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CassazionedecretoSezione UDecisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 29459/2025

Testo disponibile della fonte

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a Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 20802 del 2025.

3. – Come posto in rilievo dall’ordinanza di rimessione, il Comune convenuto è stato citato in giudizio per l’udienza del 30 dicembre 2024, differita d’ufficio dallo stesso giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., all’udienza dell’8 gennaio 2025.

La danneggiata attrice ha, quindi, depositato le tre memorie ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente, nelle date 27 novembre, 12 dicembre e 17 dicembre del 2024, facendo riferimento alla data dell’anzidetta udienza dell’8 gennaio 2025; per contro, il Comune ha depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. facendo riferimento alla sola data indicata nell’atto di citazione (30 dicembre 2024) e, dunque, rispettivamente, nelle date 18 novembre, 9 dicembre e 18 dicembre del 2024.

Dopo il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c., con decreto del 30 dicembre 2024 il giudice istruttore ha differito, “per gli stessi incombenti e per mere questioni organizzative del ruolo legate anche al PNRR”, l’udienza del giorno 8 gennaio 2025 a quella del 19 novembre 2025.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20802/2025 Numero sezionale 87/2025 Numero di raccolta generale 29459/2025 Data pubblicazione 07/11/2025

4. - Il Tribunale rimettente espone, altresì, che, con la seconda e la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., il Comune convenuto ha eccepito la tardività delle memorie della parte attrice, in quanto depositate “computando i termini rispetto all’udienza del 8 gennaio 2025, anziché del 30 dicembre 2024, quale udienza fissata in citazione”.

Inoltre, lo stesso Comune, con istanza dell’8 ottobre 2025, ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla danneggiata in data 7 ottobre 2025, “qualificata prima memoria ex art. 171-ter c.p.c, perché l’attrice aveva agito con la consapevolezza che l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse determinato una riapertura e una nuova decorrenza a ritroso dei termini ex art. 171- ter c.p.c.”; l’attrice “ha risposto … rivendicando la bontà del proprio operato”.

5. – Il giudice a quo, nel dare rilievo alle contrapposte posizioni assunte dalle parti in causa, evidenzia, anzitutto, che il Comune convenuto ha sostenuto, a fondamento della sollevata eccezione di tardività delle memorie di parte attrice, che il necessario riferimento all’udienza indicata nell’atto di citazione troverebbe ragione sia nell'art. 70- bis disp. att. c.p.c., che impone il rispetto dei termini di comparizione avuto riguardo proprio all’udienza fissata in citazione, sia nella formulazione letterale dell'art. 171-bis, comma quinto, c.p.c., “nella parte in cui distingue tra udienza fissata in citazione e udienza fissata dal giudice istruttore, ritenendo che il mero differimento d'ufficio dell'udienza non possa incidere sul computo dei termini processuali, in assenza di un provvedimento espresso di differimento”, ai sensi dell'art. 171-bis, commi secondo e terzo, c.p.c.

La tesi contraria, sostenuta dalla parte attrice, si fonderebbe, invece, nella formulazione vigente dell'art. 171-bis, comma quinto, c.p.c., “che prevede espressamente la decorrenza dei termini di cui all'art. 171-ter, onde la conferma dell'udienza differita d 'ufficio da parte del giudice istruttore, e così il decreto di differimento del 30 dicembre 2024, costituiscono il momento rilevante per il computo dei termini, con la conseguenza che le memorie depositate entro i quaranta giorni precedenti tale udienza dovrebbero ritenersi tempestive”.

6. – In punto di rilevanza del disposto rinvio pregiudiziale, il Tribunale rimettente ritiene che la soluzione della questione del decorso del termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. si renda necessaria alla definizione del giudizio “perché, F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20802/2025 Numero sezionale 87/2025 Numero di raccolta generale 29459/2025 ove si propendesse per il decorso dall'udienza fissata in citazione, la prima e la seconda Data pubblicazione 07/11/2025 memoria integrative” della parte attrice “risulterebbero tardivamente depositate, e le istanze istruttorie risulterebbero conseguentemente formulate oltre i termini stabiliti a pena di decadenza”.

7. - Inoltre, ad avviso del giudice a quo, la questione presenterebbe anche “gravi difficoltà interpretative, essendo plausibili e di pari forza interpretativa entrambe le posizioni prospettate”; né la questione stessa “è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione, pur essendo stata sollevata in sede di legittimità (v.

Tribunale di Prato ordinanza del 11 luglio 2025, resa nel proc. n. 1830/2024 …).

8. - Infine, il giudice rimettente sostiene che la questione oggetto del rinvio ex art. 363- bis c.p.c. è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, “involgendo l'interpretazione di norme processuali da farsi oggetto di applicazione in tutti i procedimenti introdotti nelle forme del rito ordinario di cognizione”.

9. - Il Tribunale di Cassino, con l’ordinanza del 16 ottobre 2025, ha sollevato la medesima questione pregiudiziale già oggetto del rinvio ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Prato (con ordinanza dell’11 luglio 2025, espressamente richiamata dall’attuale giudice rimettente), che è stata dichiarata inammissibile con decreto presidenziale n. 24757 dell’8 settembre 2025, reso disponibile anche sul sito web della Corte di cassazione.

10. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Cassino, sorretto da argomentazioni che, in sintesi, replicano quelle addotte dalla citata ordinanza del Tribunale di Prato, difetta dei requisiti di ammissibilità indicati dall’art. 363-bis c.p.c. per le medesime ragioni esposte nell’anzidetto decreto presidenziale.

11. – Anche con l’ordinanza in esame, il rimettente non dà contezza del perché la questione sarebbe necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio, poiché il rilievo sull’eventuale decadenza della parte attrice dalle istanze istruttorie, veicolate con le memorie ex art. 171-bis c.p.c., non trova seguito in alcuna delibazione, sebbene sommaria e non definitiva, che abbia riguardo all’incidenza effettiva e concreta di una F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20802/2025 Numero sezionale 87/2025 Numero di raccolta generale 29459/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 tale decadenza sugli esiti del mancato assolvimento degli oneri di prova gravante su detta parte.

12. – Difetta, poi, il requisito della grave difficoltà interpretativa, essendosi il giudice a quo limitato a prospettare una perplessità interpretativa che – sebbene non rinvenga precedenti di legittimità - non trova riscontro in un contrasto generatosi nella giurisprudenza di merito o nell’esistenza effettiva di un dibattito dottrinale sul punto; aspetti, questi, sui quali l’ordinanza di rimessione è del tutto silente.

Del resto, come fatto presente nel citato decreto n. 24757/2025, sebbene questa Corte non si sia ancora pronunciata sulla questione oggetto del rinvio pregiudiziale, non mancano precedenti sul tema del rapporto tra termini processuali e l’ipotesi di differimento d’ufficio (richiamati nel predetto decreto), da cui poter trarre argomenti per ricostruire il quadro entro il quale far maturare la scelta interpretativa.

13. – In definitiva, occorre anche in questo caso ribadire che il rinvio pregiudiziale non può essere utilizzato per ottenere un avallo interpretativo della Corte di legittimità al fine di evitare una revisione della decisione in sede di impugnazione, così da inaridire il compito di interpretare la legge che è dovere indeclinabile del giudice.

L’assoggettamento del rinvio pregiudiziale a determinate condizioni e, in particolare, a quella della grave difficoltà interpretativa della questione si giustifica proprio per evitare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti e salvaguardare l’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile.

14. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Cassino deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Cassino con l’ordinanza di cui in premessa.

Roma, 6 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 20802 del 2025. 3. – Come posto in rilievo dall’ordinanza di rimessione, il Comune convenuto è stato citato in giudizio per l’udienza del 30 dicembre 2024, differita d’ufficio dallo stesso giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., all’udienza dell’8 gennaio 2025. La danneggiata attrice ha, quindi, depositato le tre memorie ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente, nelle date 27 novembre, 12 dicembre e 17 dicembre del 2024, facendo riferimento alla data dell’anzidetta udienza dell’8 gennaio 2025; per contro, il Comune ha depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. facendo riferimento alla sola data indicata nell’atto di citazione (30 dicembre 2024) e, dunque, rispettivamente, nelle date 18 novembre, 9 dicembre e 18 dicembre del 2024. Dopo il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c., con decreto del 30 dicembre 2024 il giudice istruttore ha differito, “per gli stessi incombenti e per mere questioni organizzative del ruolo legate anche al PNRR”, l’udienza del giorno 8 gennaio 2025 a quella del 19 novembre 2025.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20802/2025 Numero sezionale 87/2025 Numero di raccolta generale 29459/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 4. - Il Tribunale rimettente espone, altresì, che, con la seconda e la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., il Comune convenuto ha eccepito la tardività delle memorie della parte attrice, in quanto depositate “computando i termini rispetto all’udienza del 8 gennaio 2025, anziché del 30 dicembre 2024, quale udienza fissata in citazione”. Inoltre, lo stesso Comune, con istanza dell’8 ottobre 2025, ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla danneggiata in data 7 ottobre 2025, “qualificata prima memoria ex art. 171-ter c.p.c, perché l’attrice aveva agito con la consapevolezza che l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse determinato una riapertura e una nuova decorrenza a ritroso dei termini ex art. 171- ter c.p.c.”; l’attrice “ha risposto … rivendicando la bontà del proprio operato”. 5. – Il giudice a quo, nel dare rilievo alle contrapposte posizioni assunte dalle parti in causa, evidenzia, anzitutto, che il Comune convenuto ha sostenuto, a fondamento della sollevata eccezione di tardività delle memorie di parte attrice, che il necessario riferimento all’udienza indicata nell’atto di citazione troverebbe ragione sia nell'art. 70- bis disp. att. c.p.c., che impone il rispetto dei termini di comparizione avuto riguardo proprio all’udienza fissata in citazione, sia nella formulazione letterale dell'art. 171-bis, comma quinto, c.p.c., “nella parte in cui distingue tra udienza fissata in citazione e udienza fissata dal giudice istruttore, ritenendo che il mero differimento d'ufficio dell'udienza non possa incidere sul computo dei termini processuali, in assenza di un provvedimento espresso di differimento”, ai sensi dell'art. 171-bis, commi secondo e terzo, c.p.c. La tesi contraria, sostenuta dalla parte attrice, si fonderebbe, invece, nella formulazione vigente dell'art. 171-bis, comma quinto, c.p.c., “che prevede espressamente la decorrenza dei termini di cui all'art. 171-ter, onde la conferma dell'udienza differita d 'ufficio da parte del giudice istruttore, e così il decreto di differimento del 30 dicembre 2024, costituiscono il momento rilevante per il computo dei termini, con la conseguenza che le memorie depositate entro i quaranta giorni precedenti tale udienza dovrebbero ritenersi tempestive”. 6. – In punto di rilevanza del disposto rinvio pregiudiziale, il Tribunale rimettente ritiene che la soluzione della questione del decorso del termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. si renda necessaria alla definizione del giudizio “perché, F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20802/2025 Numero sezionale 87/2025 Numero di raccolta generale 29459/2025 ove si propendesse per il decorso dall'udienza fissata in citazione, la prima e la seconda Data pubblicazione 07/11/2025 memoria integrative” della parte attrice “risulterebbero tardivamente depositate, e le istanze istruttorie risulterebbero conseguentemente formulate oltre i termini stabiliti a pena di decadenza”. 7. - Inoltre, ad avviso del giudice a quo, la questione presenterebbe anche “gravi difficoltà interpretative, essendo plausibili e di pari forza interpretativa entrambe le posizioni prospettate”; né la questione stessa “è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione, pur essendo stata sollevata in sede di legittimità (v. Tribunale di Prato ordinanza del 11 luglio 2025, resa nel proc. n. 1830/2024 …). 8. - Infine, il giudice rimettente sostiene che la questione oggetto del rinvio ex art. 363- bis c.p.c. è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, “involgendo l'interpretazione di norme processuali da farsi oggetto di applicazione in tutti i procedimenti introdotti nelle forme del rito ordinario di cognizione”. 9. - Il Tribunale di Cassino, con l’ordinanza del 16 ottobre 2025, ha sollevato la medesima questione pregiudiziale già oggetto del rinvio ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Prato (con ordinanza dell’11 luglio 2025, espressamente richiamata dall’attuale giudice rimettente), che è stata dichiarata inammissibile con decreto presidenziale n. 24757 dell’8 settembre 2025, reso disponibile anche sul sito web della Corte di cassazione. 10. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Cassino, sorretto da argomentazioni che, in sintesi, replicano quelle addotte dalla citata ordinanza del Tribunale di Prato, difetta dei requisiti di ammissibilità indicati dall’art. 363-bis c.p.c. per le medesime ragioni esposte nell’anzidetto decreto presidenziale. 11. – Anche con l’ordinanza in esame, il rimettente non dà contezza del perché la questione sarebbe necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio, poiché il rilievo sull’eventuale decadenza della parte attrice dalle istanze istruttorie, veicolate con le memorie ex art. 171-bis c.p.c., non trova seguito in alcuna delibazione, sebbene sommaria e non definitiva, che abbia riguardo all’incidenza effettiva e concreta di una F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20802/2025 Numero sezionale 87/2025 Numero di raccolta generale 29459/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 tale decadenza sugli esiti del mancato assolvimento degli oneri di prova gravante su detta parte. 12. – Difetta, poi, il requisito della grave difficoltà interpretativa, essendosi il giudice a quo limitato a prospettare una perplessità interpretativa che – sebbene non rinvenga precedenti di legittimità - non trova riscontro in un contrasto generatosi nella giurisprudenza di merito o nell’esistenza effettiva di un dibattito dottrinale sul punto; aspetti, questi, sui quali l’ordinanza di rimessione è del tutto silente. Del resto, come fatto presente nel citato decreto n. 24757/2025, sebbene questa Corte non si sia ancora pronunciata sulla questione oggetto del rinvio pregiudiziale, non mancano precedenti sul tema del rapporto tra termini processuali e l’ipotesi di differimento d’ufficio (richiamati nel predetto decreto), da cui poter trarre argomenti per ricostruire il quadro entro il quale far maturare la scelta interpretativa. 13. – In definitiva, occorre anche in questo caso ribadire che il rinvio pregiudiziale non può essere utilizzato per ottenere un avallo interpretativo della Corte di legittimità al fine di evitare una revisione della decisione in sede di impugnazione, così da inaridire il compito di interpretare la legge che è dovere indeclinabile del giudice. L’assoggettamento del rinvio pregiudiziale a determinate condizioni e, in particolare, a quella della grave difficoltà interpretativa della questione si giustifica proprio per evitare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti e salvaguardare l’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile. 14. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Cassino deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. visto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Cassino con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 6 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E