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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 03539/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 in Catania; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2241, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 4.2.2021, e pubblicata l’8.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Estratto di ruolo - Avvisi di accertamento esecutivi - Istanza di sospensione -Art. 5, l. n. 130 del 2022.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] narrava di aver conseguito un estratto di ruolo relativo alla propria posizione contributiva, e di avere così appreso della pendenza a suo carico di due pretese tributarie relative all’omesso pagamento dell’Irpef, riportate in altrettanti avvisi di accertamento esecutivi attinenti gli anni 2007 e 2008, periodi d’imposta in relazione ai quali non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

2. Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania contestando, in primo luogo, l’omissione della notificazione degli atti impositivi e la conseguente decadenza dell’Ente impositore dal potere di esercitare la pretesa tributaria.

La CTP, preso atto che la tardiva costituzione in giudizio dell’Ente impositore non consentiva di esaminare la documentazione prodotta fuori termine dall’Amministrazione finanziaria, riteneva non provata la notificazione degli avvisi di accertamento, e pertanto annullava gli atti impositivi.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia che, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, riteneva la regolarità della procedura di notificazione degli atti impositivi e non maturata la decadenza/prescrizione dei crediti tributari.

In conseguenza riaffermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Quindi il ricorrente ha depositato memoria, domandando la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, del Dl. n. 78 del 2010, come conv., e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello ritenendo di potersi valere di una presunzione semplice “al fine di valutare la connessione tra le somme iscritte a ruolo e gli accertamenti esecutivi” (ric., p. 6).

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 140-148 cod. proc. civ., e dell’art. 2700 cod. civ., per avere la CTR ritenuto regolarmente notificato l’avviso di accertamento esecutivo relativo all’anno 2007 per cui è causa.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022.

Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo, con conseguente rinvio, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla Sezione tributaria.

La Corte, P.Q.M.

Sospende il processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 in Catania; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2241, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 4.2.2021, e pubblicata l’8.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Estratto di ruolo - Avvisi di accertamento esecutivi - Istanza di sospensione -Art. 5, l. n. 130 del 2022. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] narrava di aver conseguito un estratto di ruolo relativo alla propria posizione contributiva, e di avere così appreso della pendenza a suo carico di due pretese tributarie relative all’omesso pagamento dell’Irpef, riportate in altrettanti avvisi di accertamento esecutivi attinenti gli anni 2007 e 2008, periodi d’imposta in relazione ai quali non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi. 2. Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania contestando, in primo luogo, l’omissione della notificazione degli atti impositivi e la conseguente decadenza dell’Ente impositore dal potere di esercitare la pretesa tributaria. La CTP, preso atto che la tardiva costituzione in giudizio dell’Ente impositore non consentiva di esaminare la documentazione prodotta fuori termine dall’Amministrazione finanziaria, riteneva non provata la notificazione degli avvisi di accertamento, e pertanto annullava gli atti impositivi. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia che, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, riteneva la regolarità della procedura di notificazione degli atti impositivi e non maturata la decadenza/prescrizione dei crediti tributari. In conseguenza riaffermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Quindi il ricorrente ha depositato memoria, domandando la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, del Dl. n. 78 del 2010, come conv., e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello ritenendo di potersi valere di una presunzione semplice “al fine di valutare la connessione tra le somme iscritte a ruolo e gli accertamenti esecutivi” (ric., p. 6). 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 140-148 cod. proc. civ., e dell’art. 2700 cod. civ., per avere la CTR ritenuto regolarmente notificato l’avviso di accertamento esecutivo relativo all’anno 2007 per cui è causa. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo, con conseguente rinvio, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla Sezione tributaria. La Corte, P.Q.M. Sospende il processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo
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