CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (uditO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, preliminarmente rigettata la richiesta di pena concordata formulata da entrambi gli imputati, ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Caivano, 19/01/2022). 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 3. I motivi di ricorso sono comuni ad entrambi ed afferiscono, il primo, all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte territoriale ha rigettato la proposta di concordato, espressa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., reputando la pena proposta non congrua "alla luce della gravità del fatto e della personalità dei rei, come meglio si specificherà in sentenza"; il secondo, al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, reputando carente, assertiva e contraddittoria la relativa motivazione. 3.1. Quanto al primo motivo, la difesa del Grassia, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'anzidetta ordinanza dibattimentale, osserva che tale valutazione di incongruità appare obiettivamente priva di logica ove si consideri la minima differenza tra la pena irrogata in sentenza (anni 4 e mesi 8 di reclusione, partendo da una pena base di anni 7 di reclusione) e quella concordata (anni 4 di reclusione, partendo da una pena base di anni 6), cui si perveniva senza ricorrere al riconoscimento di attenuanti. Chiede pertanto a questa Suprema Corte di voler applicare la pena concordata di anni quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa. 3.2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, sullo specifico punto, violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e vizio di motivazione della citata ordinanza giacché, nel respingere la richiesta di concordato, la Corte di appello ha anticipato la successiva decisione del gravame, prima che avesse luogo la discussione della difesa. Il ricorrente lamenta poi che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di concordato sulla base della gravità dei fatti, abbia esplicitamente rinviato alla successiva sentenza per le relative argomentazioni.4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Indipendentemente dalla questione sulla ricorribilità per cassazione della statuizione del giudice di secondo grado che rigetti la richiesta concordata di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità - essendosi contrapposto all'orientamento tradizionale, che nega l'ammissibilità di una doglianza di questo tipo (ex multis, Sez. 7, ord. n. 20085 del 02/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281512), altro indirizzo che non rinviene ostacoli normativi all'impugnativa di tale statuizione (Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283610; Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.) -, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso, comune ai ricorrenti, risulta in ogni caso manifestamente infondato. La Corte territoriale ha, infatti, motivato sulle ragioni per cui la richiesta non poteva essere accolta rilevando la incongruità della pena concordata alla luce della gravità dei fatti. Non è ravvisabile la dedotta incompatibilità a partecipare al giudizio dei Giudici di appello che abbiano disatteso la richiesta di concordato sulla pena in appello (Sez. 6, n. 2180 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 284204 - 01). La Corte costituzionale ha più volte affermato che, per la ricorrenza di un'ipotesi di incompatibilità del giudice, occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in "fasi diverse" del procedimento e non nel corso della medesima fase (cfr., ex multis, ordinanze n. 123 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999; sentenza n. 131 del 1996). Con le citate pronunce, è stata affrontata dalla Corte Costituzionale, nel senso della manifesta infondatezza, la questione dell'incompatibilità del giudicante che, prima dell'apertura del dibattimento, aveva rigettato la richiesta di rito speciale (cfr. ord. n. 123 dei 2004). Come ha osservato di recente la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 2022), la giurisprudenza costituzionale, è costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, prodromici alla decisione conclusiva -, resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento la quale comporterebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex mu/tis, Corte Cost. n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999). In questi casi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa» (sentenza n. 177 del 1996). In questi termini si è espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 6, n. 2180 del 04/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284204. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278527, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio). Merita inoltre d'essere ricordato che, con la sentenza n. 448/95, la Corte Costituzionale, nel rigettare la questione sulla compatibilità a giudicare il merito dell'impugnazione da parte del giudice che non ha accolto la richiesta di concordato in appello dell'imputato e del pubblico ministero, ha affermato che tale figura di accordo fra le parti implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruità della pena concordata, ma che la valutazione contenutistica del giudice non è idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilità per il giudizio di merito, giacché il "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, infatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Concludendo sul punto per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni. Né la questione dedotta rientra in una delle ipotesi per le quali il Giudice possa essere ricusato. Invero, in tema di ricusazione, costituisce "parere" sull'oggetto del procedimento, a norma dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la formulazione di una precisa opinione circa le questioni di diritto e di fatto di cui è intessuta la regiudicanda, nonché circa le decisioni da assumere (Sez. 6, n. 18484 del 12/12/2014, dep. 2015, Fasano, Rv. 263540). Nel caso di specie, tuttavia, la qualificazione in termini di "gravità" dei fatti non vale ad attribuire natura di "parere" a quella che era null'altro che una mera constatazione, non esprimendo alcun convincimento in ordine alla responsabilità penale degli imputati e nemmeno alla sussistenza dei reati a questi ascritti. I motivi di ricusazione del giudice, peraltro, sono da ritenere tassativi e non estensibili, in via analogica, a situazioni di mera opportunità, effettiva o presunta (Sez. 6, n. 1024 del 10/03/1994, Ferlin, Rv. 198490). Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono infatti norme eccezionali e, in quanto tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e, più in particolare, alla capacità del giudice; sia perché consentono un'ingerenza delle parti in una materia attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e quindi sottratta, d'ordinario, alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice (Sez. 6, n. 3920 del 26/11/1999, 2000, Santalco G., Rv. 215315; Sez. 2, n. 2703 del 05/06/1992, Falbo ed altri, Rv. 190793). Si collocano fuori dal raggio di operatività dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., le attività endo-processuali, come quella di valutazione e di rigetto della proposta di concordato in appello, non costituenti cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., che il giudice compie secondo le scansioni o sequenze procedinnentali normativamente previste e costituenti passaggi obbligati e necessari dell'itinerario logico- giuridico che egli deve esperire per pervenire alla decisione finale, in quanto momenti prodromici e strumentali rispetto ad essa, sempre che le esternazioni si mantengano nei limiti funzionali allo scopo tipico dell'atto e non invadano, senza necessità e giustificazione, lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva (Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007, Condello, Rv. 237627, secondo cui, in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice l'anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che la stessa sia necessaria ai fini della decisione adottata e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato). Ciò che, per quanto più sopra detto, non è dato riscontrare nel caso in disamina. 2.1. Tenuto altresì conto delle considerazioni che precedono, la doglianza sollevata dal primo motivo dalla difesa del Grassia, che ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'anzidetta ordinanza dibattimentale, in considerazione della minima differenza tra la pena irrogata in sentenza e quella concordata, è inammissibile, perché afferisce ad una questione di merito, rientrando la determinazione della pena nella piena discrezionalità del giudice. 2.2. Il motivo, con cui entrambi gli imputati lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dolendosi dell'eccessività della pena ritenuta priva di adeguata giustificazione sul piano motivazionale, è privo di pregio. Giova ricordare che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi adriana, Rv. 282693). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio. Ha affermato che il Grassia aveva reso dichiarazioni inverosimili, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso gli addebiti «tardivamente, a fronte di un quadro probatorio che egli aveva ormai compreso essere granitico»; che i «tentativi di una scelta di vita lecita compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] ed il bisogno economico conseguente alla perdita del lavoro che egli aveva trovato all'estero, non appaiono elementi in grado di attenuare il disvalore dei fatti commessi»; che il revirement di Grassia in sede di appello non appariva alla Corte di appello «idoneo a giustificare la concessione a suo favore delle circostanze innominate», trattandosi «di dichiarazioni frutto di mero calcolo utilitaristico che non scalfiscono il grave disvalore del fatto commesso». La Corte territoriale ha concluso sul punto osservando che la pena irrogata ad entrambi gli imputati appare congrua rispetto «alla gravità dei fatti, considerate le modalità realizzative... e la quantità e qualità della sostanza» di cui gli stessi disponevano, nonché la loro personalità «desumibile dalla loro partecipazione ai fatti e dal contegno processuale». Si tratta, all'evidenza, di motivazione congrua e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame