CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 19316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17324-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato 1568 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 17324/2018 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato Numero sezionale 1568/2022 Numero di raccolta generale 19316/2022 e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 7530/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2017 R.G.N. 5291/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda del dipendente [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato parte datoriale al pagamento della somma di € 63.325,53, così quantificando, tramite CTU contabile, le differenze retributive ed il risarcimento del danno conseguenti al superiore inquadramento riconosciuto al lavoratore con sentenza n. 1053/2010 sempre della Corte d’Appello di Napoli in separato procedimento; 2. la Corte territoriale, come il Tribunale, ha ritenuto non assorbibile dai successivi incrementi retributivi l'assegno ad personam attribuito al lavoratore al momento del passaggio dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) alla società [OSCURATO:SOCIETA]., e ciò in ragione della finalità di detto assegno, diretto a garantire una complessiva identità tra il F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 livello retributivo di cui il lavoratore avrebbe goduto nel Numero registro generale 17324/2018 Numero sezionale 1568/2022 settore pubblico e quello al medesimo spettante a seguito Numero di raccolta generale 19316/2022 del passaggio nel settore privato, con correlativo aumento Data pubblicazione 15/06/2022 in relazione allo sviluppo del rapporto in linea verticale; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; la società ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 58 del 1992, degli accordi sindacali del 15.3 e 8.4.1993 e del D.M. 29.12.1993; 2. il motivo è inammissibile; 3. come già statuito da questa Corte in controversie analoghe (v. Cass. 262/2019; Cass. 7310/2019; Cass.24614/2019), con orientamento cui si intende dare continuità, la censura, pur riferendosi all'art. 4 della L. n. 58 del 1992 e al D.M. 29.12.1993, in sostanza lamenta solo l'erronea interpretazione degli accordi sindacali attuativi del disposto di cui al comma 5, lett. b), del citato art. 4, che ad essi demanda l'individuazione di un «trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto»; difatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata risiede proprio nell'interpretazione di tali accordi, alla luce della finalità di cui al comma 5, lett. b), del citato art. 4;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 17324/2018 4. l'errore attribuito alla sentenza impugnata riguarda la Numero sezionale 1568/2022 Numero di raccolta generale 19316/2022 mancata individuazione, negli accordi citati, della previsione Data pubblicazione 15/06/2022 di non assorbibilità dell'assegno ad personam di cui si discute, anche per l'ipotesi di riconoscimento giudiziale di qualifica superiore; 5. così individuate le fonti (collettive), deve darsi atto che la censura si colloca al di fuori del perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., riferito solo a contratti o accordi nazionali di lavoro, sicché risultano incensurabili (se non per eventuale violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., ma non è questo il caso in oggetto), le ipotetiche violazioni di contratti o accordi di natura integrativa (cfr. Cass. 23177/2013; 8231/2011; 6748/2010); 6. né detta inammissibilità è superabile collegando il vizio lamentato alla legge di delega o alla natura dell’assegno ad personam, perché l’art. 4, comma 5, lett. b) della L. 58/1992 demanda agli accordi sindacali “la tutela della professionalità e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto”, e la Corte di merito ha appunto interpretato i suddetti accordi in tale materia (tutela della professionalità e del trattamento economico globale) con motivazione immune da vizi logici e pertanto esterna al perimetro del giudizio di legittimità; 7. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, e distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario; 8. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 Numero registro generale 17324/2018 Numero sezionale 1568/2022 dicembre 2012 n. 228; Numero di raccolta generale 19316/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 4 maggio 2022. La Presidente (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s