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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 29062/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19362/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E ARTIGIANATO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2033/2023 depositata il 07/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19362/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E ARTIGIANATO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2033/2023 depositata il 07/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 29062/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris