CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2023
Cassazione n. 13241/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 luglio 1980; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 agosto 1959; avverso la sentenza del 7 dicembre 2021, della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alle statuizioni civili; letta la memoria depositata il 19 febbraio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado (di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione), ha condannato le attuali ricorrenti al risarcimento del danno causato alla parte civile (appellante). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse delle imputate, si compone di due motivi d'impugnazione con i quali si lamenta, con il primo, che la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 578 cod. proc. pen., ritenendo la legittimazione del giudice d'appello a valutare l'impugnazione ai soli effetti civili, anche nell'ipotesi in cui in primo grado fosse stata dichiarata l'estinzione; con il secondo, in subordine, la violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe provveduto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo. Alla luce dell'incontestata qualificazione giuridica operata dal primo giudice (che ha escluso le originarie aggravanti), è pacifico che il termine prescrizionale sia decorso prima della sentenza di primo grado. E, nonostante ciò, la corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado (ffichiarativa della prescrizione), ha condannato le ricorrenti al risarcimento del danno. In questi termini, il giudice d'appello ha esercitato una giurisdizione che, in realtà, non aveva. La cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, infatti, presuppone che quella penale sia giunta ad una sentenza di condanna, quanto meno in primo grado. Cosicché, se si accerta, anche in sede di appello, che il termine è maturato prima della sentenza di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non solo non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno (Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Rv. 277104), ma deve anche revocare le eventuali statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670), essendo queste ultime escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, e le statuizioni civili revocate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio ed elimina le statuizioni civili. Così deciso il 28 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] glier