CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 dicembre 1970
Cassazione n. 43125/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1970, avverso la ordinanza del 25/06/2024 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di riesame spesi nella fase di merito dell'incidente cautelare. 1.1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata gravità indiziaria per la contestata estorsione tentata, in concorso, così come circostanziata dal metodo mafioso, postulano una alternativa rilettura delle fonti dichiarative valorizzate in cautela (quanto a natura intimidatoria concorsuale delle azioni realizzate, sia personalmente che in compagnia del genitore, cointeressato alla costrizione a rinunziare all'azione civile intrapresa nei confronti di entrambi) ed ipotizzano, quindi, un travisamento del quadro indiziario, con effetti sulla ravvisata gravità dello stesso e sul fatto circostanziale ingravescente, che non trova riscontro nel testo della motivazione, per la logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito, allo stato degli atti. La richiesta duplice valutazione (sulla condotta che identifica il "tipo" e sulla circostanza ad effetto ingravescente speciale) risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 1.2. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotto quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della fonte (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate. Nella fattispecie il Tribunale della revisione cautelare di Messina ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva della vittima di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato, descritto con dovizia di particolari anche nell'atteggiarsi dinamico (inseguimenti minatori in auto) degli autori; dando altresì conto del solidissimo riscontro intercettivo alla prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche insegnato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, - c7)77 salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nella presente fattispecie processuale. Il Tribunale, investito della richiesta di riesame nel merito, ha quindi valorizzato le limpide, costanti, reiterate ed inequivoche affermazioni della persona offesa, che, confortata anche da quanto oggetto di prova intercettiva, ha descritto nel dettaglio le modalità della domanda intimidatoria subita, indirizzata alla rinuncia all'azione civile già avviata. Il che integra il paradigma normativo scolpito nel testo dell'art. 629 del codice penale, avendo gli agenti esercitato minaccia (verbis et re) alla persona, con la precisa finalità di costringerla a rinunziare alla legittima facoltà di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti retributivi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 - 01; Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285002). Del pari deve ritenersi per il contributo offerto alla intimidazione dalle azioni commesse anche individualmente dal ricorrente, attesa l'evidente efficacia intimidatoria offerta dalla prolungata portata minatoria delle condotte agite. 1.2. Quanto alla dedotta violazione di legge, nell'esegesi della norma che determina aggravamento ad effetto speciale della sanzione, sub specie di ignoranza del fatto tipico ingravescente, costituito dal coinvolgimento, ad opera del padre, nell'attività minatoria di un soggetto terzo -storicamente inserito nel locale contesto mafioso-, il ricorrente non tiene conto delle conseguenze della natura oggettiva della aggravante (metodo mafioso), che si estende ai concorrenti cha ne abbiano anche soltanto ignorato per colpa la sussistenza (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02). Il Tribunale della cautela motiva espressamente sul punto, valorizzando il ricorso ad una strategia comune, ideata e realizzata da entrambi i soggetti interessati alla finalità patrimoniale della costrizione. Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa