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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41814/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lettere avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in qualità di Giudice del riesame, confermava l'ordinanza con cui Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in concorso con altri, per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 6; art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'importazione di 1.168 kg di marjuana dal Canada (capo 3).

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova indiziaria.

Era stato già dedotto che non poteva desumersi il coinvolgimento del Gargiulo, quale finanziatore nell'attività di importazione di sostanze stupefacenti, da un solo incontro e di riferimenti indiretti a "zi pepp": risultando rapporti con altri indagati (nemmeno tutti) solo occasionali e sporadici; non essendo state documentate movimentazioni di denaro in entrata; non constando che l'indagato fosse stato contattato dagli altri coimputati in ordine alle modalità di pagamento o al costo della sostanza; non emergendo che altri indagati si fossero mai rivolti al Gargiulo per redimere possibili controversie o che egli avesse operato con autonomia decisionale; non inferendosi nemmeno che avesse una disponibilità patrimoniale tale da consentirgli di investire capitali ingenti nell'importazione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente; non essendo stato, infine, interessato dalla vicenda del sequestro del container, come avrebbe dovuto accadere ove avesse investito il capitale o parte dello stesso nell'operazione.

Il Tribunale, nella consapevolezza che l'incontro con altri coindagati in data 21/04/2023 non avesse valenza decisiva ai fini della gravità indiziaria, per colmare tale gap, fa riferimento ad incontri pregressi tra il Gargiulo e [OSCURATO:PERSONA] alcuni mesi prima dei fatti contestati: incontri che però non erano oggetto di alcuna ipotesi di reato e che apparivano estranei alla vicenda contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché generico, versato in fatto e, nel merito, manifestamente infondato.

2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame quanto alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tanto premesso e come si dirà, l'ordinanza impugnata si è conformata a tale insegnamento, avendo dato compiutamente e logicamente conto delle ragioni che hanno indotto i Giudici della cautela ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato.

3. Va precisato che l'episodio in oggetto riguarda l'importazione di 1.168 kg di marjuana provenienti dal Canada e destinati ad essere veicolati in container approdati al porto di Salerno, e che il provvedimento impugnato dà atto, anche mediante rilievo fotografico, della partecipazione del Gargiulo all'incontro del 21 aprile 2023.

Inoltre, dalle intercettazioni tra terzi si desume chiaramente il ruolo di finanziatore rivestito dall'indagato.

3.1. In particolare, il Tribunale del riesame, alla memoria difensiva riportata per ampi stralci nel ricorso, replica come il Gargiulo, in sede di interrogatorio di garanzia, non avesse negato di aver preso parte all'incontro nel seminterrato dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (partecipe all'organizzazione di cui l'ordinanza ipotizza un ruolo fondamentale), ma avesse soltanto detto di essere stato tenuto in disparte durante la conversazione e di non aver saputo nulla di quanto gli altri si erano detti né di averlo successivamente chiesto a [OSCURATO:PERSONA].

L'indagato - prosegue il Tribunale - ha anche aggiunto di aver incontrato qualche volta il Masullo, affermando però di non conoscerlo.

È per smentire tale affermazione che il Tribunale richiama le risultanze investigative, le quali hanno documentato come Gargiulo conoscesse bene il Masullo e lo avesse più volte incontrato - insieme ad altri pregiudicati per delitti di traffico internazionale di sostanza stupefacente - anche presso la sua (di Masullo), in diverse date ben precedenti l'inizio della emersione della operazione delittuosa.

3.2. Vero è, quindi, che non risulta documentato che tali incontri avessero ad oggetto anche l'ipotesi di reato contestata in via provvisoria nel presente procedimento penale.

Vero è pure che non risultano intercettazioni dirette del Gargiulo (l'ordinanza precisa che l'indagato era molto attento a non farsi contattare telefonicamente).

Da plurime conversazioni emerge però - e sempre a proposito di pagamenti - il nome di "zi Peppe" che, come precisa il Tribunale, lo stesso indagato ha confermato essere il suo soprannome (seppur usato dal solo nipote).D'altronde, notano conclusivamente i Giudici del riesame, di "Giuseppe" nell'indagine c'è solo lui.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lettere avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in qualità di Giudice del riesame, confermava l'ordinanza con cui Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in concorso con altri, per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 6; art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'importazione di 1.168 kg di marjuana dal Canada (capo 3). 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova indiziaria. Era stato già dedotto che non poteva desumersi il coinvolgimento del Gargiulo, quale finanziatore nell'attività di importazione di sostanze stupefacenti, da un solo incontro e di riferimenti indiretti a "zi pepp": risultando rapporti con altri indagati (nemmeno tutti) solo occasionali e sporadici; non essendo state documentate movimentazioni di denaro in entrata; non constando che l'indagato fosse stato contattato dagli altri coimputati in ordine alle modalità di pagamento o al costo della sostanza; non emergendo che altri indagati si fossero mai rivolti al Gargiulo per redimere possibili controversie o che egli avesse operato con autonomia decisionale; non inferendosi nemmeno che avesse una disponibilità patrimoniale tale da consentirgli di investire capitali ingenti nell'importazione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente; non essendo stato, infine, interessato dalla vicenda del sequestro del container, come avrebbe dovuto accadere ove avesse investito il capitale o parte dello stesso nell'operazione. Il Tribunale, nella consapevolezza che l'incontro con altri coindagati in data 21/04/2023 non avesse valenza decisiva ai fini della gravità indiziaria, per colmare tale gap, fa riferimento ad incontri pregressi tra il Gargiulo e [OSCURATO:PERSONA] alcuni mesi prima dei fatti contestati: incontri che però non erano oggetto di alcuna ipotesi di reato e che apparivano estranei alla vicenda contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché generico, versato in fatto e, nel merito, manifestamente infondato. 2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame quanto alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tanto premesso e come si dirà, l'ordinanza impugnata si è conformata a tale insegnamento, avendo dato compiutamente e logicamente conto delle ragioni che hanno indotto i Giudici della cautela ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato. 3. Va precisato che l'episodio in oggetto riguarda l'importazione di 1.168 kg di marjuana provenienti dal Canada e destinati ad essere veicolati in container approdati al porto di Salerno, e che il provvedimento impugnato dà atto, anche mediante rilievo fotografico, della partecipazione del Gargiulo all'incontro del 21 aprile 2023. Inoltre, dalle intercettazioni tra terzi si desume chiaramente il ruolo di finanziatore rivestito dall'indagato. 3.1. In particolare, il Tribunale del riesame, alla memoria difensiva riportata per ampi stralci nel ricorso, replica come il Gargiulo, in sede di interrogatorio di garanzia, non avesse negato di aver preso parte all'incontro nel seminterrato dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (partecipe all'organizzazione di cui l'ordinanza ipotizza un ruolo fondamentale), ma avesse soltanto detto di essere stato tenuto in disparte durante la conversazione e di non aver saputo nulla di quanto gli altri si erano detti né di averlo successivamente chiesto a [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato - prosegue il Tribunale - ha anche aggiunto di aver incontrato qualche volta il Masullo, affermando però di non conoscerlo. È per smentire tale affermazione che il Tribunale richiama le risultanze investigative, le quali hanno documentato come Gargiulo conoscesse bene il Masullo e lo avesse più volte incontrato - insieme ad altri pregiudicati per delitti di traffico internazionale di sostanza stupefacente - anche presso la sua (di Masullo), in diverse date ben precedenti l'inizio della emersione della operazione delittuosa. 3.2. Vero è, quindi, che non risulta documentato che tali incontri avessero ad oggetto anche l'ipotesi di reato contestata in via provvisoria nel presente procedimento penale. Vero è pure che non risultano intercettazioni dirette del Gargiulo (l'ordinanza precisa che l'indagato era molto attento a non farsi contattare telefonicamente). Da plurime conversazioni emerge però - e sempre a proposito di pagamenti - il nome di "zi Peppe" che, come precisa il Tribunale, lo stesso indagato ha confermato essere il suo soprannome (seppur usato dal solo nipote).D'altronde, notano conclusivamente i Giudici del riesame, di "Giuseppe" nell'indagine c'è solo lui. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Ca
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