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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17901/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del PG Motivi della decisione

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati, in qualità di sanitari in servizio presso la casa di cura "Borgo dei Mastri", della fattispecie di reato di omicidio colposo in danno della degente [OSCURATO:PERSONA].

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella sala mensa della predetta casa di cura, durante la cena, la signora [OSCURATO:PERSONA] andava in asfissia a causa di un bolo alimentare che le ostruiva le vie aeree superiori.

A seguito del decesso il personale sanitario della clinica era iscritto nel registro degli indagati per il delitto di omicidio colposo.

Secondo la decisione assunta sulla base degli esiti della consulenza tecnica in atti, redatta su incarico del P.M. nel corso della indagini, il rapido ed appropriato intervento del personale medico e paramedico presente al fatto non avrebbe inciso in modo significativo sul giudizio di ragionevole probabilità di sopravvivenza della degente, attesa la posizione del bolo, che si trovava incuneato nella trachea, la sua consistenza duro-elastica e la dubbia efficacia di una tracheotomia immediatamente praticata nel contesto della casa di cura.

Il G.i.p., pertanto, escludeva la esistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata agli indagati e l'evento.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova.

Il G.i.p. avrebbe travisato il dato dell'ostruzione totale della trachea, dato che sarebbe emerso dall'integrazione richiesta dal P.M. ai consulenti tecnici, ponendolo a fondamento della decisione in punto di giudizio controfattuale.

In realtà, obietta il ricorrente, i consulenti erano concordi nel ritenere che l'ostruzione delle vie aeree superiori non avesse interessato la trachea.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria difensiva in cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che lo stesso venga rigettato con condanna del ricorrente alle spese di costituzione in giudizio delle parti resistenti.

2. Il ricorso è inammissibile.

L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione.

Tale mezzo di impugnazione, secondo consolidato orientamento di questa Corte, risulta proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come avvenuto nel caso di specie - per dedurre l'illegittimità per uno dei vizi contemplati nell'art. 606 cod. proc. pen. [cfr. Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli c/ Ferrari, Rv. 273875:"È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (In motivazione la Corte ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU)"; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto c/ Greco, Rv. 275723 - 01:"È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.)"].

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo determinare in euro mille.

3. Va invece rigettata l'istanza delle parti resistenti finalizzata ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di impugnazione.

Nella specie si deve dare atto che il contenuto della memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fiorita e Meandro, non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione.

Per un verso è consolidata la giurisprudenza in materia di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di cui al terzo comma dell'art. 410-bis cod. proc. pen., che la stessa norma indica come "non impugnabile"; per altro verso è eccentrico il richiamo contenuto nella memoria difensiva al merito della vicenda, essendo tale aspetto del tutto estraneo al thema decidendum.

Possono in materia richiamarsi gli stessi principi affermati da questa Corte in materia di partecipazione al giudizio di impugnazione della persona offesa, costituitasi parte civile.

Si è sostenuto, infatti, che nel procedimento che si svolga dinanzi alla Corte di cassazione, quando il ricorso dell'imputato venga dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; nonché, tra le tante, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati, in qualità di sanitari in servizio presso la casa di cura "Borgo dei Mastri", della fattispecie di reato di omicidio colposo in danno della degente [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella sala mensa della predetta casa di cura, durante la cena, la signora [OSCURATO:PERSONA] andava in asfissia a causa di un bolo alimentare che le ostruiva le vie aeree superiori. A seguito del decesso il personale sanitario della clinica era iscritto nel registro degli indagati per il delitto di omicidio colposo. Secondo la decisione assunta sulla base degli esiti della consulenza tecnica in atti, redatta su incarico del P.M. nel corso della indagini, il rapido ed appropriato intervento del personale medico e paramedico presente al fatto non avrebbe inciso in modo significativo sul giudizio di ragionevole probabilità di sopravvivenza della degente, attesa la posizione del bolo, che si trovava incuneato nella trachea, la sua consistenza duro-elastica e la dubbia efficacia di una tracheotomia immediatamente praticata nel contesto della casa di cura. Il G.i.p., pertanto, escludeva la esistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata agli indagati e l'evento. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. Il G.i.p. avrebbe travisato il dato dell'ostruzione totale della trachea, dato che sarebbe emerso dall'integrazione richiesta dal P.M. ai consulenti tecnici, ponendolo a fondamento della decisione in punto di giudizio controfattuale. In realtà, obietta il ricorrente, i consulenti erano concordi nel ritenere che l'ostruzione delle vie aeree superiori non avesse interessato la trachea. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria difensiva in cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che lo stesso venga rigettato con condanna del ricorrente alle spese di costituzione in giudizio delle parti resistenti. 2. Il ricorso è inammissibile. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione, secondo consolidato orientamento di questa Corte, risulta proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come avvenuto nel caso di specie - per dedurre l'illegittimità per uno dei vizi contemplati nell'art. 606 cod. proc. pen. [cfr. Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli c/ Ferrari, Rv. 273875:"È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (In motivazione la Corte ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU)"; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto c/ Greco, Rv. 275723 - 01:"È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.)"]. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo determinare in euro mille. 3. Va invece rigettata l'istanza delle parti resistenti finalizzata ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di impugnazione. Nella specie si deve dare atto che il contenuto della memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fiorita e Meandro, non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione. Per un verso è consolidata la giurisprudenza in materia di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di cui al terzo comma dell'art. 410-bis cod. proc. pen., che la stessa norma indica come "non impugnabile"; per altro verso è eccentrico il richiamo contenuto nella memoria difensiva al merito della vicenda, essendo tale aspetto del tutto estraneo al thema decidendum. Possono in materia richiamarsi gli stessi principi affermati da questa Corte in materia di partecipazione al giudizio di impugnazione della persona offesa, costituitasi parte civile. Si è sostenuto, infatti, che nel procedimento che si svolga dinanzi alla Corte di cassazione, quando il ricorso dell'imputato venga dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; nonché, tra le tante, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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