Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:336
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61985C0383(01) - IT
Avviso legale importante
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61985C0383(01)
Conclusioni dell'avvocato generale ancini del 20 settembre 1989. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 383/85.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03069
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
[OSCURATO:PERSONA],
1 . Con ricorso del 28 novembre 1985 la [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte di constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non aveva eseguito la sentenza pronunciata il 20 ottobre 1981 nel ricorso 137/80 che la [OSCURATO:PERSONA] stessa aveva promosso contro il [OSCURATO:PERSONA] ( Racc . 1981, pag . 2393 ). In tale sentenza, la Corte dichiarò che :
"Rifiutando di adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento al regime pensionistico comunitario dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico belga, come previsto dall' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE ."
2 . Come è noto, il presente ricorso era già giunto al termine della fase orale e l' avvocato generale aveva pronunciato le sue conclusioni in data 20 ottobre 1987 . A seguito di una richiesta presentata dal governo belga, alla quale si è associata la [OSCURATO:PERSONA], il presidente della Corte ha deciso di sospendere la decisione . A seguito di ulteriori decisioni di sospensione sollecitate da entrambe le parti e del rinnovo parziale della Corte, quest' ultima ha ordinato la riapertura della fase orale del presente procedimento .
3 . A tutt' oggi il [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora introdotto nel suo ordinamento le misure concrete che permettano di dare attuazione al diritto al trasferimento di pensione . Constato che in virtù della sua inazione il [OSCURATO:PERSONA] si è autoconcesso una moratoria di nove anni ( a tutt' oggi ), che si aggiungono ai dodici anni di illegalità pregressa . In tal modo, i diritti di un numero imprecisato, ma certo importante di funzionari ( basti pensare al numero di ricorrenti nella causa Schneemann, causa 137/88, che hanno adito la Corte per far dichiarare l' inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo dovere di assistenza nei loro confronti di fronte al comportamento omissivo del [OSCURATO:PERSONA] in subjecta materia ), sono stati lesi .
4 . Persistendo nel suo comportamento omissivo, vent' anni dopo l' introduzione nello statuto dell' art . 11, n . 2, ed a oltre nove anni dalla sentenza della Corte che constatava l' inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE, il governo belga ha fatto prevalere in maniera unilaterale il perseguimento dei propri interessi finanziari - così chiaramente definiti nel primo procedimento ( 1 ) - a scapito dell' obbligo di conformarsi alla legalità comunitaria ed in spregio all' art . 5 del trattato . In proposito sottoscrivo interamente l' opinione dell' avvocato generale Capotorti secondo cui : "si tratta dunque di una normativa che, oltre a riflettersi favorevolmente sui singoli, serve in primo luogo a soddisfare un interesse proprio delle Comunità" ( conclusioni presentate nella causa citata, pag . 2412 ).
5 . Vi propongo pertanto, confermando le conclusioni presentate il 20 ottobre 1987 dal mio predecessore l' avvocato generale Mancini, di accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e di constatare che non avendo ottemperato alla sentenza della Corte del 20 ottobre 1981 pronunciata nella causa 137/80, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art . 171 del trattato CEE . Ovviamente il convenuto va condannato alle spese .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Vedasi, in particolare, la parte "In fatto" della sentenza del 20 ottobre 1981 :
"Il governo belga afferma inoltre che questa soluzione comporterebbe una discriminazione implicante un privilegio .
(...)
In tal modo il dipendente belga dimissionario assunto alla CEE verrebbe a costare allo Stato belga circa tre volte di più dello stesso dipendente assunto da un altro datore di lavoro, anche se questo è un' organizzazione internazionale come la NATO, l' OCSE o l' Eurocontrol . Questa discriminazione si ritroverebbe, inoltre, anche nell' entità dei vantaggi successivamente concessi agli interessati in esito ai versamenti, perché nel caso del dipendente dimissionario che entra in servizio presso le Comunità, le somme versate saranno trasformate in annualità che varranno allo stesso dipendente una pensione calcolata in base alla retribuzione finale percepita presso la CEE, mentre, nel caso del dipendente dimissionario assunto in un altro ente, le somme versate al regime previdenziale procureranno al funzionario una pensione rapportata alle retribuzioni in base alle quali sono stati fissati i contributi previdenziali, che sono ovviamente meno elevati perché si tratta di retribuzioni corrisposte all' inizio della carriera ."