:PERSONA], e nella qualità di terzi interessati, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli indicati appellanti, con un unico atto di impugnazione, lamentando: 1) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale qualificata in relazione all'art. 4 comma 1 lett. a) del d.lgs. 159/2011; 2) violazione di legge, in relazione all'art. 24, co. 1, d.lgs. n. 159/2011, con riferimento alla asserita provenienza illecita dei beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca; 3) vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza ovvero della natura meramente apparente della motivazione del decreto oggetto di ricorso, con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]„ utilizzate dalla corte territoriale per fondare la propria decisione; 4) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della attualità della pericolosità sociale qualificata in relazione all'art. 4 d.lgs. 159/201.

3. Con requisitoria scritta del 23.9.2021 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

Con memoria difensiva del 12.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, i difensori di fiducia dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Trocoli e avv. [OSCURATO:PERSONA], replicavano alle osservazioni del pubblico ministero, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.

Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez.

I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez.

I, 10.12.2010, n. 580).

Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un recente arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez.

U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).

In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435).

Orbene, la corte di appello di Palermo, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole dogiianze difensive riportate nei motivi di ricorso, sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione, corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali, la sussistenza, nel caso in esame, di tutti i presupposti di legge per l'applicazione delle indicate misure di sicurezza nei confronti dei ricorrenti, le cui censure risultano in gran parte assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto acriticamente reiterative delle doglianze già disattese.

Ed invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, non può non rilevarsi che le censure difensive riguardanti l'attendibilità attribuita alla narrazione dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'impossibilità di operare un collegamento tra le dichiarazioni dei suddetti collaboratori e quelle di [OSCURATO:PERSONA]; il contrasto tra le dichiarazioni dello Spataro e quelle di [OSCURATO:PERSONA]; la non pertinenza dei rilievi operati dai consulenti tecnici del pubblico ministero e dalla disposta perizia in ordine alla ricostruzione delle fonti di finanziamento delle imprese commerciali riferibili al Ferdico, da doversi considerare, contrariamente all'assunto accusatorio, provenienti da mutui ritualmente contratti con il sistema bancario, integrano, non solo una mera reiterazione acritica delle doglianze già prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale con articolata e diffusa motivazione, ma appaiono anche, in tutta evidenza, vizi che aggrediscono la congruenza del percorso motivazionale, peraltro sotto un profilo di natura squisitamente fattuale, riconducibili, pertanto, non alla previsione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., ma a quella di cui alla lett. e) del medesimo articolo, non scrutinabili in questa sede, in considerazione, come già detto, della particolare natura del provvedimento oggetto di ricorso.

Non può, pertanto, non condividersi l'osservazione del pubblico ministero, secondo cui "contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, nelle oltre 50 pagine dei motivi della decisione il decreto esamina e confuta, una per una, gli argomenti della difesa, pervenendo ad un giudizio di sostanziale e perdurante vicinanza "finanziaria" e materiale del Ferdico a cosa nostra, alla quale non soltanto consentiva investimenti remunerati nelle sue imprese, ma altresì poneva a disposizione i propri locali per riunioni, ricevendone in cambio anche protezione da pretese estorsive di terzi, ed autorizzazioni a "denunziare" tali tentativi".

Identiche considerazioni valgono per gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali si denunciano del pari vizi motivazionali, che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto, già valutati dalla corte territoriale, attraverso una mera riproposizione dei rilievi già disattesi in sede di appello.

Anche in questo caso ritiene il Collegio di dover condividere quanto sottolineato dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione nella menzionata requisitoria del 23.9.2021, non inficiato dalle considerazioni svolte dai difensori nella memoria di replica.

La corte di appello, con motivazione affatto apparente, sulla base di una puntuale ed esaustiva valutazione dei plurimi elementi relativi ad un arco temporale di circa trent'anni, ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] un imprenditore, che sin dall'inizio della sua attività ha sfruttato i capitali illeciti e gli appoggi derivanti dalla sua vicinanza all'associazione a delinquere di stampo mafioso nota come "cosa nostra", per imporsi sul mercato e dare vita ad una crescita economica spiegabile solo alla luce di tali apporti.

Nel giungere a tale conclusione la corte territoriale ha fatto buon governo dei princìpi da tempo elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da quello affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (cfr. Cass., Sez.

U., n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605, nonché, nello stesso senso, Cass. Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Rv. 281457).

In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale, posto che gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438; Cass., Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372).Risulta, pertanto, del tutto irrilevante la circostanza che il Ferdico, tratto a giudizio per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, sia stato assolto in primo grado e poi condannato in appello, con sentenza che la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, con riferimento alla rinnovazione dell'esame di alcuni collaboratori di giustizia.

Né va taciuto che il principio di diritto richiamato dai ricorrenti, secondo cui per procedere alla confisca è necessario raggiungere la certezza della derivazione dei beni oggetto di apprensione da un'attività illecita, non appare conferente, avendo ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità chiarito che nel giudizio di prevenzione l'assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all'art. 192, c.p.p., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza (cfr. Cass., Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438; Cass., Sez.

U., n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262606).

In questo consolidato alveo giurisprudenziale si inserisce il condivisibile orientamento, alla luce del quale nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192, c.p.p.„ né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse di ostacolo all'emissione della misura di prevenzione la circostanza che il ricorrente fosse stato assolto nel processo di merito inerente all'intestazione fittizia di beni, per carenza di prova, in applicazione dei principi di cui all'art. 192, c.p.p.: cfr. Cass., Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Rv. 273036, nonché la già citata Cass., Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438).

Di tale principio ha fatto buon governo la corte territoriale, ritenendo non fondate le censure, ancora una volta acriticamente reiterate, relative alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base, come nota correttamente il pubblico ministero, di una valutazione non frazionata, ma complessiva degli elementi di fatto acquisiti, non coincidenti con il materiale probatorio su cui si è fondata la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, allegata al ricorso, di [OSCURATO:PERSONA], classe 1960, in cui è stato espresso un giudizio negativo sull'attendibilità dei suddetti collaboratori di giustizia.

Anche con il quarto motivo di ricorso si denuncia (sotto un profilo meramente fattuale, peraltro) un vizio di motivazione, a fronte di un percorso motivazione affatto apparente.

Ed invero la corte territoriale ha reso una motivazione del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati dalla stessa corte, secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434).

Tali fatti sono stati compiutamente indicati dal giudice di appello, non solo nella lunga durata dei rapporti del proposto con famiglie e ambienti "mafiosi" e nei legami da egli intrattenuti con esponenti di spicco di tali ambienti, ma anche nell'attività distrattiva posta in essere dal Ferdico fino al momento dell'esecuzione del sequestro di prevenzione, attraverso il prelievo dalle casse sociali delle società da quest'ultimo controllate "di somme eccedenti gli utili conseguiti", la cui destinazione finale è rimasta ignota, senza tacere che le condotte di intestazione fittizia di beni allo scopo di eludere le norme in tema di prevenzione, per cui lo stesso è stato condannato con sentenza non definitiva in primo grado, sono state contestate come commesse a far data dal 2013 e dal 2015.

Non può pertanto ritenersi violato il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale motivazione nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio (nella specie, circa otto anni) e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Rv. 276135), perché nel caso in esame la distanza tra i due gradi di giudizio non è anomala (si tratta di quasi quattro anni) né appare eccessivamente risalente nel tempo la datazione dei fatti innanzi indicati, che si protraggono almeno sino al 2015.

Del tutto inesistenti, infine, appaiono eventuali motivi di ricorso volti a far valere specifiche e autonome doglianze dei terzi interessati.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., ciascuno al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, confermava il decreto emesso dal tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 6.3.2017, con cui è stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per anni 3 e mesi sei nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed imposizione di cauzione di C 3000, e le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca di una serie di beni in esso specificamente indicati, in tal modo rigettando il relativo appello articolato, in qualità di proposto, da [OSCURATO:PERSONA], e nella qualità di terzi interessati, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli indicati appellanti, con un unico atto di impugnazione, lamentando: 1) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale qualificata in relazione all'art. 4 comma 1 lett. a) del d.lgs. 159/2011; 2) violazione di legge, in relazione all'art. 24, co. 1, d.lgs. n. 159/2011, con riferimento alla asserita provenienza illecita dei beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca; 3) vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza ovvero della natura meramente apparente della motivazione del decreto oggetto di ricorso, con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]„ utilizzate dalla corte territoriale per fondare la propria decisione; 4) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della attualità della pericolosità sociale qualificata in relazione all'art. 4 d.lgs. 159/201. 3. Con requisitoria scritta del 23.9.2021 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Con memoria difensiva del 12.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, i difensori di fiducia dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Trocoli e avv. [OSCURATO:PERSONA], replicavano alle osservazioni del pubblico ministero, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580). Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un recente arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). Orbene, la corte di appello di Palermo, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole dogiianze difensive riportate nei motivi di ricorso, sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione, corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali, la sussistenza, nel caso in esame, di tutti i presupposti di legge per l'applicazione delle indicate misure di sicurezza nei confronti dei ricorrenti, le cui censure risultano in gran parte assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto acriticamente reiterative delle doglianze già disattese. Ed invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, non può non rilevarsi che le censure difensive riguardanti l'attendibilità attribuita alla narrazione dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'impossibilità di operare un collegamento tra le dichiarazioni dei suddetti collaboratori e quelle di [OSCURATO:PERSONA]; il contrasto tra le dichiarazioni dello Spataro e quelle di [OSCURATO:PERSONA]; la non pertinenza dei rilievi operati dai consulenti tecnici del pubblico ministero e dalla disposta perizia in ordine alla ricostruzione delle fonti di finanziamento delle imprese commerciali riferibili al Ferdico, da doversi considerare, contrariamente all'assunto accusatorio, provenienti da mutui ritualmente contratti con il sistema bancario, integrano, non solo una mera reiterazione acritica delle doglianze già prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale con articolata e diffusa motivazione, ma appaiono anche, in tutta evidenza, vizi che aggrediscono la congruenza del percorso motivazionale, peraltro sotto un profilo di natura squisitamente fattuale, riconducibili, pertanto, non alla previsione dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., ma a quella di cui alla lett. e) del medesimo articolo, non scrutinabili in questa sede, in considerazione, come già detto, della particolare natura del provvedimento oggetto di ricorso. Non può, pertanto, non condividersi l'osservazione del pubblico ministero, secondo cui "contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, nelle oltre 50 pagine dei motivi della decisione il decreto esamina e confuta, una per una, gli argomenti della difesa, pervenendo ad un giudizio di sostanziale e perdurante vicinanza "finanziaria" e materiale del Ferdico a cosa nostra, alla quale non soltanto consentiva investimenti remunerati nelle sue imprese, ma altresì poneva a disposizione i propri locali per riunioni, ricevendone in cambio anche protezione da pretese estorsive di terzi, ed autorizzazioni a "denunziare" tali tentativi". Identiche considerazioni valgono per gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali si denunciano del pari vizi motivazionali, che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto, già valutati dalla corte territoriale, attraverso una mera riproposizione dei rilievi già disattesi in sede di appello. Anche in questo caso ritiene il Collegio di dover condividere quanto sottolineato dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione nella menzionata requisitoria del 23.9.2021, non inficiato dalle considerazioni svolte dai difensori nella memoria di replica. La corte di appello, con motivazione affatto apparente, sulla base di una puntuale ed esaustiva valutazione dei plurimi elementi relativi ad un arco temporale di circa trent'anni, ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] un imprenditore, che sin dall'inizio della sua attività ha sfruttato i capitali illeciti e gli appoggi derivanti dalla sua vicinanza all'associazione a delinquere di stampo mafioso nota come "cosa nostra", per imporsi sul mercato e dare vita ad una crescita economica spiegabile solo alla luce di tali apporti. Nel giungere a tale conclusione la corte territoriale ha fatto buon governo dei princìpi da tempo elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da quello affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (cfr. Cass., Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605, nonché, nello stesso senso, Cass. Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Rv. 281457). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale, posto che gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438; Cass., Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372).Risulta, pertanto, del tutto irrilevante la circostanza che il Ferdico, tratto a giudizio per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, sia stato assolto in primo grado e poi condannato in appello, con sentenza che la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, con riferimento alla rinnovazione dell'esame di alcuni collaboratori di giustizia. Né va taciuto che il principio di diritto richiamato dai ricorrenti, secondo cui per procedere alla confisca è necessario raggiungere la certezza della derivazione dei beni oggetto di apprensione da un'attività illecita, non appare conferente, avendo ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità chiarito che nel giudizio di prevenzione l'assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all'art. 192, c.p.p., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza (cfr. Cass., Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438; Cass., Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262606). In questo consolidato alveo giurisprudenziale si inserisce il condivisibile orientamento, alla luce del quale nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192, c.p.p.„ né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse di ostacolo all'emissione della misura di prevenzione la circostanza che il ricorrente fosse stato assolto nel processo di merito inerente all'intestazione fittizia di beni, per carenza di prova, in applicazione dei principi di cui all'art. 192, c.p.p.: cfr. Cass., Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Rv. 273036, nonché la già citata Cass., Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438). Di tale principio ha fatto buon governo la corte territoriale, ritenendo non fondate le censure, ancora una volta acriticamente reiterate, relative alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base, come nota correttamente il pubblico ministero, di una valutazione non frazionata, ma complessiva degli elementi di fatto acquisiti, non coincidenti con il materiale probatorio su cui si è fondata la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, allegata al ricorso, di [OSCURATO:PERSONA], classe 1960, in cui è stato espresso un giudizio negativo sull'attendibilità dei suddetti collaboratori di giustizia. Anche con il quarto motivo di ricorso si denuncia (sotto un profilo meramente fattuale, peraltro) un vizio di motivazione, a fronte di un percorso motivazione affatto apparente. Ed invero la corte territoriale ha reso una motivazione del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati dalla stessa corte, secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434). Tali fatti sono stati compiutamente indicati dal giudice di appello, non solo nella lunga durata dei rapporti del proposto con famiglie e ambienti "mafiosi" e nei legami da egli intrattenuti con esponenti di spicco di tali ambienti, ma anche nell'attività distrattiva posta in essere dal Ferdico fino al momento dell'esecuzione del sequestro di prevenzione, attraverso il prelievo dalle casse sociali delle società da quest'ultimo controllate "di somme eccedenti gli utili conseguiti", la cui destinazione finale è rimasta ignota, senza tacere che le condotte di intestazione fittizia di beni allo scopo di eludere le norme in tema di prevenzione, per cui lo stesso è stato condannato con sentenza non definitiva in primo grado, sono state contestate come commesse a far data dal 2013 e dal 2015. Non può pertanto ritenersi violato il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale motivazione nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio (nella specie, circa otto anni) e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Rv. 276135), perché nel caso in esame la distanza tra i due gradi di giudizio non è anomala (si tratta di quasi quattro anni) né appare eccessivamente risalente nel tempo la datazione dei fatti innanzi indicati, che si protraggono almeno sino al 2015. Del tutto inesistenti, infine, appaiono eventuali motivi di ricorso volti a far valere specifiche e autonome doglianze dei terzi interessati. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., ciascuno al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som
Decreto Cassazione n. 15298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris