CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 07053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3243/2016 del ruolo generale, proposto DA B RIVIO G IANFRANCO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55H02 G218 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LC) il 2 giugno 1955 e residente a Imbersago, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8, C ONSONNI M ARIA C RISTINA (codice fiscale dichiarato [OSCURATO:PERSONA] 55E56 E2P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LC) il 16 maggio 1955 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8, rappresentati e difesi, giusta procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65A18 G273 Z), domiciliati ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte. - RICORRENTE – CONTRO E QUITALIA N ORD S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. REGISTRO - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 2518/12/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), depositata il 10 giugno 2015; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti proponevano ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecco contro le cartella di pagamento nn. 13420120006439638/000 e 13420120006439638/001, con le quali [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva chiesto il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, a seguito della stipula di un atto di compravendita immobiliare stipulato dalle parti; 2. la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza impugnata, confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo legittima la notifica diretta delle cartelle di pagamento tramite servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, l’irrilevanza della mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, nonché provata, nel corso del giudizio di secondo grado, la notifica degli avvisi di accertamento presupposti; 3. avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, notificato ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 8/13 gennaio 2016, formulando quattro motivi d’impugnazione, successivamente depositato memoria ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ. del 14 aprile 2022; 4.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è restata intimata; 5. con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 28 aprile 2022 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo di ufficio, onde procedere all’esame del primo motivo di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 6. con la prima censura i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2967 cod. civ., 32 e 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 24 Cost., assumendo che la Commissione regionale ha «fondato la decisione sulla prova della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione presupposto, fornita da Equitalia tramite documenti prodotti in violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32 D.Lgs. 546/1992» (v. pagina n. 8 del ricorso), essendo stato il deposito dell’avviso di rettifica e liquidazione n. 20101T000723000 e dei relativi avvisi di ricevimento postali eseguito il 3 aprile 2015, a fronte di un’udienza di trattazione della causa fissata per il 20 aprile 2015, e, quindi, senza rispettare il termine perentorio di venti giorni previsto da detta disposizione; 7. con la seconda doglianza gli istanti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, co. 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 14, comma. 1, lett. b ) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rimproverando al Giudice dell’appello di «avere ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo e le conseguenti cartelle di pagamento in assenza della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione presupposto» (v. pagina n. 12 del ricorso); 8. con il terzo mot ivo di impugnazione i contribuenti hanno rimproverato al Giudice regionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sostenendo che la notifica tramite il servizio postale ivi prevista presuppone sempre l’intermediazione dell’ufficiale notificatore, non potendo invece essere direttamente eseguita dall’agente della riscossione; 9. con la quarta ed ultima censura i ricorrenti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21-septiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241 e 480 cod. proc. civ., ribadendo le ragioni di illegittimità delle cartelle di pagamento perché non sottoscritte; OSSERVA 10. Il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi di impugnazione. 11.Acquisiti i fascicoli di merito all’esito della menzionata ordinanza interlocutoria della Corte, ed esaminato, in particolare, quello del grado di appello, effettivamente risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in vista dell’udienza di trattazione della causa fissata per il giorno lunedì 20 aprile 2015, ebbe a depositare presso la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in data 3 aprile 2015, come risulta dal timbro di deposito n. «S- 8245 » ivi apposto, « copia dei referti relativi alla notifica degli avvisi di rettifica e liquidazione a tutte le parti, eseguita dall’Agenzia delle Entrate . Uff. Territoriale di Merate» (così nella nota di deposito agli atti). Ebbene, a fronte di tale obiettiva evidenza, va dato seguito al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del D. L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D. L.vo 31 dicembre 1992, n.546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie (da ultime: Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez. 6^ - 5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas., Sez. 5^, 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147)» (così Cass., Sez. V, 27 gennaio 2022, n. 2377). Alla luce di tale principio, deve allora riconoscersi che la predetta documentazione prodotta dall’agente della riscossione nel corso del giudizio di secondo grado non poteva essere esaminata e, quindi, posta a base della decisione impugnata, risultando preclusa la sua utile acquisizione a mente dell’art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sopra interpretato. 12. La valutazione che precede determina anche la decisione del secondo motivo di impugnazione, giacchè è risultata processualmente indimostrata la prova della notifica dei suindicati atti presupposti l’emissione delle cartelle impugnate. Anche in tal caso, si resta nel solco di principi consolidati nell’elaborazione di questa Corte nel ritenere che «in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5", 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5", 5 aprile 2019, n. 9585; Cass., Sez. 5", 30 giugno 2020, n. 13106; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., Sez. 6"-5, 25 maggio 2021, n. 14292; Cass., Sez. 6''- 5, 21 settembre 2021, n. 25535; Cass., Sez. 6"-5, 6 dicembre 2021, n. 38548). Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012). Pertanto, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata» (così Cass., Sez. V, 27 gennaio 2022, n. 2377). 13. Alla stregua delle riflessioni che precedono, che assumono valore assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, sempre attinenti all’efficacia e validità delle cartelle impugnate, il ricorso va accolto in relazione al primo ed al secondo motivo di censura, restando gli altri assorbiti. Non essendo necessari accertamenti in fatto la causa può essere decisa, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nel merito, accogliendo il ricorso originario, in ragione della mancata dimostrazione della notifica ai contribuenti delle notifiche dei menzionati avvisi che hanno preceduto le cartelle impugnate. 14. Le spese del presente grad o di giudizio seguono la soccombenza, mentre quelle di merito vanno compensate in ragione della descritta vicenda processuale, che ha determinato l’esito del giudizio. P . Q . M . la Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) al pagamento delle spese del presente grado di giud