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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:92
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0018(01)

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 31 OTTOBRE 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, In questo procedimento ho già presentato conclusioni il 4 maggio 1971 (Racc. 1971, pag. 526) ed è già stata pronunciata una sentenza il 16 giugno 1971 (Racc. 1971, pag. 515), non sarà tuttavia inutile ritracciare brevemente i precedenti della controversia.

Essa vette su una rivendicazione basata sull'art. 73 dello statuto, cioè sulla richiesta di versamento di capitale agli aventi causa del dipendente deceduto per infortunio.

La superstite — vedova di un ex dipendente del Consiglio — afferma che a suo favore ed a favore degli orfani dovrebbe venir corrisposto il capitale di cui sopra, poiché il cadavere del coniuge è stato ripescato dal Rodano il 1 o aprile 1969 e l'autopsia ha stabilito che la morte era dovuta ad annegamento.

Il Consiglio nega alla ricorrente una prestazione in questo senso, in quanto i contratti di assicurazione, stipulati con compagnie aventi sede nella Comunità ed in Isvizzera, prescrivono che deve venir dimostrato il nesso di causalità immediata tra l'infortunio e la morte dell'assicurato, mentre nella fattispecie tale prova non è stata fornita.

In queste condizioni non è possibile versare il capitale, anzi, vi è la forte presunzione che si tratti di suicidio, morte che sotto il profilo assicurativo non è dovuta ad infortunio.

Dopo la presentazione di memorie scritte e di difese orali (all'udienza del 31 marzo 1971), ho presentato le prime conclusioni il 4 maggio 1971, affermando che l'art. 73 attribuisce un diritto soggettivo al dipendente nei confronti dell'organo comunitario (in questo caso il Consiglio), il quale non può rifiutarsi di corrispondere il capitale alla vedova, sotto pretesto che un determinato evento rischioso non è coperto dall'assicurazione.

Inoltre ho tentato di stabilire se il suicidio potesse rientrare nella nozione di morte per infortunio e a chi incombesse l'onere della prova di un eventuale suicidio (nel nostro caso dovrebbe incombere al convenuto).

Infine ho affermato che mi pareva necessario svolgere ulteriori indagini sulla fattispecie ed in particolare si sarebbe dovuto chiarire se vi fossero fondati motivi per concludere che il sig.

Y, si era suicidato, indagine cui avrebbero dovuto collaborare le due parti.

Nella sentenza del 16 giugno 1971 sono stati accolti in parti i miei suggerimenti, cioè si è dichiarato che in casi analoghi l'organo comunitario è tenuto a versare il capitale, però si è pure specificato che diritti e doveri delle parti in simili circostanze sono disciplinati dal combinato disposto dell'art. 73 dello statuto e dal tenore della polizza di assicurazione stipulata dal Consiglio.

Ne consegue, e la prassi generale conferma questa conclusione, che il suicidio non rientra nella nozione di infortunio e non conferisce ai superstiti alcun diritto a percepire il capitale di cui all'art. 73.

Inoltre si dovrebbe presumere che l'onere della prova sulle circostanze in cui è avvenuto il decesso (come contemplato nell'art. 8 della polizza d'assicurazione), incombe all'istante.

Non è dovuta alcuna prestazione finché non è dimostrato che il decesso ha una causa diversa dal suicidio e a questo scopo è sufficiente che il carattere di incidente fortuito dell'evento si possa desumere da presunzioni adeguatamente attendibili precise e concordi, non contraddette da presunzioni contrarie.

Poiché anche il collegio giudicante ha ritenuto insufficienti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, si è deciso che l'istituzione convenuta «in quanto auto rità che ha il potere di nomina, deve collaborare con gli aventi causa di uno dei suoi dipendenti onde accertare la verità».

Quindi si disponeva che «è fissata al 15 luglio 1971 la data alla quale la ricorrente preciserà i fatti ch'essa intende provare, indicendo per ciascuno di essi i mezzi di prova di cui intende valersi».

«Sara fissata con ordinanza della Corte la data alla quale il convenuto dovrà, dal canto suo, collaborare all'istruttoria.» In forza di detta sentenza, il 1 o luglio 1971 il convenuto veniva invitato a trasmettere il fascicolo personale dell'ex dipendente alla ricorrente e a produrre i certificati medici relativi, invito cui il Consiglio ha ottemperato il 22 luglio e il 29 luglio 1971.

La ricorrente, a sua volta, ottenuta una proroga del termine, ottemperava all'invito rivoltole il 20 settembre 1971.

Il 20 ottobre 1971 veniva emanata un ordinanza che invitava il convenuto a precisare alcuni elementi di fatto che dovevano venir accertati e a specificare quali prove intendeva produrre in merito.

L'ordinanza disponeva inoltre che la parte convenuta doveva produrre alcuni documenti che si trovavano in possesso del medico di fiducia del Consiglio, cioè i certificati relativi allo stato di salute del dipendente nel periodo precedente il suo decesso.

L'11 dicembre 1971 venivano prodotti alcuni certificati, mentre i documenti in possesso del medico di fiducia — nel frattempo deceduto — non venivano prodotti dal suo successore, che si appellava al segreto d'ufficio.

Altri documenti riguardanti l'ex dipendente erano stati dati alle fiamme dopo la morte del medico di fiducia.

Il 20 gennaio 1972 il collegio giudicante decideva di disporre una perizia per accertare quale fosse lo stato di salute del sig.

Y. nel periodo precedente il decesso e per mettere in luce eventuali elementi comprovanti la sua eventuale tendenza al suicidio.

La perizia veniva effettuata il 19 aprile 1972 e mi riservo di esaminarne i risultati in un secondo tempo.

L'8 giugno 1972 veniva interrogato il perito in contraddittorio con le parti.

Le parti presentavano ancora difese orali e dichiarazioni circa il punto controverso del se nella fattispecie fosse opportuno fare una distinzione tra suicidio cosciente e suicidio incosciente.

È quindi necessario presentare nuove conclusioni formulate alla luce dei nuovi elementi emersi nel corso di causa.

1. La ricorrente afferma che, alla luce delle più recenti indagini, diventa insostenibile la tesi del suicidio.

Eventuali incertezze dovrebbero giocare a favore dell'assicurato.

Vorrei ricordare anzitutto quanto è stato affermato nella sentenza del 16 giugno 1971, che sancisce in sostanza che l'avente diritto deve provare che la morte è conseguenza unica e diretta di un infortunio.

Non sono dovute prestazioni finché «non sia provato che la morte è dovuta ad una causa diversa dal suicidio».

Anche se ciò può apparire iniquo, dal momento che vi sono fondati motivi per far gravare sul Consiglio l'onere della prova, è evidente che la Corte domanda alla ricorrente di dimostrare che il decesso è dovuto ad infortunio e quindi è sufficiente che non si riesca a provare l'infortunio perché automaticamente venga accolta la tesi del suicidio.

Prescindendo dalla discussione sull'onere della prova, si può però affermare che la perizia ha stabilito con sufficiente chiarezza se l'ex dipendente fosse incline al suicidio.

Il perito ha dimostrato che le condizioni mentali dell'ex dipendente avrebbero potuto portarlo al suicidio.

Oralmente ha ribadito le sue conclusioni affermando che un suicidio sarebbe stato «molto probabile».

La conclusione va accolta senza riserve, specie dopo le complesse e delicate dichiarazioni — che non sto a riportare — d'indole clinica relative alle condizioni di salute del sig.

Y. È pure impossibile avanzare dubbi circa la validità della perizia medica se si tiene conto delle seguenti circostanze: È vero che i certificati sanitari richiesti non sono stati trasmessi al perito ed altri documenti d'indole clinica sono stati distrutti dopo la morte del medico curante per salvaguardare li segreto d'ufficio, tuttavia si deve rilevare che il Consiglio ha messo a disposizione del perito documenti segreti, che sono stati immediatamente resi all'archivio dopo essere stati esaminati.

Il perito inoltre ha personalmente consultato alcuni specialisti di Lione che avevano curato il signor Y. Per di più, anche il critico più accanito deve ammettere che il perito ha dissipato i dubbi che avrebbe potuto far sorgere un attestato di un medico lionese che si dichiarava convinto che la morte fosse dovuta ad incidente; la perizia è sufficientemente chiara e non è il caso di ripeterne i brani più importanti.

Non ha alcun valore di prova una comunicazione fatta alla ricorrente — ma il perito avrebbe ricevuto una versione diversa — secondo cui al Commissariato di polizia di Lione sarebbe stata fatta una dichiarazione, verbalizzata, da un testimone che la sera del 1 o aprile 1969 avrebbe visto saltare nel Rodano una persona.

È inutile accertare se tale dichiarazione sia stata o meno verbalizzata o se corrisponda o meno a verità.

La ricorrente ha tentato di controbatterla con argomenti obiettivi e precisi, che proporrei di tenere in considerazione, onde evitare ulteriori supplementi d'indagine.

Anche il perito asserisce di aver tenuto debito conto di tutte le comunicazioni relative a questa deposizione.

Per quanto riguarda me, direi che gli elementi di analisi e di giudizio messi a disposizione del perito erano sufficienti per consentirgli di formarsi un obiettivo convincimento.

Vi sono altri fatti e altre offerte di prova da parte della ricorrente, miranti ad inficiare il risultato della perizia.

Il collegio giudicante ha preferito non tenerne conto e attribuire valore preponderante alle dichiarazioni del perito.

Come elemento di prova, la perizia, che si fonda su descrizioni obiettive dei fatti per trarne le logiche conclusioni cliniche, cui il perito giunge con sistemi scientifici, rappresenta un solido ed obiettivo elemento di giudizio di indiscutibile validità.

Anche se l'onere di dimostrare il suicidio incombesse al convenuto, a favore del suicidio, in mancanza di prove più consistenti, rimarrebbe sempre il fatto che esso appare molto verosimile.

Si deve sottolineare che in questo campo è inutile sottilizzare affermando che quello che appare verosimile deve avere sfumature di certezza, vi devono invece essere elementi che rendano logica ed accettabile la presunzione (nella fattispecie mi richiamo all'opera di Prölss-Martin, Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, nota al § 18 a; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de droit civil belge, Racc. 3, 2, n. 731).

2. Si deve quindi accettare l'opinione del perito secondo cui si tratta di suicidio.

Rimane da stabilire se la sentenza parziale del 16 luglio 1971 implichi che la domanda della vedova debba venir respinta.

Nella sentenza si afferma che la polizza d'assicurazione non comprende i casi di suicidio, in quanto non si possono considerare infortuni, il che corrisponde alla prassi generale ( 2 ) seguita dagli assicuratori, nella stipulazione dei loro contratti contro gli infortuni, e la tesi è conciliabile con il tenore dell'art. 73 dello statuto.

Il verificarsi dell'evento rischioso quindi non costituisce un valido fondamento per richiedere le prestazioni a norma dell'art. 73.

È logico dunque che il Consiglio si richiami ai risultati ottenuti dai periti, per chiedere la reiezione della domanda della ricorrente.

Risulta in definitiva che il sig.

Y. si è suicidato.

Si può obiettare che, cosi ragionando, non si tiene conto di un elemento essenziale riguardante il modo in cui si è verificato l'evento dannoso.

Accettando la teoria del suicidio proposta dagli esperti, si deve automaticamente accettare l'ipotesi che il defunto si è dato inconsciamente la morte, giacché soffriva di una malattia mentale.

È chiaro che questo elemento causale ha enorme rilevanza e non è stato tenuto in debito conto nella prima sentenza.

In questo senso va inteso anche l'invito rivolto alle parti nell'ultima udienza per invitarle a stabilire se, nella fattispecie, sia necessario distinguere tra un suicidio cosciente o volontario e un suicidio incosciente o involontario.

Dobbiamo quindi stabilire se un suicidio incosciente, che non è effetto di una libera determinazione della volontà, implica che non venga versata la prestazione di cui all'art. 73 oppure se costituisca invece un infortunio che fa scattare le disposizioni previdenziali dello statuto.

L'art. 73 recita: «1.

Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del Comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio … i rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione».

La regolamentazione non è mai stata emanata e le disposizioni previdenziali a favore dei dipendenti sono sempre rimaste lacunose.

Comunque il Consiglio, nella presente fattispecie, che rappresenta una casistica esemplare, sostiene che il suicidio incosciente non può venir considerato infortunio.

La differenza tra suicidio volontario e involontario ha solo importanza per l'assicurazione sulla vita, al massimo nell'assicurazione contro gli infortuni si deve ricorrere a questo criterio qualora il suicidio involontario sia conseguenza di un infortunio.

Per l'assicurazione contro gli infortuni è invece essenziale la distinzione tra infortunio e malattia.

Vi è infortunio allorché la causa dell'evento dannoso è esterna e indipendente dal fatto della vittima; stati mentali particolari e patologici rientrano invece nella nozione di malattia ed escludono ogni possibilità di invocare l'infortunio.

Quindi l'art. 4 del contratto di assicurazione stipulato dal Consiglio stabilisce che le malattie mentali non sono coperte dall'assicurazione.

Questo argomento si oppone recisamente a quelli svolti dalla ricorrente, per dimostrare che un suicidio involontario deve venir considerato infortunio.

Per fare questo accostamento bisogna vedere anzitutto come il suicidio involontario viene considerato nell'ambito del diritto previdenziale.

Inoltre la ricorrente ritiene importante il fatto che il suicidio involontario, nell'ambito del diritto delle assicurazioni sulla vita, non esclude generalmente l'obbligo alla prestazione incombente all'assicuratore e nel diritto degli Stati membri si è profilata la tendenza ad accomunare i principi su cui s'impernia il diritto delle assicurazioni contro gli infortuni a quelli che reggono le assicurazioni sulla vita.

Si deve ammettere che gli argomenti esposti dal Consiglio paiono fondati; tuttavia non si possono trascurare considerazioni che potrebbero mettere in forse la conclusione cui giunge il Consiglio e che invece indurrebbero piuttosto ad accogliere la tesi della ricorrente.

Mi pare sia importante il fatto che la prima sentenza emanata in questa controversia non si richiama semplicemente al contratto d'assicurazione di diritto privato stipulato dal Consiglio, con le sue definizioni e con le sue limitazioni, ma sottolinea che obblighi e diritti dell'organo e degli assicurati vengono disciplinati dal combinato disposto dell'art. 73 e delle clausole della polizza.

Contrariamente a quanto avviene nei normali contratti d'assicurazione e in contrasto con i criteri generali che da essi si possono trarre, si deve tener conto del fatto che l'art. 73 costituisce un elemento fondamentale del diritto comunitario in materia previdenziale, rientra nelle norme che disciplinano il pubblico impiego e quindi non può scostarsi dall'orientamento generale della legge in materia, di conseguenza implica anche l'obbligo assistenziale che incombe al datore di lavoro.

Quest'affermazione ci porta a conclusioni che potrebbero anche trarsi dalla prassi del sistema assicurativo antinfortunistico, cioè l'esclusione del suicidio involontario dagli elementi di fatto che costituiscono un rischio assicurato.

È molto importante poi ricordare che nell'ambito dei diritti nazionali vigenti nella Comunità, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni, il suicidio involontario è considerato infortunio, d'altro canto gli incidenti sul lavoro (cioè il diritto previdenziale) e gli incidenti connessi al servizio, sono considerati alla stessa stregua.

Quanto al primo punto mi richiamo ad una sentenza dello Juge de Paix di Bruxelles del 16 febbraio 1916, Répertoire pratique du droit belge, [OSCURATO:PERSONA] terrestres n. 321; ad una sentenza del Tribunal de Commerce di Bruxelles del 10 novembre 1938, Pasicrisie 42 II 25; ad una sentenza del Tribunal de [OSCURATO:PERSONA] de la Seine del 20 giugno 1961, [OSCURATO:PERSONA] 1961, pag. 600; ad una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 1954, N.J. 55, 216; a quanto sostiene il Donati in Trattato del diritto delle assicurazioni private II, n. 308; alle affermazioni di Picard e Besson, [OSCURATO:PERSONA] terrestres en droit franfais, 3 o Volume, I, n. 444 e — per sconfinare nel diritto svizzero — Thesen von Viret, Le suicide de l'assuré dans l'assurance sur la vie et dans l'assurance privée contre les accidents, 1960, pag. 4285.

Quanto al secondo punto vedasi Plog-Wiedow, Kommentar zum Bundesbeamtengesetz, Note al § 135; Groeneveld e Stemberg, [OSCURATO:PERSONA] 1921, pag. 104, [OSCURATO:PERSONA]Jour, Le suicide dans le droit de la sécurité sociale, Racc. [OSCURATO:PERSONA] 1970, Chronique pag. 93 e ad una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] van Beroep del 27 febbraio 1946.

Sotto questo aspetto può essere importante ricordare quanto ha affermato la ricorrente, cioè che i principi fondamentali del diritto delle assicurazioni antinfortunistiche si uniformano sempre più a quelli che ispirano il diritto delle assicurazioni sulla vita, in quanto si tende sempre più a fornire la prestazione anche in caso di suicidio involontario (vedasi Fredericq, Handboek van [OSCURATO:PERSONA] Ì963, n. 1320; Picard e Besson, op. cit. e la giurisprudenza della Cassazione italiana citata in Assicurazioni contro i danni, pag. 1169).

La tesi della ricorrente e corroborata dalla perizia del prof.

Reichert-Facilides dell'università di Innsbruck, che effettua uno studio di diritto comparato molto utile, specie dal momento che il diritto comunitario manca di definizioni, per dimostrare che l'assicurazione privata contro gli infortuni solo in Germania ed in Isvizzera ha una disciplina specifica.

La disposizione del § 181 della legge tedesca nella versione del 1967 dispone in modo inderogabile che l'assicuratore ha facoltà di negare la prestazione se l'assicurato ha intenzionalmente provocato l'evento rischioso.

Per provocare intenzionalmente un incidente il soggetto, al momento dell'atto, deve essere responsabile, pienamente libero di agire e in pieno possesso delle sue facoltà mentali, quindi non mentalmente impedito; ne consegue che il suicidio incosciente, almeno sotto il profilo giuridico, rientra nella nozione di infortunio.

Anche la dottrina — continua la perizia — ricorre a definizioni generiche che, in caso di impossibilità di intendere e di volere, inducono a concludere che il suicidio incosciente non esula dalla nozione di infortunio.

L'autore della perizia ammette che nella prassi assicurativa ci si limita talvolta a non considerare evento rischioso il suicidio cosciente, mentre in molti casi di infortunio, l'intervento assicurativo viene negato se l'infortunio può considerarsi effetto di uno squilibrio mentale.

Tuttavia il perito contrappone a queste obiezioni il fatto che i raffronti possono sfociare in utili conclusioni solo se effettuati con un certo spirito critico.

Non è possibile porre sullo stesso piano il vincolo che scaturisce dalla legge e il vincolo giuridico che scaturisce da un' obbligazione di diritto privato; in materia di jus condendum, il vincolo derivante dalla legge ha un valore diverso da quello che può assumere il vincolo contrattuale.

Non dimentichiamo poi che la materia specifica ha caratteristiche del tutto speciali e gli studi di diritto comparato avevano esattamente la funzione di colmare le lacune di questa disciplina.

Per il nostro giudizio è importante tener presente che si tratta di una disciplina d'indole pubblica inserita nell'ambito della disciplina antinfortunistica a favore di tutti i dipendenti comunitari, le relative prestazioni previdenziali sono «garantite» dall' organo che funge da datore di lavoro (così stabilisce il n. 2 dell'art. 73).

Que sta struttura giuridica ha lo scopo di offrire una migliore tutela degli interessi dei dipendenti, vantaggio che invece non offrono i contratti d'assicurazione stipulati normalmente con gli assicuratori che operano nell'ambito del diritto privato.

Aggiungasi che, nella materia contemplata dall'art. 73, non valgono i motivi di carattere tecnico che nel campo assicurativo hanno fatto sì che il suicidio incosciente non venisse considerato infortunio.

Le società assicuratrici ordinarie hanno fondati motivi di temere che, nel numero totale di decessi per infortunio, la percentuale di quelli aventi cause anomale possa avere un'incidenza finanziaria maggiore di quanto invece avviene nel campo dei contratti vitalizi.

Dopo aver constatato la relativa frequenza di suicidi, le società hanno preferito rinunciare a questo genere di assicurazione piuttosto che aumentare i premi onde premunirsi contro una forte percentuale di «gravi rischi».

Questo aspetto tecnico, tipico del sistema assicurativo, può anche essere trascurato nel caso di assicurazione di pubblici dipendenti: mentre nell'ambito delle normali assicurazioni di diritto privato l'assicuratore è tenuto ad assicurare qualsiasi terzo, l'accurata selezione dei dipendenti europei ammessi a godere i diritti conferiti dallo statuto contribuisce a diminuire i rischi d'infortunio, specie i casi di suicidio incosciente.

I dipendenti non solo devono sottostare ad un esame sanitario al momento dell'assunzione, ma su di loro si esercita un regolare controllo medico da parte dell'istituzione.

Si può quindi ritenere che un suicidio involontario di un dipendente è un fatto veramente eccezionale, quindi non è il caso di prendere precauzioni speciali in sede assicurativa.

Dunque per i dipendenti comunitari il suicidio incosciente va considerato infortunio, cioè rischio regolarmente coperto dal sistema assicurativo comunitario.

Si possono lasciare da parte senza incertezze i tentennamenti dottrinali, nello stesso interesse della tutela dei dipendenti e dei loro congiunti, specie poi dal momento che la disciplina dello statuto non esclude espressamente determinati eventi dalla sfera dei rischi coperti dall'assicurazione antinfortunistica.

Un precedente in questo senso è il fatto che l'assicurazione reciproca stipulata a favore del personale del ministero francese della giustizia è impostata su criteri analoghi, cioè è sempre coperto da assicurazione non solo il suicidio involontario, ma anche il suicidio in genere, purché esso si verifichi dopo la maturazione di un certo periodo assicurativo minimo.

L'esame condotto dai periti designati dalla Corte, che ritengono molto probabile che l'ex coniuge della ricorrente, a causa di un particolare stato patologico che lo aveva privato di parte delle sue facoltà volitive, abbia commesso un suicidio involontario e il fatto che in queste circostanze l'evento si possa considerare infortunio ai sensi dell'art. 73 dello statuto, m'inducono a concludere che la ricorrente e gli orfani hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dallo statuto.

Il ricorso va quindi accolto e il Consiglio va condannato al versamento della prestazione come prescritto dall'art. 73, n. 2 a) dello statuto.

Le spese processuali vanno poste a carico del Consiglio. ( 1 ) Traduzione dal tedesco. ( 2 ) Per prassi s'intende quella delle società assicuratrici che si concretizza nelle clausole delle polizze, sempreché non vi osti una norma di diritto interno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0018(01) CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 31 OTTOBRE 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , In questo procedimento ho già presentato conclusioni il 4 maggio 1971 (Racc. 1971, pag. 526) ed è già stata pronunciata una sentenza il 16 giugno 1971 (Racc. 1971, pag. 515), non sarà tuttavia inutile ritracciare brevemente i precedenti della controversia. Essa vette su una rivendicazione basata sull'art. 73 dello statuto, cioè sulla richiesta di versamento di capitale agli aventi causa del dipendente deceduto per infortunio. La superstite — vedova di un ex dipendente del Consiglio — afferma che a suo favore ed a favore degli orfani dovrebbe venir corrisposto il capitale di cui sopra, poiché il cadavere del coniuge è stato ripescato dal Rodano il 1 o aprile 1969 e l'autopsia ha stabilito che la morte era dovuta ad annegamento. Il Consiglio nega alla ricorrente una prestazione in questo senso, in quanto i contratti di assicurazione, stipulati con compagnie aventi sede nella Comunità ed in Isvizzera, prescrivono che deve venir dimostrato il nesso di causalità immediata tra l'infortunio e la morte dell'assicurato, mentre nella fattispecie tale prova non è stata fornita. In queste condizioni non è possibile versare il capitale, anzi, vi è la forte presunzione che si tratti di suicidio, morte che sotto il profilo assicurativo non è dovuta ad infortunio. Dopo la presentazione di memorie scritte e di difese orali (all'udienza del 31 marzo 1971), ho presentato le prime conclusioni il 4 maggio 1971, affermando che l'art. 73 attribuisce un diritto soggettivo al dipendente nei confronti dell'organo comunitario (in questo caso il Consiglio), il quale non può rifiutarsi di corrispondere il capitale alla vedova, sotto pretesto che un determinato evento rischioso non è coperto dall'assicurazione. Inoltre ho tentato di stabilire se il suicidio potesse rientrare nella nozione di morte per infortunio e a chi incombesse l'onere della prova di un eventuale suicidio (nel nostro caso dovrebbe incombere al convenuto). Infine ho affermato che mi pareva necessario svolgere ulteriori indagini sulla fattispecie ed in particolare si sarebbe dovuto chiarire se vi fossero fondati motivi per concludere che il sig. Y, si era suicidato, indagine cui avrebbero dovuto collaborare le due parti. Nella sentenza del 16 giugno 1971 sono stati accolti in parti i miei suggerimenti, cioè si è dichiarato che in casi analoghi l'organo comunitario è tenuto a versare il capitale, però si è pure specificato che diritti e doveri delle parti in simili circostanze sono disciplinati dal combinato disposto dell'art. 73 dello statuto e dal tenore della polizza di assicurazione stipulata dal Consiglio. Ne consegue, e la prassi generale conferma questa conclusione, che il suicidio non rientra nella nozione di infortunio e non conferisce ai superstiti alcun diritto a percepire il capitale di cui all'art. 73. Inoltre si dovrebbe presumere che l'onere della prova sulle circostanze in cui è avvenuto il decesso (come contemplato nell'art. 8 della polizza d'assicurazione), incombe all'istante. Non è dovuta alcuna prestazione finché non è dimostrato che il decesso ha una causa diversa dal suicidio e a questo scopo è sufficiente che il carattere di incidente fortuito dell'evento si possa desumere da presunzioni adeguatamente attendibili precise e concordi, non contraddette da presunzioni contrarie. Poiché anche il collegio giudicante ha ritenuto insufficienti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, si è deciso che l'istituzione convenuta «in quanto auto rità che ha il potere di nomina, deve collaborare con gli aventi causa di uno dei suoi dipendenti onde accertare la verità». Quindi si disponeva che «è fissata al 15 luglio 1971 la data alla quale la ricorrente preciserà i fatti ch'essa intende provare, indicendo per ciascuno di essi i mezzi di prova di cui intende valersi». «Sara fissata con ordinanza della Corte la data alla quale il convenuto dovrà, dal canto suo, collaborare all'istruttoria.» In forza di detta sentenza, il 1 o luglio 1971 il convenuto veniva invitato a trasmettere il fascicolo personale dell'ex dipendente alla ricorrente e a produrre i certificati medici relativi, invito cui il Consiglio ha ottemperato il 22 luglio e il 29 luglio 1971. La ricorrente, a sua volta, ottenuta una proroga del termine, ottemperava all'invito rivoltole il 20 settembre 1971. Il 20 ottobre 1971 veniva emanata un ordinanza che invitava il convenuto a precisare alcuni elementi di fatto che dovevano venir accertati e a specificare quali prove intendeva produrre in merito. L'ordinanza disponeva inoltre che la parte convenuta doveva produrre alcuni documenti che si trovavano in possesso del medico di fiducia del Consiglio, cioè i certificati relativi allo stato di salute del dipendente nel periodo precedente il suo decesso. L'11 dicembre 1971 venivano prodotti alcuni certificati, mentre i documenti in possesso del medico di fiducia — nel frattempo deceduto — non venivano prodotti dal suo successore, che si appellava al segreto d'ufficio. Altri documenti riguardanti l'ex dipendente erano stati dati alle fiamme dopo la morte del medico di fiducia. Il 20 gennaio 1972 il collegio giudicante decideva di disporre una perizia per accertare quale fosse lo stato di salute del sig. Y. nel periodo precedente il decesso e per mettere in luce eventuali elementi comprovanti la sua eventuale tendenza al suicidio. La perizia veniva effettuata il 19 aprile 1972 e mi riservo di esaminarne i risultati in un secondo tempo. L'8 giugno 1972 veniva interrogato il perito in contraddittorio con le parti. Le parti presentavano ancora difese orali e dichiarazioni circa il punto controverso del se nella fattispecie fosse opportuno fare una distinzione tra suicidio cosciente e suicidio incosciente. È quindi necessario presentare nuove conclusioni formulate alla luce dei nuovi elementi emersi nel corso di causa. 1. La ricorrente afferma che, alla luce delle più recenti indagini, diventa insostenibile la tesi del suicidio. Eventuali incertezze dovrebbero giocare a favore dell'assicurato. Vorrei ricordare anzitutto quanto è stato affermato nella sentenza del 16 giugno 1971, che sancisce in sostanza che l'avente diritto deve provare che la morte è conseguenza unica e diretta di un infortunio. Non sono dovute prestazioni finché «non sia provato che la morte è dovuta ad una causa diversa dal suicidio». Anche se ciò può apparire iniquo, dal momento che vi sono fondati motivi per far gravare sul Consiglio l'onere della prova, è evidente che la Corte domanda alla ricorrente di dimostrare che il decesso è dovuto ad infortunio e quindi è sufficiente che non si riesca a provare l'infortunio perché automaticamente venga accolta la tesi del suicidio. Prescindendo dalla discussione sull'onere della prova, si può però affermare che la perizia ha stabilito con sufficiente chiarezza se l'ex dipendente fosse incline al suicidio. Il perito ha dimostrato che le condizioni mentali dell'ex dipendente avrebbero potuto portarlo al suicidio. Oralmente ha ribadito le sue conclusioni affermando che un suicidio sarebbe stato «molto probabile». La conclusione va accolta senza riserve, specie dopo le complesse e delicate dichiarazioni — che non sto a riportare — d'indole clinica relative alle condizioni di salute del sig. Y. È pure impossibile avanzare dubbi circa la validità della perizia medica se si tiene conto delle seguenti circostanze: È vero che i certificati sanitari richiesti non sono stati trasmessi al perito ed altri documenti d'indole clinica sono stati distrutti dopo la morte del medico curante per salvaguardare li segreto d'ufficio, tuttavia si deve rilevare che il Consiglio ha messo a disposizione del perito documenti segreti, che sono stati immediatamente resi all'archivio dopo essere stati esaminati. Il perito inoltre ha personalmente consultato alcuni specialisti di Lione che avevano curato il signor Y. Per di più, anche il critico più accanito deve ammettere che il perito ha dissipato i dubbi che avrebbe potuto far sorgere un attestato di un medico lionese che si dichiarava convinto che la morte fosse dovuta ad incidente; la perizia è sufficientemente chiara e non è il caso di ripeterne i brani più importanti. Non ha alcun valore di prova una comunicazione fatta alla ricorrente — ma il perito avrebbe ricevuto una versione diversa — secondo cui al Commissariato di polizia di Lione sarebbe stata fatta una dichiarazione, verbalizzata, da un testimone che la sera del 1 o aprile 1969 avrebbe visto saltare nel Rodano una persona. È inutile accertare se tale dichiarazione sia stata o meno verbalizzata o se corrisponda o meno a verità. La ricorrente ha tentato di controbatterla con argomenti obiettivi e precisi, che proporrei di tenere in considerazione, onde evitare ulteriori supplementi d'indagine. Anche il perito asserisce di aver tenuto debito conto di tutte le comunicazioni relative a questa deposizione. Per quanto riguarda me, direi che gli elementi di analisi e di giudizio messi a disposizione del perito erano sufficienti per consentirgli di formarsi un obiettivo convincimento. Vi sono altri fatti e altre offerte di prova da parte della ricorrente, miranti ad inficiare il risultato della perizia. Il collegio giudicante ha preferito non tenerne conto e attribuire valore preponderante alle dichiarazioni del perito. Come elemento di prova, la perizia, che si fonda su descrizioni obiettive dei fatti per trarne le logiche conclusioni cliniche, cui il perito giunge con sistemi scientifici, rappresenta un solido ed obiettivo elemento di giudizio di indiscutibile validità. Anche se l'onere di dimostrare il suicidio incombesse al convenuto, a favore del suicidio, in mancanza di prove più consistenti, rimarrebbe sempre il fatto che esso appare molto verosimile. Si deve sottolineare che in questo campo è inutile sottilizzare affermando che quello che appare verosimile deve avere sfumature di certezza, vi devono invece essere elementi che rendano logica ed accettabile la presunzione (nella fattispecie mi richiamo all'opera di Prölss-Martin, Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, nota al § 18 a; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de droit civil belge, Racc. 3, 2, n. 731). 2. Si deve quindi accettare l'opinione del perito secondo cui si tratta di suicidio. Rimane da stabilire se la sentenza parziale del 16 luglio 1971 implichi che la domanda della vedova debba venir respinta. Nella sentenza si afferma che la polizza d'assicurazione non comprende i casi di suicidio, in quanto non si possono considerare infortuni, il che corrisponde alla prassi generale ( 2 ) seguita dagli assicuratori, nella stipulazione dei loro contratti contro gli infortuni, e la tesi è conciliabile con il tenore dell'art. 73 dello statuto. Il verificarsi dell'evento rischioso quindi non costituisce un valido fondamento per richiedere le prestazioni a norma dell'art. 73. È logico dunque che il Consiglio si richiami ai risultati ottenuti dai periti, per chiedere la reiezione della domanda della ricorrente. Risulta in definitiva che il sig. Y. si è suicidato. Si può obiettare che, cosi ragionando, non si tiene conto di un elemento essenziale riguardante il modo in cui si è verificato l'evento dannoso. Accettando la teoria del suicidio proposta dagli esperti, si deve automaticamente accettare l'ipotesi che il defunto si è dato inconsciamente la morte, giacché soffriva di una malattia mentale. È chiaro che questo elemento causale ha enorme rilevanza e non è stato tenuto in debito conto nella prima sentenza. In questo senso va inteso anche l'invito rivolto alle parti nell'ultima udienza per invitarle a stabilire se, nella fattispecie, sia necessario distinguere tra un suicidio cosciente o volontario e un suicidio incosciente o involontario. Dobbiamo quindi stabilire se un suicidio incosciente, che non è effetto di una libera determinazione della volontà, implica che non venga versata la prestazione di cui all'art. 73 oppure se costituisca invece un infortunio che fa scattare le disposizioni previdenziali dello statuto. L'art. 73 recita: «1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del Comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio … i rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione». La regolamentazione non è mai stata emanata e le disposizioni previdenziali a favore dei dipendenti sono sempre rimaste lacunose. Comunque il Consiglio, nella presente fattispecie, che rappresenta una casistica esemplare, sostiene che il suicidio incosciente non può venir considerato infortunio. La differenza tra suicidio volontario e involontario ha solo importanza per l'assicurazione sulla vita, al massimo nell'assicurazione contro gli infortuni si deve ricorrere a questo criterio qualora il suicidio involontario sia conseguenza di un infortunio. Per l'assicurazione contro gli infortuni è invece essenziale la distinzione tra infortunio e malattia. Vi è infortunio allorché la causa dell'evento dannoso è esterna e indipendente dal fatto della vittima; stati mentali particolari e patologici rientrano invece nella nozione di malattia ed escludono ogni possibilità di invocare l'infortunio. Quindi l'art. 4 del contratto di assicurazione stipulato dal Consiglio stabilisce che le malattie mentali non sono coperte dall'assicurazione. Questo argomento si oppone recisamente a quelli svolti dalla ricorrente, per dimostrare che un suicidio involontario deve venir considerato infortunio. Per fare questo accostamento bisogna vedere anzitutto come il suicidio involontario viene considerato nell'ambito del diritto previdenziale. Inoltre la ricorrente ritiene importante il fatto che il suicidio involontario, nell'ambito del diritto delle assicurazioni sulla vita, non esclude generalmente l'obbligo alla prestazione incombente all'assicuratore e nel diritto degli Stati membri si è profilata la tendenza ad accomunare i principi su cui s'impernia il diritto delle assicurazioni contro gli infortuni a quelli che reggono le assicurazioni sulla vita. Si deve ammettere che gli argomenti esposti dal Consiglio paiono fondati; tuttavia non si possono trascurare considerazioni che potrebbero mettere in forse la conclusione cui giunge il Consiglio e che invece indurrebbero piuttosto ad accogliere la tesi della ricorrente. Mi pare sia importante il fatto che la prima sentenza emanata in questa controversia non si richiama semplicemente al contratto d'assicurazione di diritto privato stipulato dal Consiglio, con le sue definizioni e con le sue limitazioni, ma sottolinea che obblighi e diritti dell'organo e degli assicurati vengono disciplinati dal combinato disposto dell'art. 73 e delle clausole della polizza. Contrariamente a quanto avviene nei normali contratti d'assicurazione e in contrasto con i criteri generali che da essi si possono trarre, si deve tener conto del fatto che l'art. 73 costituisce un elemento fondamentale del diritto comunitario in materia previdenziale, rientra nelle norme che disciplinano il pubblico impiego e quindi non può scostarsi dall'orientamento generale della legge in materia, di conseguenza implica anche l'obbligo assistenziale che incombe al datore di lavoro. Quest'affermazione ci porta a conclusioni che potrebbero anche trarsi dalla prassi del sistema assicurativo antinfortunistico, cioè l'esclusione del suicidio involontario dagli elementi di fatto che costituiscono un rischio assicurato. È molto importante poi ricordare che nell'ambito dei diritti nazionali vigenti nella Comunità, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni, il suicidio involontario è considerato infortunio, d'altro canto gli incidenti sul lavoro (cioè il diritto previdenziale) e gli incidenti connessi al servizio, sono considerati alla stessa stregua. Quanto al primo punto mi richiamo ad una sentenza dello Juge de Paix di Bruxelles del 16 febbraio 1916, Répertoire pratique du droit belge, [OSCURATO:PERSONA] terrestres n. 321; ad una sentenza del Tribunal de Commerce di Bruxelles del 10 novembre 1938, Pasicrisie 42 II 25; ad una sentenza del Tribunal de [OSCURATO:PERSONA] de la Seine del 20 giugno 1961, [OSCURATO:PERSONA] 1961, pag. 600; ad una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 1954, N.J. 55, 216; a quanto sostiene il Donati in Trattato del diritto delle assicurazioni private II, n. 308; alle affermazioni di Picard e Besson, [OSCURATO:PERSONA] terrestres en droit franfais, 3 o Volume, I, n. 444 e — per sconfinare nel diritto svizzero — Thesen von Viret, Le suicide de l'assuré dans l'assurance sur la vie et dans l'assurance privée contre les accidents, 1960, pag. 4285. Quanto al secondo punto vedasi Plog-Wiedow, Kommentar zum Bundesbeamtengesetz, Note al § 135; Groeneveld e Stemberg, [OSCURATO:PERSONA] 1921, pag. 104, [OSCURATO:PERSONA]Jour, Le suicide dans le droit de la sécurité sociale, Racc. [OSCURATO:PERSONA] 1970, Chronique pag. 93 e ad una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] van Beroep del 27 febbraio 1946. Sotto questo aspetto può essere importante ricordare quanto ha affermato la ricorrente, cioè che i principi fondamentali del diritto delle assicurazioni antinfortunistiche si uniformano sempre più a quelli che ispirano il diritto delle assicurazioni sulla vita, in quanto si tende sempre più a fornire la prestazione anche in caso di suicidio involontario (vedasi Fredericq, Handboek van [OSCURATO:PERSONA] Ì963, n. 1320; Picard e Besson, op. cit. e la giurisprudenza della Cassazione italiana citata in Assicurazioni contro i danni, pag. 1169). La tesi della ricorrente e corroborata dalla perizia del prof. Reichert-Facilides dell'università di Innsbruck, che effettua uno studio di diritto comparato molto utile, specie dal momento che il diritto comunitario manca di definizioni, per dimostrare che l'assicurazione privata contro gli infortuni solo in Germania ed in Isvizzera ha una disciplina specifica. La disposizione del § 181 della legge tedesca nella versione del 1967 dispone in modo inderogabile che l'assicuratore ha facoltà di negare la prestazione se l'assicurato ha intenzionalmente provocato l'evento rischioso. Per provocare intenzionalmente un incidente il soggetto, al momento dell'atto, deve essere responsabile, pienamente libero di agire e in pieno possesso delle sue facoltà mentali, quindi non mentalmente impedito; ne consegue che il suicidio incosciente, almeno sotto il profilo giuridico, rientra nella nozione di infortunio. Anche la dottrina — continua la perizia — ricorre a definizioni generiche che, in caso di impossibilità di intendere e di volere, inducono a concludere che il suicidio incosciente non esula dalla nozione di infortunio. L'autore della perizia ammette che nella prassi assicurativa ci si limita talvolta a non considerare evento rischioso il suicidio cosciente, mentre in molti casi di infortunio, l'intervento assicurativo viene negato se l'infortunio può considerarsi effetto di uno squilibrio mentale. Tuttavia il perito contrappone a queste obiezioni il fatto che i raffronti possono sfociare in utili conclusioni solo se effettuati con un certo spirito critico. Non è possibile porre sullo stesso piano il vincolo che scaturisce dalla legge e il vincolo giuridico che scaturisce da un' obbligazione di diritto privato; in materia di jus condendum, il vincolo derivante dalla legge ha un valore diverso da quello che può assumere il vincolo contrattuale. Non dimentichiamo poi che la materia specifica ha caratteristiche del tutto speciali e gli studi di diritto comparato avevano esattamente la funzione di colmare le lacune di questa disciplina. Per il nostro giudizio è importante tener presente che si tratta di una disciplina d'indole pubblica inserita nell'ambito della disciplina antinfortunistica a favore di tutti i dipendenti comunitari, le relative prestazioni previdenziali sono «garantite» dall' organo che funge da datore di lavoro (così stabilisce il n. 2 dell'art. 73). Que sta struttura giuridica ha lo scopo di offrire una migliore tutela degli interessi dei dipendenti, vantaggio che invece non offrono i contratti d'assicurazione stipulati normalmente con gli assicuratori che operano nell'ambito del diritto privato. Aggiungasi che, nella materia contemplata dall'art. 73, non valgono i motivi di carattere tecnico che nel campo assicurativo hanno fatto sì che il suicidio incosciente non venisse considerato infortunio. Le società assicuratrici ordinarie hanno fondati motivi di temere che, nel numero totale di decessi per infortunio, la percentuale di quelli aventi cause anomale possa avere un'incidenza finanziaria maggiore di quanto invece avviene nel campo dei contratti vitalizi. Dopo aver constatato la relativa frequenza di suicidi, le società hanno preferito rinunciare a questo genere di assicurazione piuttosto che aumentare i premi onde premunirsi contro una forte percentuale di «gravi rischi». Questo aspetto tecnico, tipico del sistema assicurativo, può anche essere trascurato nel caso di assicurazione di pubblici dipendenti: mentre nell'ambito delle normali assicurazioni di diritto privato l'assicuratore è tenuto ad assicurare qualsiasi terzo, l'accurata selezione dei dipendenti europei ammessi a godere i diritti conferiti dallo statuto contribuisce a diminuire i rischi d'infortunio, specie i casi di suicidio incosciente. I dipendenti non solo devono sottostare ad un esame sanitario al momento dell'assunzione, ma su di loro si esercita un regolare controllo medico da parte dell'istituzione. Si può quindi ritenere che un suicidio involontario di un dipendente è un fatto veramente eccezionale, quindi non è il caso di prendere precauzioni speciali in sede assicurativa. Dunque per i dipendenti comunitari il suicidio incosciente va considerato infortunio, cioè rischio regolarmente coperto dal sistema assicurativo comunitario. Si possono lasciare da parte senza incertezze i tentennamenti dottrinali, nello stesso interesse della tutela dei dipendenti e dei loro congiunti, specie poi dal momento che la disciplina dello statuto non esclude espressamente determinati eventi dalla sfera dei rischi coperti dall'assicurazione antinfortunistica. Un precedente in questo senso è il fatto che l'assicurazione reciproca stipulata a favore del personale del ministero francese della giustizia è impostata su criteri analoghi, cioè è sempre coperto da assicurazione non solo il suicidio involontario, ma anche il suicidio in genere, purché esso si verifichi dopo la maturazione di un certo periodo assicurativo minimo. L'esame condotto dai periti designati dalla Corte, che ritengono molto probabile che l'ex coniuge della ricorrente, a causa di un particolare stato patologico che lo aveva privato di parte delle sue facoltà volitive, abbia commesso un suicidio involontario e il fatto che in queste circostanze l'evento si possa considerare infortunio ai sensi dell'art. 73 dello statuto, m'inducono a concludere che la ricorrente e gli orfani hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dallo statuto. Il ricorso va quindi accolto e il Consiglio va condannato al versamento della prestazione come prescritto dall'art. 73, n. 2 a) dello statuto. Le spese processuali vanno poste a carico del Consiglio. ( 1 ) Traduzione dal tedesco. ( 2 ) Per prassi s'intende quella delle società assicuratrici che si concretizza nelle clausole delle polizze, sempreché non vi osti una norma di diritto interno.
Sentenza Corte di giustizia UE/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris