CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lgdi2i1 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoil ~t-ea Mito il difensore( [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 5 giugno 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 , 61 n. 5 cod. pen., assolvendo il coimputato (non ricorrente) e confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento. 1.1.11 primo giudice aveva condannato Masotta alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa, all'esito di rito ordinario, in quanto reputato concorrente nel tentativo di furto avvenuto, alle ore 2 e 25 del 2 agosto 2015, in Gravina di Catania, per il quale era stato tratto in arresto, nello stesso giorno 2 agosto, alle ore 3 e 10, avente ad oggetto una vettura parcheggiata sulla pubblica via, non andato a buon fine per l'intervento di una vicina di casa della persona offesa che, osservata la scena dalla sua abitazione, aveva allertato le forze dell'ordine, provocando l'allontanamento dei correi a bordo di una vettura. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. La sentenza traviserebbe la prova scientifica, introdotta dalla difesa, consistente nella documentazione Gps, comprovante gli spostamenti della vettura a bordo della quale il ricorrente si trovava al momento del fatto. Questa, infatti, attesterebbe, secondo la tesi del ricorrente, che l'imputato a bordo della sua vettura noleggiata precedentemente, si trovava, al momento del tentativo di furto, a circa 7,55 chilometri di distanza dai luoghi e che la vettura era in movimento all'ora del fatto. La tesi della Corte d'appello, pur prendendo atto della prova indicata, accederebbe a motivazione fantasiosa e creativa. La teste nel corso del dibattimento e delle indagini, aveva riconosciuto l'imputato in fotografia, ma a tale elemento indiziario, a parere della difesa, non è seguita adeguata motivazione circa l'esito della prova contraria, introdotta dalla difesa, quanto alla vettura, tipo Smart di colore bianco, noleggiata da Masotta in data antecedente ai fatti. Si tratta, quindi, di circostanza che non consentirebbe di superare il ragionevole dubbio, considerato anche che la scena era stata osservata dalla teste dall'alto (da un primo piano a distanza di circa dieci metri) e che la donna aveva affermato che, comunque, il giovane non aveva mai alzato la testa. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertir°, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.• [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Con l'impugnazione, invero, formalmente, si denuncia un vizio consentito in sede di legittimità ma, in sostanza, richiede la (ri) valutazione di elementi di prova non consentita al giudice di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, deo. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148). Si tratta, peraltro, di valutazioni integralmente versate in fatto, non consentite in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794). Nel caso di specie, comunque, si denuncia travisamento della prova che non si assume essere stata introdotta soltanto in secondo grado e che, a fronte di una cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, è censura che non indica, specificamente, il grado di decisività della stessa prova che si assume travisata. Tanto„ a fronte dell'avvenuto riconoscimento fotografico, in termini di certezza, di cui danno conto le convergenti sentenze di merito, da parte della teste oculare della condotta e della circostanza che, al momento dell'arresto dell'imputato, a bordo della vettura, nel vicino centro di [OSCURATO:PERSONA], erano stati trovati attrezzi atti allo scasso. La motivazione della Corte d'appello, peraltro, non è illogica in modo manifesto quando afferma che non essendo certo il dato dell'allontanamento dei correi a bordo di una Snnart, il dato documentale, introdotto dalla difesa, relativamente agli spostamenti di quest'ultima vettura, non assume carattere decisivo. Infatti, la Corte d'appello afferma che in sede di merito, secondo la ricostruzione della teste, non era emerso che la vettura, a bordo della quale i soggetti osservati si erano allontanati dopo essere stati da lei sorpresi, era una Smart bianca, ma che questa si era limitata a descrivere il veicolo come vettura piccola di colore chiaro, con fari rotondi. Di qui l'evidente carenza del carattere di decisività della prova che si assume travisata. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vi