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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37936/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 14 giugno 2018, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati con- dannati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di cinque pacchetti di cocaina, dai quali erano ricavabili ventitrè dosi medie singole).

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. per l'indebita utilizzazione delle di- chiarazioni rese dagli agenti di P.G. sulle notizie confidenziali apprese.

2.2. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

In ordine al primo motivo di ricorso e, specificamente, alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, va osservato che il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, Leka, Rv. 254174).

Nella fattispecie, la valutazione di gravità del quadro probatorio relativo alla de- tenzione di sostanze stupefacenti è statck,legittimamente basatot,su investigazioni le quali avevano tratto solo lo spunto da informazioni confidenziali ed erano state cor- roborate dai risultati delle operazioni di P.G. susseguenti.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso il consolidato prin- cipio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le cir- costanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sin- dacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta ot illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale.

Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato le cir- costanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'origi- nario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della de- stinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

Tali para- metri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente per- sonale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma riguardano le modalità di pre- sentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, il peso lordo complessivo e il confezionamento frazionato; il giudice, peraltro, può prendere in esame le altre cir- costanze dell'azione, dalle quali risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclu- sivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi: a) l'elevato numero di dosi pari ad oltre 1.100; b) il ritrovamento di un bilancino di precisione e di un coltello per tagliare la droga; c) l'impossibilità che gli imputati abbiano voluto fare scorta della sostanza in quanto un simile quantitativo avrebbe perso in tempi brevi l'efficacia drogante.

Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che gli imputati si fossero esclusivamente procurati una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l'intenzionalità dell'attività di spaccio.

Le doglianze espresse dai ricorrenti, benché inscenate sotto la prospettazione di vizi della motivazione ti si sviluppano tutti2nell'orbita delle censure di merito.

Esse / sono meramente ripropositive di analoghe censure ed integrano meri rilievi in fatto.

La difesa, peraltro, si confronta solo parzialmente con l'ampio apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata.3.

Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 14 giugno 2018, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati con- dannati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di cinque pacchetti di cocaina, dai quali erano ricavabili ventitrè dosi medie singole). 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. per l'indebita utilizzazione delle di- chiarazioni rese dagli agenti di P.G. sulle notizie confidenziali apprese. 2.2. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. In ordine al primo motivo di ricorso e, specificamente, alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, va osservato che il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, Leka, Rv. 254174). Nella fattispecie, la valutazione di gravità del quadro probatorio relativo alla de- tenzione di sostanze stupefacenti è statck,legittimamente basatot,su investigazioni le quali avevano tratto solo lo spunto da informazioni confidenziali ed erano state cor- roborate dai risultati delle operazioni di P.G. susseguenti. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso il consolidato prin- cipio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le cir- costanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sin- dacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta ot illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato le cir- costanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'origi- nario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della de- stinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali para- metri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente per- sonale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma riguardano le modalità di pre- sentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, il peso lordo complessivo e il confezionamento frazionato; il giudice, peraltro, può prendere in esame le altre cir- costanze dell'azione, dalle quali risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclu- sivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi: a) l'elevato numero di dosi pari ad oltre 1.100; b) il ritrovamento di un bilancino di precisione e di un coltello per tagliare la droga; c) l'impossibilità che gli imputati abbiano voluto fare scorta della sostanza in quanto un simile quantitativo avrebbe perso in tempi brevi l'efficacia drogante. Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che gli imputati si fossero esclusivamente procurati una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l'intenzionalità dell'attività di spaccio. Le doglianze espresse dai ricorrenti, benché inscenate sotto la prospettazione di vizi della motivazione ti si sviluppano tutti2nell'orbita delle censure di merito. Esse / sono meramente ripropositive di analoghe censure ed integrano meri rilievi in fatto. La difesa, peraltro, si confronta solo parzialmente con l'ampio apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata.3. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle
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