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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 01689/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 223 co. 2 n. 2 e 223 co. 1,216 co. 1 n. 2 L. Fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., è manifestamente infondato, atteso che in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (Sez. 5, Sentenza n. 17799 del 01/04/2022 Ud. (dep. 04/05/2022) Rv. 283253 - 01); Rilevato, inoltre, che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 13 del provvedimento impugnato); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 15 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 24 settembre 2025 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 223 co. 2 n. 2 e 223 co. 1,216 co. 1 n. 2 L. Fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., è manifestamente infondato, atteso che in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (Sez. 5, Sentenza n. 17799 del 01/04/2022 Ud. (dep. 04/05/2022) Rv. 283253 - 01); Rilevato, inoltre, che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 13 del provvedimento impugnato); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 15 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre 2025 Il consigli
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