Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13782/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1990; avverso la sentenza n. 8686/2020 della Corte di appello di Roma del 24 novembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 novembre 2020, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, per avere egli partecipato ad un'associazione per delinquere dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, sebbene allo stesso non sia stata contestata la partecipazione alla realizzazione di alcun reato fine ed ha, altresì, confermato la pena inflitta al predetto in esito al giudizio di primo grado definito con sentenza del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, del 2 maggio 2019.

Nel rigettare l'appello proposto la Corte territoriale ha valorizzato come caratteristiche della intraneità del prevenuto al sodalizio criminoso le risultanze di talune intercettazioni da cui sarebbe emerso che il Gjoni avrebbe svolto, unitamente ad altri sodali, compiti di esattore dei crediti del gruppo; ancora egli avrebbe fatto da intermediario fra i diversi partecipanti al sodalizio, ivi compreso il capo di esso, ed ancora sarebbe stato indicato come il soggetto più idoneo per recarsi in Olanda per ivi recapitare una somma di danaro a saldo di un debito gravante sull'associazione.

Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandolo a tre motivi di censura, con i quali ha, in sostanza lamentato la illegittimità ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in quanto gli elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato sarebbero stati tratti sulla base di dati, ritenuti equivoci o comunque non significativi, ricavati dalle intercettazioni.

In particolare la difesa ha osservato che il tenore di quelle non attesta il fatto che il Gjoni svolgesse, tanto meno con continuità trattandosi di intercettazioni del tutto occasionali, le funzioni di esattore di somme di danaro per conto della associazione; invero il fatto che avesse ricevuto delle telefonate in cui gli si chiedevano notizie, da parte di un affiliato alla consorteria, intorno ad un altro affiliato, non è elemento univocamente dimostrativo che tale qualifica fosse rivestita anche da lui; ciò tanto più ove si consideri che il ricorrente era comunque conoscente, data la comune nazionalità albanese di origine, di altri soggetti partecipanti al sodalizio; quanto alla sua partecipazione al viaggio in Olanda, il ricorrente ha segnalato che si trattava solo di un progetto, della cui realizzazione, peraltro, non vi è prova alcuna, ideato da soggetti terzi rispetto a lui, e come tale non idoneo a dimostrare la sua stabile partecipazione al sodalizio in questione.Il secondo motivo di ricorso riprende i motivi della prima censura, ribadendo, sotto il versante della illogicità della motivazione, la censura riguardante la partecipazione del ricorrente alla associazione, affermata sulla base di dati equivoci.

Con il terzo motivo ci si è doluti del fatto che la Corte di appello di Roma non abbia convenientemente considerato gli elementi istruttori che la difesa dell'imputato aveva indicato a suo discarico, fra i quali il fatto che le intercettazioni di conversazioni utilizzate quali elementi gravanti sul ricorrente riguardassero un periodo di tempo avente la durata in tutto di circa 20 giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per come è articolato, è inammissibile.

Esaminando congiuntamente, attesa la prossimità delle problematiche con essi sottoposte all'esame di questa Corte, i primi due motivi di impugnazione, ambedue sviluppati, il primo sotto il profilo della violazione di legge ed il secondo sotto quello del vizio di motivazione, in relazione alla riconducibilità della condotta ascritta al prevenuto all'interno del paradigma della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, si rileva che si tratta di censure inammissibili.

Quanto all'aspetto relativo alla violazione di legge si osserva che non ha rilievo il fatto che il ricorrente non sia stato coinvolto in alcuno dei reati fine commessi dalla associazione, posto che una siffatta condizione non è assolutamente richiesta acciocchè sia riscontrabile la adesione al programma associativo, potendo una tale condotta estrinsecarsi anche attraverso la realizzazione di comportamenti penalmente irrilevanti (sulla irrilevanza, una volta accertata la consapevolezza della esistenza della associazione per delinquere, del fatto che non vi sia stata partecipazione al reato fine, il quale potrebbe anche neppure essere stato realizzato, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 giugno 2015, n. 26724), mentre, per quanto attiene agli elementi dimostrativi della stabile adesione al programma delittuoso proprio della associazione, la valutazione operata dalla Corte territoriale appare del tutto congrua, avendo detta Corte desunto tale elemento dalla circostanza che il Gjoni fosse non solo soggetto che si accompagnava a colui il quale è stato ritenuto essere il capo dell'associazione nello svolgimento di attività delicate quali la riscossione dei crediti associativi, ma era stato, anche, incaricato di un compito altamente fiduciario quale quello di recapitare del danaro in Olanda onde saldare il debito relativo ad una fornitura di sostanza stupefacente, attività che, indubbiamente, per la sua elevata delicatezza e per l'ampio margine di affidamento riposto in chi la debba eseguire e di rischio che essa presenta (si trattava, infatti, di adempiere ad un debito rimasto fino a quel momento insoluto per colpa di altri membri della associazione), costituisce il sicuro indice di una non occasionale partecipazione agli interessi ed agli affari dell'intero sodalizio criminale.

Questo quanto alla violazione di legge; quanto al vizio di motivazione, si osserva che i plurimi dati indiziari delineati nel testo della sentenza a carico del prevenuto - quali le numerose intercettazioni telefoniche nel corso delle quali il Gjoni viene indicato quale elemento se non di spicco della associazione certamente adatto allo svolgimento di compiti di "sostanza" e connotati da una spiccata fiduciarietà, sebbene non direttamente coinvolto (ma si è visto come tale dato sia non conferente ai fini della affermazione della innocenza del ricorrente) nelle attività immediatamente illecite svolte dal sodalizio - costituiscono un compendio dimostrativo più che sufficiente per fondare, in termini palesemente esenti da ogni illogicità e, pertanto, insindacabile in questa sede di legittimità, il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine alla responsabilità del prevenuto.

Venendo, a questo punto, al terzo motivo di impugnazione, il quale riguarda la pretesa omessa motivazione in relazione alle argomentazioni che in sede di impugnazione sono state introdotte onde contrastare il giudizio espresso in sede di merito intorno alla colpevolezza del Gjoni per il reato a lui attribuito, si osserva che le stesse per una parte attengono al mancato coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'attività svolta da taluni associati, in particolare quelli appartenenti alla cosiddetta "cellula di Pioltello"; tale fattore è stato, però, correttamente esaminato in sede di merito, essendo stata messa in evidenza la restante attività posta in essere dal Gjoni in seno alla associazione di cui alla imputazione, attività di per sé sufficiente ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente; il fatto che lo stesso non sia risultato coinvolto in altri profili operativi della associazione non è fattore idoneo ad escluderne la penale responsabilità per quelli in cui, invece, egli risulta pesantemente coinvolto.

Quanto al fatto che le intercettazioni telefoniche a carico dell'odierno ricorrente abbiano ad oggetto un lasso di tempo abbastanza ristretto (circa 20 giorni) deve rilevarsi è anch'esso fattore non decisivo, posto che, come è stato affermato da questa Corte, il concetto di partecipazione ad un'associazione criminosa non è negativamente condizionato in termini meccanici dal fatto che l'adesione al sodalizio non abbia coinciso con tutta la durata del vincolo che ha astretto, nel tempo, i vari partecipanti ad essa, potendo quella (id est: la partecipazione alla associazione) avere avuto anche una durata più breve della intere vita associativa (ed anche una durata rapida in termini assoluti ed, in caso di concorso esterno, persino istantanea), purché in tale lasso di tempo (ovvero nella esecuzione della singola condotta) il soggetto agente abbia avuto la consapevolezza di cooperare, con il proprio comportamento, nella realizzazione degli scopi associativi.

Circostanza questa che, come si è visto, è ampiamente emersa, per quanto attiene alla specifica posizione del Gjoni, dalle ampie, ancorchè concentrate nel tempo, emergenze desumibili dalle intercettazioni telefoniche eseguite.

Trattasi, pertanto, anche in questo caso di doglianza inammissibile, data la manifesta infondatezza delle argomentazioni poste a suo fondamento.

Alla complessiva affermazione della inammissibilità della impugnazione proposta dal Gjoni segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1990; avverso la sentenza n. 8686/2020 della Corte di appello di Roma del 24 novembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 novembre 2020, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, per avere egli partecipato ad un'associazione per delinquere dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, sebbene allo stesso non sia stata contestata la partecipazione alla realizzazione di alcun reato fine ed ha, altresì, confermato la pena inflitta al predetto in esito al giudizio di primo grado definito con sentenza del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, del 2 maggio 2019. Nel rigettare l'appello proposto la Corte territoriale ha valorizzato come caratteristiche della intraneità del prevenuto al sodalizio criminoso le risultanze di talune intercettazioni da cui sarebbe emerso che il Gjoni avrebbe svolto, unitamente ad altri sodali, compiti di esattore dei crediti del gruppo; ancora egli avrebbe fatto da intermediario fra i diversi partecipanti al sodalizio, ivi compreso il capo di esso, ed ancora sarebbe stato indicato come il soggetto più idoneo per recarsi in Olanda per ivi recapitare una somma di danaro a saldo di un debito gravante sull'associazione. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandolo a tre motivi di censura, con i quali ha, in sostanza lamentato la illegittimità ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in quanto gli elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato sarebbero stati tratti sulla base di dati, ritenuti equivoci o comunque non significativi, ricavati dalle intercettazioni. In particolare la difesa ha osservato che il tenore di quelle non attesta il fatto che il Gjoni svolgesse, tanto meno con continuità trattandosi di intercettazioni del tutto occasionali, le funzioni di esattore di somme di danaro per conto della associazione; invero il fatto che avesse ricevuto delle telefonate in cui gli si chiedevano notizie, da parte di un affiliato alla consorteria, intorno ad un altro affiliato, non è elemento univocamente dimostrativo che tale qualifica fosse rivestita anche da lui; ciò tanto più ove si consideri che il ricorrente era comunque conoscente, data la comune nazionalità albanese di origine, di altri soggetti partecipanti al sodalizio; quanto alla sua partecipazione al viaggio in Olanda, il ricorrente ha segnalato che si trattava solo di un progetto, della cui realizzazione, peraltro, non vi è prova alcuna, ideato da soggetti terzi rispetto a lui, e come tale non idoneo a dimostrare la sua stabile partecipazione al sodalizio in questione.Il secondo motivo di ricorso riprende i motivi della prima censura, ribadendo, sotto il versante della illogicità della motivazione, la censura riguardante la partecipazione del ricorrente alla associazione, affermata sulla base di dati equivoci. Con il terzo motivo ci si è doluti del fatto che la Corte di appello di Roma non abbia convenientemente considerato gli elementi istruttori che la difesa dell'imputato aveva indicato a suo discarico, fra i quali il fatto che le intercettazioni di conversazioni utilizzate quali elementi gravanti sul ricorrente riguardassero un periodo di tempo avente la durata in tutto di circa 20 giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per come è articolato, è inammissibile. Esaminando congiuntamente, attesa la prossimità delle problematiche con essi sottoposte all'esame di questa Corte, i primi due motivi di impugnazione, ambedue sviluppati, il primo sotto il profilo della violazione di legge ed il secondo sotto quello del vizio di motivazione, in relazione alla riconducibilità della condotta ascritta al prevenuto all'interno del paradigma della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, si rileva che si tratta di censure inammissibili. Quanto all'aspetto relativo alla violazione di legge si osserva che non ha rilievo il fatto che il ricorrente non sia stato coinvolto in alcuno dei reati fine commessi dalla associazione, posto che una siffatta condizione non è assolutamente richiesta acciocchè sia riscontrabile la adesione al programma associativo, potendo una tale condotta estrinsecarsi anche attraverso la realizzazione di comportamenti penalmente irrilevanti (sulla irrilevanza, una volta accertata la consapevolezza della esistenza della associazione per delinquere, del fatto che non vi sia stata partecipazione al reato fine, il quale potrebbe anche neppure essere stato realizzato, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 giugno 2015, n. 26724), mentre, per quanto attiene agli elementi dimostrativi della stabile adesione al programma delittuoso proprio della associazione, la valutazione operata dalla Corte territoriale appare del tutto congrua, avendo detta Corte desunto tale elemento dalla circostanza che il Gjoni fosse non solo soggetto che si accompagnava a colui il quale è stato ritenuto essere il capo dell'associazione nello svolgimento di attività delicate quali la riscossione dei crediti associativi, ma era stato, anche, incaricato di un compito altamente fiduciario quale quello di recapitare del danaro in Olanda onde saldare il debito relativo ad una fornitura di sostanza stupefacente, attività che, indubbiamente, per la sua elevata delicatezza e per l'ampio margine di affidamento riposto in chi la debba eseguire e di rischio che essa presenta (si trattava, infatti, di adempiere ad un debito rimasto fino a quel momento insoluto per colpa di altri membri della associazione), costituisce il sicuro indice di una non occasionale partecipazione agli interessi ed agli affari dell'intero sodalizio criminale. Questo quanto alla violazione di legge; quanto al vizio di motivazione, si osserva che i plurimi dati indiziari delineati nel testo della sentenza a carico del prevenuto - quali le numerose intercettazioni telefoniche nel corso delle quali il Gjoni viene indicato quale elemento se non di spicco della associazione certamente adatto allo svolgimento di compiti di "sostanza" e connotati da una spiccata fiduciarietà, sebbene non direttamente coinvolto (ma si è visto come tale dato sia non conferente ai fini della affermazione della innocenza del ricorrente) nelle attività immediatamente illecite svolte dal sodalizio - costituiscono un compendio dimostrativo più che sufficiente per fondare, in termini palesemente esenti da ogni illogicità e, pertanto, insindacabile in questa sede di legittimità, il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine alla responsabilità del prevenuto. Venendo, a questo punto, al terzo motivo di impugnazione, il quale riguarda la pretesa omessa motivazione in relazione alle argomentazioni che in sede di impugnazione sono state introdotte onde contrastare il giudizio espresso in sede di merito intorno alla colpevolezza del Gjoni per il reato a lui attribuito, si osserva che le stesse per una parte attengono al mancato coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'attività svolta da taluni associati, in particolare quelli appartenenti alla cosiddetta "cellula di Pioltello"; tale fattore è stato, però, correttamente esaminato in sede di merito, essendo stata messa in evidenza la restante attività posta in essere dal Gjoni in seno alla associazione di cui alla imputazione, attività di per sé sufficiente ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente; il fatto che lo stesso non sia risultato coinvolto in altri profili operativi della associazione non è fattore idoneo ad escluderne la penale responsabilità per quelli in cui, invece, egli risulta pesantemente coinvolto. Quanto al fatto che le intercettazioni telefoniche a carico dell'odierno ricorrente abbiano ad oggetto un lasso di tempo abbastanza ristretto (circa 20 giorni) deve rilevarsi è anch'esso fattore non decisivo, posto che, come è stato affermato da questa Corte, il concetto di partecipazione ad un'associazione criminosa non è negativamente condizionato in termini meccanici dal fatto che l'adesione al sodalizio non abbia coinciso con tutta la durata del vincolo che ha astretto, nel tempo, i vari partecipanti ad essa, potendo quella (id est: la partecipazione alla associazione) avere avuto anche una durata più breve della intere vita associativa (ed anche una durata rapida in termini assoluti ed, in caso di concorso esterno, persino istantanea), purché in tale lasso di tempo (ovvero nella esecuzione della singola condotta) il soggetto agente abbia avuto la consapevolezza di cooperare, con il proprio comportamento, nella realizzazione degli scopi associativi. Circostanza questa che, come si è visto, è ampiamente emersa, per quanto attiene alla specifica posizione del Gjoni, dalle ampie, ancorchè concentrate nel tempo, emergenze desumibili dalle intercettazioni telefoniche eseguite. Trattasi, pertanto, anche in questo caso di doglianza inammissibile, data la manifesta infondatezza delle argomentazioni poste a suo fondamento. Alla complessiva affermazione della inammissibilità della impugnazione proposta dal Gjoni segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore
Sentenza Cassazione n. 13782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris