CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09324/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio ascritto all'odierna ricorrente, risulta manifestamente infondato, a fronte di una motivazione da cui non emerge alcun profilo di contraddittorietà (cfr. pp. 4-7, ove si evidenzia la sussistenza del fatto tipico, avendo l'imputata contributo a sostituire con orologi di lusso acquistati a proprio nome altrui risorse finanziarie di provenienza illecita, senza che rilevi il diretto pagamento parziale da parte dell'autore del delitto presupposto, così contribuendo alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio perpetrato da quest'ultimo, configurabile solo nei confronti dell'intraneus - cfr. Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281596-01; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, volto a censurare violazione di legge per avere i giudici di appello erroneamente affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato ex art. 648-bis cod. pen., risulta del tutto generico poiché non si confronta con la corretta considerazione dei giudici di appello in tema di ricorrenza, quantomeno, del dolo eventuale, in presenza di plurimi e consistenti indici di assoluto ed evidente difetto di capacità economica derivante da redditi leciti in capo a Fallarino e della eccentricità dell'acquisto di gioielli rispetto all'attività imprenditoriale esercitata, nonostante i bonifici provenissero dal conto corrente della società (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il