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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36658/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14944/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione e ricettazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' affermazione della responsabilità dell'imputato.

Rileva, in particolare, che andava escluso il reato di estorsione in quanto non risultava che la persona offesa del reato di estorsione aveva percepito una vera e propria minaccia e che non vi era prova che i beni di cui alle contestate ipotesi di ricettazione si trovavano nella effettiva disponibilità dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Rileva la Corte che il ricorrente con il ricorso in esame ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando mere considerazioni di carattere generale.

In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14944/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione e ricettazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' affermazione della responsabilità dell'imputato. Rileva, in particolare, che andava escluso il reato di estorsione in quanto non risultava che la persona offesa del reato di estorsione aveva percepito una vera e propria minaccia e che non vi era prova che i beni di cui alle contestate ipotesi di ricettazione si trovavano nella effettiva disponibilità dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. Rileva la Corte che il ricorrente con il ricorso in esame ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando mere considerazioni di carattere generale. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36658/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris