CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 47070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del primo grado di giudizio, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui agli artt. 216 e 223 R.D. 267/1942. Considerato che il primo e il secondo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva risultano manifestamente infondati atteso che non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione in fatto- come tale insindacabile- immune da vizi ha adeguatamente risposto alle avanzate censure (p.6, par.1 in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale; p.7, par.2 in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva). Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata quanto alla sussistenza di precedenti specifici);inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 IjGnsiglieeestensore